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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 247 del 15 marzo 2022
Destinazione delle risorse da assegnare, per l'anno 2022, a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.
Con il presente provvedimento si individuano le risorse da assegnare alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l’anno 2022.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L’attuale assetto normativo affida molteplici compiti alla Regione in materia di prestazioni pubbliche dirette a soddisfare bisogni primari ed essenziali della cittadinanza e, in particolare, della famiglia.
Nello specifico, la Regione del Veneto promuove e sostiene:
Stante la centralità delle politiche a sostegno della famiglia, ribadite anche a livello nazionale dal “Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine e i bambini dalla nascita sino a sei anni”, approvato nelle sedute della Conferenza Unificata dell’8 luglio 2021, del 4 agosto 2021 e del 9 settembre 2021 e recepito con DGR n. 1607 del 19 novembre 2021, risulta necessario garantire l’erogazione delle prestazioni precitate, in continuità con gli interventi operati negli anni precedenti. Con il presente provvedimento si individuano perciò le disponibilità presenti nel Bilancio regionale di previsione per l’anno 2022 per dare seguito ai necessari e conseguenti atti di spesa.
Per quanto attiene il finanziamento dei servizi previsti dalla L.R. n. 32/1990, risulta disponibile un fondo di € 15.500.000,00, dalle risorse regionali stanziate al capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”.
Si ripropongono i criteri di riparto del contributo gestione nidi, qui di seguito riportati, applicati dal 2000 ed approvati con DGR n. 3316/2000 ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006:
Criteri servizi a regime
Criteri servizi a part-time (< 5 ore)
Criteri servizi avviati da maggio 2021
Criteri servizi avviati da gennaio ad aprile 2022
Con riferimento alle prestazioni previste dalla L.R. n. 23/1980 risulta inoltre disponibile l’importo di € 15.500.000,00, stanziato sul capitolo di spesa n. 100012 recante “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, di cui € 2.000.000,00 saranno destinati quale quota per l’onere derivante dall’assunzione degli insegnanti di sostegno titolati, come previsto dall'art. 2 della L.R. n. 23/1980, a carico della scuola per un impegno orario al di sopra delle 5 ore settimanali.
I criteri fino ad ora adottati e tuttora da adottarsi per l’assegnazione del contributo alle scuole sono gli stessi definiti con la DGR n. 3316 del 13/10/2000, riproposti nella C.R. n. 68 del 29/06/2001 ed approvati con DGR n. 2501 del 21/09/2001, di seguito dettagliati:
50% del Fondo destinato alle scuole dell’infanzia non statali, assegnato in base al numero di sezioni autorizzate e funzionanti in base ad un parametro che aumenta all'aumentare del numero di sezioni
50% del Fondo, assegnato sulla base del numero di bambini frequentanti, dichiarati dalle stesse Scuole dell’infanzia, individuando 4 classi:
La legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016 ha istituito l'ente di governance della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" e all’art. 2 “Funzioni dell’Azienda Zero”, elenca le funzioni spettanti ad Azienda Zero dalla lett. a) alla lett. f), e il co. 1 dell’art. 23 della L.R. n. 43 del 14 dicembre 2018 ha introdotto altre funzioni dopo la lettera f), in particolare la lettera f bis) ove è prevista “l’esecuzione dei pagamenti afferenti alle politiche sociali della Regione, fatte salve le prerogative della Giunta e del Consiglio regionale in materia di programmazione, previo trasferimento ad Azienda Zero delle relative risorse regionali”.
Come già disposto con DGR n. 297 del 16 marzo 2021, si propone di incaricare l’Azienda Zero per la fase dell’erogazione delle somme assegnate per l’anno 2022 ai beneficiari di cui alle LL.RR. n. 23/1980 e n. 32/1990 sulla base della trasmissione, da parte della competente Direzione Servizi Sociali, dell'elenco dei soggetti beneficiari di cui alle Leggi su menzionate, dei relativi dati anagrafici e fiscali e delle somme assegnate per l’anno 2022. Ad Azienda Zero saranno di competenza altresì gli adempimenti connessi al pagamento ossia verifica Equitalia e adempimenti fiscali relativi alle ritenute applicate.
Per quanto innanzi esposto si determina in complessivi euro 31.000.000,00 l’importo massimo delle obbligazioni di spesa, a favore delle scuole dell’infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti, da erogare per il tramite di Azienda Zero, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente o suo delegato, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 100012 con oggetto “Fondo Regionale per le politiche sociali – sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, lett. i, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)”, del Bilancio regionale di previsione 2022-2024, entro il corrente esercizio, per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato al finanziamento degli interventi di cui alla L.R. n. 32/1990 e per l’importo di euro 15.500.000,00 finalizzato agli interventi di cui alla L.R. n. 23/1980;
La Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa citato, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza. La stessa Direzione o la Unità Organizzativa delegata sono incaricate dell’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visti il D. Lgs. n. 65/2017;
il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n.118/2001;
la L.R. n. 23/1980;
la L.R. n. 32/1990;
la L.R. n. 39/2001;
la L.R. n. 22/2002;
la L.R. n. 2/2006;
la L.R. n. 19/2016;
la L.R. n. 36/2021;
l’art.2, comma 2, lett. o) della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
la DGR n. 3316 del 13/10/2000;
la DGR n. 2501 del 21/9/2001;
la DGR n. 297 del 16/3/2021;
la DGR n. 1607 del 19/11/2021;
la DGR n. 30 del 19/1/2021;
delibera
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