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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 99 del 07 febbraio 2022
Rinnovo dell'accreditamento istituzionale per la funzione di rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA). Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.
Con il presente provvedimento si procede a rinnovare l’accreditamento istituzionale alle strutture indicate in allegato per la funzione di rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA).
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
La DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014 ha armonizzato le previsioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui alla DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 alla luce delle novità introdotte dalla disciplina regionale, specificando puntualmente le strutture sanitarie private che possono fare domanda di accreditamento, nei termini prescritti dall'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012 "Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei Disturbi specifici di apprendimento (DSA)", il quale all'articolo 1, comma 4 stabilisce che "nel caso in cui i servizi pubblici o accreditati dal SSN non siano in grado di garantire il rilascio delle certificazioni in tempi utili per l'attivazione delle misure didattiche e delle modalità di valutazione previste e, comunque, quando il tempo richiesto per il completamento dell'iter diagnostico superi sei mesi, con riferimento agli alunni del primo ciclo di istruzione, le regioni, per garantire la necessaria tempestività, possono prevedere percorsi specifici per l'accreditamento di ulteriori soggetti privati ai fini dell'applicazione dell'art. 3, c. 1 della legge n. 170/2010, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.".
In particolare, quanto alle strutture private abilitate al rilascio della diagnosi DSA, la menzionata deliberazione ha specificato che “le strutture private abilitate al rilascio della diagnosi DSA sono esclusivamente le strutture sanitarie che eroghino prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale o in regime di assistenza residenziale a ciclo diurno, accreditate secondo le procedure in vigore e classificate come di seguito indicato, nelle quali, in sede di verifica per il rilascio dell'accreditamento, sia stato altresì accertato che operino le equipe multidisciplinari in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012:
B5 - Assistenza specialistica in regime ambulatoriale - Ambulatori specialistici accreditati per la branca specialistica n. 32 Neurologia e/o n. 40 Psichiatria con specializzazione medica (spe20) in Neuropsichiatria infantile, dotati dell'equipe multidisciplinare prescritta dall'Accordo Stato Regioni citato;
BC4 - Assistenza residenziale a ciclo diurno - Centri e presidi di riabilitazione funzionale di disabili psichici, fisici e sensoriali prevalenza parte ambulatoriale, dotati dell'equipe multidisciplinare prescritta dall'Accordo Stato regioni citato”.
La stessa deliberazione ha definito inoltre i requisiti prescritti per l'accreditamento strutture in questione richiamando i requisiti prescritti dall'articolo 2 dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, come specificato nella DGR n. 2723/12 di recepimento.
Con successivi provvedimenti, da ultimo con DGR n. 2000 del 30 dicembre 2019, è stato quindi rilasciato l’accreditamento istituzionale per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento ai soggetti in possesso dei requisiti specifici previsti e in coerenza con le condizioni di accreditamento previste dalla legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002.
Con DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 è stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2021 della validità dell’accreditamento istituzionale, comunque subordinata al permanere dell’effettivo fabbisogno anche per l’anno 2021 attestato dalle Aziende U.l.s.s.
Quindi con DGR n.1060 del 3 agosto 2021 è stato assegnato il termine del 30 settembre 2021 per la presentazione delle domande di rinnovo dell’accreditamento in scadenza.
In attuazione di tale complesso iter procedurale, dalla documentazione agli atti, risulta che per ciascuna delle strutture di cui all’Allegato A:
Alla luce dell’istruttoria svolta ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 22/2002, si propone quindi di concludere il procedimento, rinnovando l’accreditamento per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) alle strutture di cui all’Allegato A per il triennio 2022-2023-2024, quindi dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge regionale n. 22 del 16 agosto 2002, “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;
VISTA la DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 “Recepimento Accordo-Stato Regioni del 25 luglio 2012. Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento. Istituzione dell'Elenco dei soggetti privati abilitati al rilascio della diagnosi DSA e definizione dei requisiti, criteri e modalità per l'iscrizione e la conferma”;
VISTA la DGR n. 2315 del 9 dicembre 2014 “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA): aggiornamento della DGR n. 2723 del 24 dicembre 2012 di recepimento dell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012”;
VISTA la DGR n. 2000 del 30 dicembre 2019 “Accreditamento istituzionale per il rilascio della diagnosi e della certificazione dei disturbi specifici dell’apprendimento DSA fino al 31 dicembre 2020. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22”;
VISTA la DGR n. 1363 del 16 settembre 2020 “Procedimenti di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale: determinazioni attuative della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 e previsioni per l'anno 2020 sui procedimenti riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie. L.R. n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTA la DGR n. 1060 del 3 agosto 2021 “Determinazioni relative ai procedimenti di rilascio e rinnovo di accreditamento istituzionale riferiti a soggetti privati che erogano prestazioni socio-sanitarie e sanitarie per l'anno 2021. Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002”;
VISTI i pareri della Commissione CRITE della seduta del 6 dicembre 2021 conservati agli atti della U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento;
VISTI i rapporti di verifica di Azienda Zero acquisiti agli atti della U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.
delibera
(seguono allegati)
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