Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 38 del 18 marzo 2022


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 247 del 15 marzo 2022

Destinazione delle risorse da assegnare, per l'anno 2022, a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individuano le risorse da assegnare alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l’anno 2022.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

L’attuale assetto normativo affida molteplici compiti alla Regione in materia di prestazioni pubbliche dirette a soddisfare bisogni primari ed essenziali della cittadinanza e, in particolare, della famiglia.

Nello specifico, la Regione del Veneto promuove e sostiene:

  • i servizi rivolti alla prima infanzia, al fine di assicurare alla famiglia un sostegno adeguato e consentire l’accesso della donna nel mondo del lavoro, attraverso il riconoscimento di contributi per la gestione di asili nido, di servizi innovativi e di nidi presso i luoghi di lavoro, ai sensi delle LL.RR. nn. 32/1990 e 2/2006 e secondo gli indirizzi del D.Lgs. n. 65/2017;
  • le scuole dell’infanzia non statali, riconoscendone la funzione sociale svolta sul proprio territorio, mediante l’erogazione di contributi destinati alla conservazione e alla manutenzione ordinaria degli edifici, delle attrezzature e degli impianti, al funzionamento degli stessi ed all’acquisto di materiale didattico e d’uso, ai sensi della L.R. n. 23/1980. Inoltre, in base alla stessa norma, la Giunta regionale eroga annualmente contributi a favore dei Comuni e delle istituzioni pubbliche e private che, ai sensi della normativa statale vigente, gestiscono scuole dell’infanzia non statali, determinati prioritariamente in rapporto:
  • al numero delle sezioni funzionanti;
  • al numero dei bambini regolarmente iscritti e frequentanti;
  • al numero di alunni disabili per i quali è indispensabile l’insegnante di sostegno specializzato.

Stante la centralità delle politiche a sostegno della famiglia, ribadite anche a livello nazionale dal “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, approvato nelle sedute della Conferenza Unificata dell’8 luglio 2021, del 4 agosto 2021 e del 9 settembre 2021 e recepito con DGR n. 1607 del 19 novembre 2021, risulta necessario garantire l’erogazione delle prestazioni precitate, in continuità con gli interventi operati negli anni precedenti. Con il presente provvedimento si individuano perciò le disponibilità presenti nel Bilancio regionale di previsione per l’anno 2022 per dare seguito ai necessari e conseguenti atti di spesa.

Per quanto attiene il finanziamento dei servizi previsti dalla L.R. n. 32/1990, risulta disponibile un fondo di € 15.500.000,00, dalle risorse regionali stanziate al capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”.

Si ripropongono i criteri di riparto del contributo gestione nidi, qui di seguito riportati, applicati dal 2000 ed approvati con DGR n. 3316/2000 ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006:

Criteri servizi a regime

  • 0,50 in relazione ai bambini frequentanti nel corso dell’anno
  • 0,20 sulla base dei bambini iscritti nel corso dell’anno
  • 0,20 sulla base dei giorni di apertura del servizio nel corso dell’anno
  • 0,10 sulla base dei giorni di apertura del servizio nei mesi di luglio e agosto

Criteri servizi a part-time (< 5 ore)

  • il conteggio dei bambini iscritti e frequentanti sotto le n. 5 ore giornaliere è pari al 70% di quello degli iscritti e frequentanti a tempo pieno

Criteri servizi avviati da maggio 2021

  • anno 2021 dalla data di riconoscimento in conto gestione da parte della Regione, € 103,29 mensili per ogni bambino iscritto per i mesi di effettiva apertura del servizio
  • anno 2022: gli stessi criteri dei servizi a regime

Criteri servizi avviati da gennaio ad aprile 2022

  • € 103,29 mensili per ogni bambino iscritto per i mesi riconosciuti.

Con riferimento alle prestazioni previste dalla L.R. n. 23/1980 risulta inoltre disponibile l’importo di € 15.500.000,00, stanziato sul capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, di cui € 2.000.000,00 saranno destinati quale quota per l’onere derivante dall’assunzione degli insegnanti di sostegno titolati, come previsto dall'art. 2 della L.R. n. 23/1980, a carico della scuola per un impegno orario al di sopra delle 5 ore settimanali.

I criteri fino ad ora adottati e tuttora da adottarsi per l’assegnazione del contributo alle scuole sono gli stessi definiti con la DGR n. 3316 del 13/10/2000, riproposti nella C.R. n. 68 del 29/06/2001 ed approvati con DGR n. 2501 del 21/09/2001, di seguito dettagliati:

50% del Fondo destinato alle scuole dell’infanzia non statali, assegnato in base al numero di sezioni autorizzate e funzionanti in base ad un parametro che aumenta all'aumentare del numero di sezioni

  1. Scuole con 1 sezione               parametro = 1
  2. Scuole con 2 sezioni                parametro = 1,12
  3. Scuole con 3 sezioni                parametro = 1,31
  4. Scuole con 4 sezioni                parametro = 1,57
  5. Scuole con 5 sezioni                parametro = 1,88
  6. Scuole con 6 sezioni                parametro = 2,16
  7. Scuole con 7 sezioni                parametro = 2,4
  8. Scuole con 8 sezioni                parametro = 2,61
  9. Scuole con 9 sezioni                parametro = 2,94
  10. Scuole con 10 e più sezioni      parametro = 3

50% del Fondo, assegnato sulla base del numero di bambini frequentanti, dichiarati dalle stesse Scuole dell’infanzia, individuando 4 classi:

  • fino a n. 20 bambini;
  • da n. 21 a n. 40 bambini;
  • da n. 41 bambini a n. 60 bambini;
  • oltre i 60 bambini.

La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e all’art. 2 “Funzioni dell’Azienda Zero”, elenca le funzioni spettanti ad Azienda Zero dalla lett. a) alla lett. f), e il co. 1 dell’art. 23 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 ha introdotto altre funzioni dopo la lettera f), in particolare la lettera f bis) ove è prevista “l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali”.

Come già disposto con DGR n. 297 del 16 marzo 2021, si propone di incaricare l’Azienda Zero per la fase dell’erogazione delle somme assegnate per l’anno 2022 ai beneficiari di cui alle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990 sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui alle Leggi su menzionate, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l’anno 2022. Ad Azienda Zero saranno di competenza altresì gli adempimenti connessi al pagamento ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.

Per quanto innanzi esposto si determina in complessivi euro 31.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente o suo delegato, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 con oggetto “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, del Bilancio regionale di previsione 2022-2024, entro il corrente esercizio, per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990 e per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980;

La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza. La stessa Direzione o la Unità Organizzativa delegata sono incaricate dell’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti il D. Lgs. n. 65/2017;

il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n.118/2001;

la L.R. n. 23/1980;

la L.R. n. 32/1990;

la L.R. n. 39/2001;

la L.R. n. 22/2002;

la L.R. n. 2/2006;

la L.R. n. 19/2016;

la L.R. n. 36/2021;

l’art.2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

la DGR n. 3316 del 13/10/2000;

la DGR n. 2501 del 21/9/2001;

la DGR n. 297 del 16/3/2021;

la DGR n. 1607 del 19/11/2021;

la DGR n. 30 del 19/1/2021;

delibera

  1. di considerare le premesse parti integranti del presente provvedimento;
  2. di determinare in euro 31.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Servizi sociali o suo delegato, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 con oggetto “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, del Bilancio regionale di previsione 2022-2024, entro il corrente esercizio, per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990 e per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980;
  3. di dare atto che la Direzione Servizi sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato che lo stesso presenta sufficiente capienza;
  4. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali o suo delegato dell’esecuzione del presente atto ivi compresi i provvedimenti necessari all’individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980, della  quantificazione delle  rispettive spettanze,  nonché  a  provvedere  al riparto delle somme di cui al punto 2, in coerenza con i criteri in premessa descritti;
  5. di incaricare Azienda Zero per la fase dell’erogazione dei predetti contributi, relativi all’anno 2022, ai soggetti beneficiari di cui al punto 2, così come individuati con decreti del Direttore della Direzione Servizi sociali o suo delegato;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dall’avvenuta conoscenza, fatte salve diverse determinazioni da parte degli interessati;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro