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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 02 settembre 2022


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1071 del 30 agosto 2022

Attivazione riserva vendemmiale. Prodotto atto ad essere designato con la doc Prosecco proveniente dalla vendemmia 2022 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 1.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in esito all’esame delle richieste del Consorzio di tutela della Doc Prosecco si approvano le modalità di attivazione della misura della riserva vendemmiale dei prodotti atti ad essere designati con la DOC Prosecco, provenienti dalla vendemmia 2022, in conformità a quanto stabilito all’art. 39 comma 1 della legge n. 238/2016.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 (nel seguito Legge) recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino” assegna, all’articolo 39, ai Consorzi di tutela delle denominazioni di origine riconosciuti la potestà di proporre alle amministrazioni regionali misure di gestione dell’offerta del prodotto atto alla denominazione, definendo altresì le modalità di attuazione.

Con Delibera della Giunta regionale del Veneto n. 922 del 26 luglio 2022 è stata definita la gestione della vendemmia 2022 richiesta dal Consorzio di tutela della DOC Prosecco (di seguito Consorzio) con nota n. 105/2022 del 24/06/2022 (protocollo regionale n. 285687 del 27/06/2022). Tale gestione prevede le misure di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 39 della Legge ossia:

  • l’attingimento temporaneo straordinario ossia dell’attribuzione di idoneità temporanea per la vendemmia 2022, alla superficie a Glera, idonea alla rivendica per la DOC Prosecco, ma sottoposta al blocco tipologia e quindi normalmente esclusa a questa rivendicazione;
  • lo stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini);
  • un vincolo di destinazione degli esuberi di produzione, delle uve della varietà Glera, di cui al comma 6 art. 4 del disciplinare di produzione qualora non venisse attivata la riserva vendemmiale ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 della Legge;
  • un vincolo a non generare eccedenze di cantina imponendo la resa massima di trasformazione di uva in vino al 75% ai sensi del comma 5 dell’articolo 5 del disciplinare di produzione.

Il Consorzio con riferimento all’attivazione del vincolo di destinazione degli esuberi di produzione, a prodotto diverso da vino, subordina tale destinazione esclusivamente alla non attivazione della riserva vendemmiale, riservandosi di valutare, sulla base dell’evoluzione dello stato produttivo dei vigneti, l’effettiva attivazione di quest’ultima misura prevista al comma 1 dell'articolo 39 della Legge.
Con nota 152 del 05/08/2022 (prot. reg. prot. 349829 data 08/08/2022) il Consorzio scioglie la riserva e sulla base del monitoraggio effettuato e chiede alle Amministrazioni, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto, l’adozione del provvedimento per l’attivazione della riserva vendemmiale delle produzioni idonee a Prosecco DOC, per le varietà previste all’articolo 2 comma 1 del disciplinare, nella misura massima di 36 quintali ad ettaro per i vigneti dal 3° ciclo vegetativo e di 21,6 quintali ad ettaro per i vigneti al 2° ciclo vegetativo. Dalla documentazione allegata alla nota 152 del 05/08/2022, valutata dal competente ufficio, comprensiva della relazione tecnico economica che descrive l’andamento climatico, lo sviluppo vegetativo, lo stato sanitario dei vigneti nonchè le prospettive commerciali nelle ultime campagne e le previsioni di mercato, la richiesta del Consorzio risulta coerente all’attivazione della misura della riserva vendemmiale ai sensi del comma 1 dell'articolo 39 della Legge.

Nei termini stabiliti dall’avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 98 del 12/08/2022, non sono pervenute osservazioni.

Ritenendo quindi che l’iniziativa, secondo le intenzioni dei proponenti, essendo un intervento equilibratore, consente di accompagnare il sistema vitivinicolo della denominazione Doc Prosecco con l’obiettivo di raggiungere un’evoluzione dell’offerta certificata compatibile con le dinamiche della domanda, si propone l’attivazione della riserva vendemmiale richiesta dal Consorzio.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2019/33, della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino" e in particolare l’articolo 39;

VISTO il disciplinare di produzione dei vini Prosecco Doc, in particolare l’articolo 4, comma 6, approvato con decreto del Dirigente della PQAI IV della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell’ippica del 31 luglio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 dell’11 agosto 2020;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 94 del 17 luglio 2020 – Sospensione temporanea iscrizione vigneti allo schedario viticolo veneto ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per le campagne vitivinicole 2020/21 -2022/23. Legge n. 238/2016 art.39 comma 3;

VISTO la Deliberazione della Giunta Regionale n. 922 del 26 luglio 2022 "Gestione produzione Doc Prosecco per la vendemmia 2022. Attingimento temporaneo straordinario superficie a Glera, stoccaggio, destinazione esuberi di campagna e definizione resa massima di trasformazione. Legge n. 238/2016 art. 39 commi 3 e 4";

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, in accoglimento della richiesta formulata dal Consorzio di tutela della DOC Prosecco con nota n. 152/2022 del 5 agosto 2022, protocollo  n. 349829 del 08/08/2022, l'attivazione della misura la  della riserva vendemmiale, per i vini ottenuti nella vendemmia 2022, per l’intera percentuale di supero prevista all’articolo 4, comma 6 del disciplinare di produzione della DOC Prosecco, per le varietà di viti indicate all’articolo 2, comma 1, del medesimo disciplinare e, disporre che tale esubero sia destinato esclusivamente a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione.
  3. di stabilire, in attuazione del punto 2, che gli esuberi di produzione provenienti dai vigneti della varietà Glera previsti dall’articolo 4, comma 6, del disciplinare di produzione della DOC «Prosecco» siano ammissibili esclusivamente per la costituzione della riserva vendemmiale ovvero destinati eventualmente a prodotto diverso da vino;
  4.  di stabilire, in attuazione del punto 2., che:
  • i volumi destinati alla riserva vendemmiale sono quelli delle produzioni idonee alla rivendicazione alla DOC Prosecco per l’intera percentuale di supero prevista all’articolo 4, comma 6 del disciplinare di produzione della DOC Prosecco ovvero nella misura massima di 36 quintali ad ettaro per i vigneti dal 3° ciclo vegetativo e 21,6 quintali ad ettaro per i vigneti al 2° ciclo vegetativo, per le varietà previste all’articolo 2 comma 1 del disciplinare;
  • il detentore del prodotto sottoposto a riserva vendemmiale non può procedere alla riclassificazione dello stesso;
  • la misura di cui al punto 2 dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2023;
  • il Consorzio di tutela della DOC «Prosecco» presenta alle competenti Amministrazioni regionali entro il 31 dicembre 2023 eventuale richiesta motivata di proroga ovvero richiesta motivata di svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a riserva vendemmiale ai fini di una sua designazione alla DOC Prosecco, corredate di idonea relazione tecnico economica;
  1. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;
  2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti, all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela della Doc Prosecco;
  3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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