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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 29 marzo 2022
Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2022. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". DGR n. 7/CR del 01.02.2022.
Con la presente deliberazione si procede all’avvio delle procedure per la concessione di contributi mediante bando, al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1991.
Il Vicepresidente Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.
A tale riguardo la norma dispone che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.
Con provvedimento D.G.R. n. 7/CR del 01.02.2022 si è quindi proceduto ad acquisire il prescritto parere, che nell’esprimere un giudizio favorevole sulla proposta della Giunta regionale, ha fornito le seguenti indicazioni:
Nell’ambito di quanto previsto dal richiamato art. 3, della LR n. 39 del 1991, tenuto conto del parere di cui sopra, sono stati individuati i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:
In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, adeguamento intersezioni, ecc.) che interessino esclusivamente strade Statali o Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'art. 4 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285, nonché opere lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc.) che interessino esclusivamente strade Statali o parti di esse, sia al di fuori che all’interno dei centri abitati.
Sulla base di tali presupposti, a seguito dell’approvazione del bando di partecipazione da parte della Giunta regionale, i Comuni interessati potranno presentare non più di una proposta d’intervento e il termine previsto per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione (Art. 9, comma 3, LR n. 39/91).
Per quanto concerne la valutazione delle proposte d’intervento presentate e la relativa formulazione della graduatoria di priorità, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9, nonché dal parere n. 135/2022 reso dalla competente Commissione consiliare, i criteri adottati sono quelli riportati nell’Allegato A, posto in appendice al presente provvedimento, quale sua parte sostanziale e integrante.
Nel merito delle modalità di ammissione a finanziamento, si evidenzia che le domande potranno essere presentate dalle Amministrazioni comunali utilizzando, esclusivamente, la modulistica riportata in Allegato B e relative appendici Allegato B1 e Allegato B2, anch’essi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Si evidenzia inoltre che, per gli interventi ammessi a contributo, sarà concluso un specifico Accordo di Programma, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, il cui schema è riportato quale Allegato C, lo stesso sarà subordinato alla conferma del contributo con il relativo atto d’impegno contabile.
Va inoltre ricordato che successivamente alla presentazione delle istanze e della relativa istruttoria da parte dei competenti Uffici, la Giunta regionale, con apposito atto, sentita la competente Commissione consiliare, individuerà gli interventi ammissibili al finanziamento e l’entità dei relativi contributi, nel limite delle risorse destinate.
Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è stabilito altresì l’obbligo da parte delle Amministrazioni, ammesse a beneficiarie del contributo, a presentare un crono-programma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al richiamato Accordo di Programma.
Si ritiene quindi di procedere alla pubblicazione del Bando (Allegato A), nel rispetto delle modalità e dei criteri sopra esplicitati, ai fini dell’assegnazione dei contributi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;
VISTA la propria deliberazione/CR n. 7 del 01.02.2022;
VISTO il parere della Seconda Commissione rilasciato in data 24 febbraio 2022;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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