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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 49 del 15 aprile 2022


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 348 del 08 aprile 2022

Criteri e modalità per l'assegnazione e l'erogazione di contributi, per l'avvio e l'ampliamento dell'esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell'Unione di Comuni, dell'Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2022. Deliberazione/CR n. 22 del 15 marzo 2022.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito del parere favorevole della competente Commissione del Consiglio Regionale, si provvede ad approvare i criteri e le modalità per l’assegnazione e l’erogazione di contributi per  l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fondamentali nella forma dell’Unione di Comuni, dell’Unione montana e della Convenzione tra Comuni. Anno 2022.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- Legge Regionale n. 18 del 27 aprile 2012;
- Deliberazione/CR n.  22 del 15.03.2022
- Parere del Consiglio delle Autonomie locali in data 28 marzo 2022
- Parere Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto in data 30 marzo 2022.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

A partire dall’approvazione del D.L. n. 78/2010 e dei successivi interventi legislativi di revisione dell’ordinamento delle Autonomie locali, per rispondere ad esigenze di contenimento della spesa pubblica, il tema dell’esercizio in forma associata di funzioni comunali ha assunto una rilevanza sempre più strategica.

La L.R. n. 18 del 27.04.2012 “Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, ha posto le basi per un riordino territoriale con il duplice obiettivo di mettere in rete le realtà locali che gestiscono in modo associato funzioni e servizi che il singolo Comune, a causa dei vincoli posti alla finanza pubblica, non è più in grado di svolgere da solo e di promuovere una semplificazione dei livelli di governo presenti nel territorio.

La ricerca della dimensione adeguata per l’esercizio delle funzioni fondamentali rappresenta in primis un’opportunità per rafforzare la governance locale che non riguarda solamente i piccoli comuni ma interessa anche gli enti di maggiore dimensione demografica.  La legislazione regionale in tema di esercizio associato di funzioni e servizi comunali è stata recentemente oggetto di revisione normativa con l’approvazione della L.R. n. 2 del 24.01.2020 “Disposizioni in materia di Enti locali”, che introduce modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 18/2012 e n. 40/2012. La Regione ha quindi inteso valorizzare ulteriormente le forme associative tra Comuni, favorendo l’adesione volontaria di tutti i Comuni veneti e, in un’ottica di semplificazione, ha ridisegnato la governance delle Unioni montane, per agevolare il percorso di riordino nel territorio montano.

Le riforme di riordino istituzionale e funzionale delle Autonomie locali, dirette a soddisfare la richiesta di maggior capacità istituzionale per assicurare più efficienza nell’erogazione dei servizi, impongono ai territori forme di cooperazione per uno sviluppo locale sostenibile, sia economicamente che istituzionalmente. Questi processi riorganizzativi, in un contesto caratterizzato da scarsità di risorse e da norme stringenti di finanza pubblica, hanno evidenziato una situazione di particolare complessità, caratterizzata non solo dall’esigenza di contenimento e di riduzione della spesa ma, soprattutto, da una riorganizzazione dell’assetto istituzionale degli Enti locali, che garantisca efficacia a parità di livello di servizi erogati e i cui risultati saranno evidenti in un arco temporale di medio-lungo periodo.

In particolare, le disposizioni di modifica alla L.R. n. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane”, hanno comportato, nell’ultimo biennio, lo scioglimento delle 2 Comunità montane che ancora non avevano dato corso alla trasformazione in Unioni montane ex L.R. 40/2012 e di 2 Unioni montane. Tali importanti mutamenti, che interessano l’area omogenea montana o parzialmente montana della Regione, vanno opportunamente accompagnati e sostenuti, nell’ottica di favorire la costituzione di nuove forme associative e/o l’adesione dei Comuni a forme associative esistenti, sempre per incrementare efficacia ed efficienza delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali.

In questa fase di riorganizzazione, pertanto, anche in considerazione dell’ulteriore rinvio della scadenza temporale dell’attuazione dell’obbligo associativo al 31.12.2023, inserito nel D.L. n. 228 del 30.12.2021, convertito con Legge 15/2022, nelle more dell’attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2019 nonché delle decisioni, a livello statale, in merito al superamento della disciplina dell’obbligo di esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata da parte dei piccoli Comuni, si conferma la volontà dell’Amministrazione regionale di sostenere le politiche di promozione dell’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, attraverso contributi destinati all’avvio e allo sviluppo delle forme associative.

La citata Legge Regionale n. 18/2012, all’art. 10 dispone che compete alla Giunta Regionale stabilire i criteri di accesso e di riparto degli incentivi per la promozione dell’associazionismo intercomunale.

A tal fine, si propone di destinare, quale contributo di parte corrente a sostegno dell’avvio delle nuove forme associative o all’ampliamento di una forma associativa già costituita, le disponibilità finanziarie a carico del cap. 101742 del Bilancio di Previsione 2022-2024.

Si stabilisce inoltre, sin d’ora, che nel caso di presentazione di un insufficiente numero di richieste tali da rendere disponibili delle risorse nel suindicato capitolo di spesa del Bilancio d’Esercizio 2022, queste potranno essere utilizzate per incrementare l’importo destinato al fondo ordinario regionale da ripartirsi secondo le finalità e i criteri stabiliti nel relativo provvedimento di Giunta Regionale.

La competente Direzione Enti Locali Procedimenti Elettorali e Grandi eventi, in osservanza del principio di leale collaborazione, con nota prot n. 74940 del 17.02.2022, ha chiesto agli organismi di rappresentanza degli Enti locali (Anci Veneto e Uncem – Delegazione Regionale Veneto) di esprimere un parere in merito alla proposta dei criteri di assegnazione dei contributi destinati alle forme associative, rispetto alla quale i suddetti organismi hanno espresso parere favorevole.

Con deliberazione/CR n. 22 del 15 marzo 2022 è stato richiesto il parere del CAL e della prima Commissione del Consiglio regionale del Veneto, ai sensi dell’art. 10 c. 1 della L.R. n. 18 del 27.04.2012, in merito ai succitati criteri di accesso e di riparto degli incentivi. Il Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 28 marzo 2022 ha esaminato il suddetto provvedimento, esprimendo parere favorevole.

In data 30 marzo 2022 la Prima Commissione consiliare ha espresso il proprio parere favorevole sui criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di natura corrente.

Con il presente provvedimento, in conformità all’art. 10, c. 1, della L.R. 18/2012, vengono stabiliti, per l’anno 2022, i criteri e le modalità operative per l’assegnazione dei contributi di natura corrente le cui specifiche sono indicate in dettaglio nell'Allegato A, mentre l’Allegato B contiene il modello di richiesta del contributo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTI gli artt. 28, 30, 32 del D. Lgs. 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.L. 31.05.2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”,

VISTO l’art. 19 c.1 del D.L. 06.07.2012, n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”;

VISTO il D.L. 31.12.2020, n. 183 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea”;

VISTA la Legge 25.02.2022, n. 15 di conversione del D.L. n. 228 del 30.12.2022;

VISTA la L.R. 27.04.2012, n. 18 “Disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali”, come modificata dalla L.R. 24.01.2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali di modifica alle LL.RR. 18/2012 e 40/2012”;

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40/2012 “Norme in materia di unioni montane”, come modificata dalla L.R. 24.01.2020, n. 2 “Disposizioni in materia di enti locali di modifica alle LL.RR. 18/2012 e 40/2012”;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f) della L.R. 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;

VISTA la L.R. 17.12.2021, n. 35 “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la L.R. 17.12.2021, n. 36 “Bilancio di Previsione 2022-2024”;

VISTA la DGR n. 1821 del 23.12.2021 “Documento tecnico di accompagnamento del Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2022-2024”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione 28.12.2021, n. 19 “Bilancio finanziario gestionale 2022-2024”;

VISTO il parere favorevole espresso da Anci Veneto con nota prot n.1135 del 28.02.2022;

VISTO il parere favorevole espresso da Uncem – Delegazione Regionale Veneto con nota prot. n. 24 del    01.03.2022;

VISTA la Deliberazione/CR n. 22 del 15.03.2022;

VISTO il parere del Consiglio delle Autonomie locali in data 28 marzo 2022;

VISTO il parere della Prima Commissione Consiliare del Consiglio Regionale del Veneto in data 30 marzo 2022.

delibera

  1. di considerare le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare i criteri e le modalità indicati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’assegnazione dei contributi per l’esercizio 2022 a favore delle Unioni di Comuni, delle Unioni montane e delle convenzioni tra Comuni per l’avvio e l’ampliamento dell’esercizio associato di funzioni fondamentali;
  3. di approvare lo schema di domanda di assegnazione dei contributi suindicati da redigersi secondo il modello di cui all’Allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
  4. di determinare in € 1.100.000,00, l’importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore regionale della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101742 del Bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022 “Azioni regionali a favore delle forme di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e alle fusioni di comuni (art. 10 c. 1 lett a, LR n. 18/2012)”;
  5. di stabilire che, qualora si rendessero disponibili nel corso del corrente esercizio finanziario eventuali risorse al cap. 101742, le stesse saranno destinate per incrementare l’importo destinato al fondo ordinario regionale da ripartirsi secondo le finalità e i criteri stabiliti nel relativo provvedimento dalla Giunta Regionale, autorizzando il Direttore della Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi all’assunzione dei relativi ulteriori provvedimenti;
  6. di dare atto che la Direzione Enti locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto 4., ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
  7. di incaricare la Direzione regionale Enti Locali, Procedimenti elettorali e Grandi eventi dell’esecuzione del presente atto;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 c.1, del Decreto legislativo n. 33 del 14.03.2013;
  10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_348_22_AllegatoA_474777.pdf
Dgr_348_22_AllegatoB_474777.pdf

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