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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 57 del 03 maggio 2022


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 511 del 03 maggio 2022

Approvazione delle valutazioni di competenza della Giunta Regionale riferite alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per il 2020 ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR e presa d'atto della valutazione dei Direttori Generali espressa dalle Conferenze dei Sindaci e dalla competente Commissione Consiliare e della conseguente valutazione complessiva per l'anno 2020.

Note per la trasparenza

Nell’ambito del procedimento di valutazione relativo al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR per il 2020, con il presente provvedimento si approva la valutazione – riferita alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza nel rispetto dei vincoli di bilancio – di competenza della Giunta Regionale e si prende atto della valutazione espressa dalle Conferenze dei Sindaci e dalla competente Commissione Consiliare e della conseguente valutazione complessiva dei Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR per l’anno 2020, a norma dell’art. 13, commi 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies della L.R. 14 settembre 1994, n. 56.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La L.R. 23/2012 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano sociosanitario regionale 2012-2016", oltre ad approvare il Piano socio-sanitario regionale 2012-2016, ha modificato la L.R. 56/1994, con la previsione, nel comma 8 quinquies dell’art. 13 di quest’ultima, che "I direttori generali sono soggetti a valutazione annuale, con riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale ed in relazione all'azienda specificamente gestita".

La valutazione annuale - le cui modalità sono stabilite dai commi 8 sexies, 8 septies e 8 octies del citato art. 13 della L.R. 56/1994 - fa riferimento alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio (di competenza della Giunta Regionale), al rispetto della programmazione regionale (di competenza della Commissione Consiliare competente) e alla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS (di competenza delle rispettive Conferenze dei Sindaci).

Le sopracitate disposizioni, e in particolare quelle contenute nel comma 8 octies dell’art. 13, hanno avuto attuazione con la DGR 14 maggio 2013, n. 693 “Determinazione della pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS, Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV)” e, dopo le modifiche operate dalla L.R. 19/2016 (art 17, c. 1), con la DGR 2172 del 23 dicembre 2016 ”Modificazioni alla pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ed Istituti del SSR, in adempimento delle disposizioni introdotte dalla L.R. 19/2016”.

La DGR 2172/2016, in particolare, ha rimodulato la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR, disponendo nel modo seguente:

a) garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 60%;

b) rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 20%;

c) qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della relativa Conferenza dei Sindaci: 20%.

Preso atto dell'esclusione dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto (IOV) dalla valutazione sulla qualità ed efficacia dell'organizzazione dei servizi socio sanitari sul territorio delle Aziende ULSS, di competenza della Conferenza dei Sindaci − come disposto dal citato art. 13, c. 8 octies, della L.R. 56/1994, novellata dalla L.R. 23/2012 e dall’art. 17, c. 1, della L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 −, la relativa pesatura delle valutazioni viene così definita dalla DGR 2172/2016:

a) garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;

b) rispetto della programmazione regionale, di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale: 20%.

Come stabilito dalla DGR n. 230 del 6 marzo 2018 e ribadito dalla DGR n. 1405 del 16 settembre 2020 ad oggetto “Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi di Azienda Zero per l'anno 2020”, la pesatura della valutazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati al Direttore Generale di Azienda Zero è così suddivisa:

a. garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio, di competenza della Giunta Regionale: 80%;

b. rispetto della programmazione regionale derivante da specifici provvedimenti della Giunta regionale per l'anno di riferimento (di competenza della competente Commissione del Consiglio Regionale): 20%.

La pesatura, così come sopra indicata, viene utilizzata per la valutazione degli obiettivi assegnati ai Direttori Generali per l’anno 2020.

Con DGR n. 1406 del 16 settembre 2020 sono stati determinati gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende e gli Istituti del SSR per l’anno 2020 di competenza della Giunta regionale, mentre con DGR n. 1405 del 16 settembre 2020 sono stati determinati gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per Azienda Zero di competenza della Giunta regionale, sempre in riferimento all’anno 2020;

La succitate Deliberazioni n. 1405/2020 e n. 1406/2020 hanno confermato che ognuno dei tre soggetti coinvolti nel processo di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR opera in autonomia per tutti gli aspetti attinenti alla definizione degli indicatori e alla conseguente raccolta ed elaborazione dei dati e che l'Area Sanità e Sociale viene incaricata di operare il necessario raccordo.

Per l’anno 2020, con le citate DD.GG.RR. n. 1405/2020 e n. 1406/2020, è stato stabilito che, a norma dei commi 8 quinquies, 8 sexies e 8 septies dell'articolo 13 della L.R. 56/1994, gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi assegnati ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR vengano considerati raggiunti in modo soddisfacente nel caso in cui venga conseguito un risultato totale di almeno il 70%, in riferimento alla globalità delle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti nel procedimento (Giunta Regionale, competente Commissione del Consiglio Regionale, competente Conferenza dei Sindaci) e al peso assegnato a ciascun soggetto.

A seguito del monitoraggio e istruttoria per la valutazione effettuata da Azienda Zero, le singole strutture regionali, hanno prodotto, ognuna per quanto di rispettiva competenza e con attenzione a prevenire potenziali conflitti di interesse, la documentazione utilizzata per la valutazione di competenza della Giunta Regionale che si trova agli atti della Direzione Programmazione e Controllo SSR e della precedente Direzione Risorse Strumentali SSR.

Nella documentazione sopra descritta sono state opportunamente considerate e descritte le condizioni emergenziali e le oggettive difficoltà organizzative affrontate nell’anno 2020 dall’intero Sistema Sanitario Regionale a causa della pandemia Covid-19.

In analogia alla procedura seguita negli anni precedenti, relativamente a due obiettivi dell’area informatica assegnati all’Istituto Oncologico Veneto dalla DGR 1406/2020 che risultano non valutabili, è stata prevista la redistribuzione dei due punti non assegnabili tra i punti dei restanti indicatori dell’area informatica.

A conclusione del processo di valutazione da parte della Giunta Regionale del raggiungimento degli obiettivi indicati dalle citate DD.GG.RR. n. 1405/2020 e n. 1406/2020, con il presente provvedimento si approva quindi la valutazione di competenza della Giunta Regionale, riportata nell’Allegato A alla presente deliberazione.

Con nota n. 298207 del 01/07/2021, il Direttore Generale Area Sanità e Sociale ha chiesto alle Conferenze dei Sindaci le valutazioni sintetiche di rispettiva competenza per l’anno 2020 mentre, con nota del 19/11/2021, prot. n. 543393, e con ulteriori integrazioni successive, il medesimo Direttore Generale Area Sanità e Sociale ha inviato al Presidente della Quinta Commissione Consiliare “Politiche socio sanitarie” i materiali informativi per la valutazione sintetica di competenza.

Le Conferenze dei Sindaci nel corso del 2021 hanno quindi espresso la valutazione di competenza che è stata acquisita dall’Area Sanità e Sociale; il Presidente della Quinta Commissione Consiliare “Politiche socio sanitarie” ha inviato al Direttore Generale Area Sanità e Sociale la valutazione di competenza con nota del 07/04/2022 (prot. CR 0005605) ad oggetto “Valutazione Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR anno 2020 - Comunicazione valutazione di competenza Quinta commissione”. La sopracitata documentazione, relativa alle valutazioni espresse dalla competente Commissione del Consiglio Regionale e dalle rispettive Conferenze dei Sindaci, si trova agli atti della Direzione Programmazione e Controllo SSR.

A conclusione del processo di misurazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’anno 2020 ai Direttori Generali delle Aziende e Istituti del SSR, in riferimento alle valutazioni espresse dai vari soggetti coinvolti in tale processo, con il presente provvedimento la Giunta Regionale prende atto della valutazione espressa dalle competenti Conferenze dei Sindaci e della valutazione espressa dalla competente Commissione del Consiglio Regionale e, conseguentemente, della valutazione complessiva finale per ogni Azienda/Istituto del SSR, come esposto nell’Allegato A alla presente deliberazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;

VISTA la L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 567 e 568;

VISTE le LL.RR. 14 settembre 1994, n. 56, 29 giugno 2012, n. 23, 25 ottobre 2016, n. 19 e 28 dicembre 2018, n. 48 e ss.mm.ii.;

VISTE le proprie deliberazioni n. 693 del 14 maggio 2013, n. 2050 del 30 dicembre 2015, n. 2172 del 23 dicembre 2016, n. 230 del 6 marzo 2018, n. 1405 del 16 settembre 2020, n. 1406 del 16 settembre 2020;

VISTO l’art. 2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati per l’esercizio 2020 ai Direttori Generali delle Aziende/Istituti del SSR, la valutazione relativa all’anno 2020 riferita alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA) nel rispetto dei vincoli di bilancio - di competenza della Giunta Regionale -, come riportata, per ogni Azienda/Istituto del SSR, nell’Allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. di prendere atto che la documentazione tecnica prodotta dalle singole strutture regionali - ognuna per quanto di rispettiva competenza -, utilizzata per la valutazione di competenza della Giunta Regionale, si trova agli atti della Direzione Programmazione e Controllo SSR e della precedente Direzione Risorse Strumentali SSR;
  4. di prendere atto delle valutazioni espresse dalle rispettive Conferenze dei Sindaci, nei termini espressi in premessa al presente provvedimento, come riportate nell’Allegato A alla presente deliberazione;
  5. di prendere atto della valutazione espressa dalla Quinta Commissione Consiliare, come riportata nell’Allegato A alla presente deliberazione;
  6. di prendere atto della valutazione complessiva finale per l’anno 2020 per singola Azienda/Istituto del SSR, come evidenziata nell’Allegato A alla presente deliberazione, composta dalla somma delle valutazioni di competenza della Giunta Regionale, della relativa Conferenza dei Sindaci e della competente Commissione Consiliare;
  7. di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale di trasmettere copia del presente provvedimento alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere del SSR, all’IRCCS Istituto Oncologico Veneto e ad Azienda Zero;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_511_22_AllegatoA_475725.pdf

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