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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 156 del 23 novembre 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1498 del 02 novembre 2021

Determinazioni relative alla programmazione residenziale extraospedaliera area salute mentale e all'accreditamento istituzionale ex DGR 522/2020.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone determinazioni in merito all’attuazione della programmazione residenziale extraospedaliera area salute mentale e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale per alcune unità di offerta accreditate ex DGR 522/2020 in conseguenza alle criticità in parte relate al contesto pandemico in atto.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Nella Regione del Veneto le strutture dedicate all’erogazione di prestazioni di natura sanitaria e sociosanitaria nell’area della Salute mentale sono previste e disciplinate dalle seguenti delibere di giunta regionale (DGR):

  • DGR 1616 del 17 giugno 2008 “Approvazione dei requisiti e degli standard per le unità di offerta nell'ambito della salute mentale (L.R. 16 agosto 2002, n.22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali)”, che individua e classifica le diverse unità di offerta in base all’intensità terapeutica e riabilitativa erogata;
  • DGR 748 del 7 giugno 2011 “Aggiornamento Standard e Requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e l’accreditamento istituzionale della “CTRP – Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta” e della “CA – Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici” (L.R. 22/2002; DGR 1616/2008)” che stabilisce che le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette per pazienti psichiatrici (CTRP) abbiano quale capienza massima 14 posti letto (p.l.) non più i 20 p.l. previsti dalla DGR n.1616/2008, e distingue due moduli in relazione alle caratteristiche dei pazienti e alle conseguenti intensità assistenziali.

Nel quadro di tale disciplina, le unità di offerta residenziali extraospedaliere di interesse dell’area salute mentale, risultano quindi:

  • Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta (CTRP):
    • ad alta attività assistenziale (modulo A);
    • attività assistenziale intermedia (modulo B).
  • Comunità Alloggio (CA) a protezione differenziata per pazienti nell’ambito di programmi assistenziali personalizzati e per periodi di tempo prolungati, con verifiche predefinite e rinnovabilità degli stessi con due moduli:
    • modulo di base (12 h di assistenza);
    • modulo estensivo (24 h di assistenza).
  • Gruppi Appartamento Protetti (GAP) con assistenza socio-sanitaria di bassa intensità.

In tale cornice di riferimento la Regione del Veneto, al fine di rendere il sistema coerente ai mutati bisogni socio-epidemiologici, di innovare il modello organizzativo sulla scorta delle migliori pratiche realizzate in questi anni e di garantire un’equa distribuzione delle risorse sul territorio, ha individuato il fabbisogno di residenzialità extraospedaliera nell’area della salute mentale riferito ai nuovi bacini territoriali delle Aziende Ulss così come individuati dalla L.R. n.19/2016.

Tale fabbisogno è definito nei seguenti provvedimenti di programmazione in materia e, in particolare:

  • DGR 1673 del 12 novembre 2018 “Programmazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018” che definisce le dotazioni massime di posti letto di strutture sanitarie e socio sanitarie per ciascuna Azienda Ulss, le tariffe massime di riferimento e le quote sanitarie die/utenti, il sistema di controllo per il rispetto dei tempi di permanenza, gli strumenti di valutazione e monitoraggio dello stato psicopatologico e dei progetti riabilitativi nella fase iniziale, intermedia e finale. Tale delibera, allo scopo di garantire da un lato una risposta adeguata alle necessità cogenti, dall’altro una risposta prospettica strutturata al fabbisogno di lungoassistenza, individua altresì la “Residenza Socio-Sanitaria Psichiatrica” (RSSP) e ne definisce i criteri di inclusione ed esclusione;
  • DGR 1437 del 1° ottobre 2019 “Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018.” che approva i piani di massima alla luce delle proposte delle Aziende Ulss e in conformità alle indicazioni programmatorie contenute nella DGR 1673/2018.

Ai suddetti provvedimenti giuntali ha fatto seguito la DGR n. 522 del 28 aprile 2020 di rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell'area della salute mentale (L.R. n. 22 del 16 agosto 2002).

La DGR 522/2020 classifica le unità di offerta per cui dispone l’accreditamento istituzionale o il rinnovo del suddetto nelle seguenti tipologie:

1. Unità di offerta che non modificano né la tipologia di struttura, né il numero di posti letto (in Allegato A indicate con la lettera “A”): l’accreditamento ha durata triennale;

2. Unità di offerta che non modificano la tipologia, ma per cui è prevista la diminuzione dei posti letto (in Allegato A indicate con la lettera “B”): l’accreditamento ha durata triennale. Per i posti letto di cui è prevista la riduzione, l’accreditamento ha durata massima di 18 mesi dalla DGR 1437/2019; durante tale arco temporale, ad ogni dimissione segue la contestuale riduzione del posto letto accreditato fino al raggiungimento della capacità ricettiva ridotta, come prevista nei Piani di Massima;

3. Unità di offerta che non modificano la tipologia ma per cui si prevede l’aumento dei posti letto (in Allegato A indicate con la lettera “C”): l’accreditamento ha durata triennale; è espresso parere favorevole anche all’aumento di posti letto, come da proposta delle Aziende Ulss e nel rispetto dei Piani di Massima. Per i posti letto in aumento le strutture interessate dovranno acquisire le autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio nonché presentare la relativa domanda di accreditamento, avviando un procedimento ulteriore. I posti letto in aumento dovranno essere prioritariamente occupati da pazienti (di competenza dell’azienda Ulss ove è ubicata la struttura in questione) attualmente inseriti in strutture analoghe afferenti ad altre aziende Ulss, che – ove previsto dai Piani di Massima - riducono i relativi posti letto;

4. Unità di offerta tenute a modificare la tipologia (in Allegato A indicate con la lettera “D”), l’accreditamento rilasciato ha durata massima di 18 mesi dalla pubblicazione della DGR n. 1437/2019, al fine di garantire la continuità nella fase transitoria di attuazione della programmazione regionale; è espresso parere favorevole anche alla variazione di tipologia di struttura, come da proposta delle Aziende Ulss e nel rispetto dei Piani di Massima. Per la nuova unità di offerta la struttura interessata dovrà acquisire l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio nonché presentare la relativa domanda di accreditamento, avviando un procedimento ulteriore, almeno 6 mesi prima della scadenza dell’accreditamento rilasciato all’unità attuale;

5. Unità di offerta non inserite nella programmazione presentata dalle Aziende (in Allegato A indicate con la lettera “E”): il parere favorevole riguarda i soli procedimenti di rinnovo dell’accreditamento al fine di garantire la continuità nella fase transitoria di attuazione della programmazione regionale, per la durata massima di 18 mesi dalla pubblicazione della DGR n. 1437/2019 e fatto salvo l’esito positivo delle verifiche. Durante tale arco temporale, ad ogni dimissione segue la contestuale riduzione di posti letto accreditati.

Con nota prot. n. 216268 del 1 giugno 2020 è stato attivato, vista l’elevata complessità del processo di riorganizzazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliera area salute mentale, un monitoraggio trimestrale con le Aziende ULSS per la verifica dello stato di avanzamento del processo di attuazione della programmazione regionale con specifica evidenza per le unità di offerta accreditate ex DGR 522/2020.

 Il suddetto monitoraggio, attraverso relazioni trimestrali ed incontri con le Aziende ULSS ha permesso di evidenziare i seguenti aspetti:

  • Processi ed esiti delle azioni di riorganizzazione secondo quanto disposto dalla DGR 522/2020;
  • Monitoraggio inserimenti utenti extra-ULSS evidenziando il cronoprogramma per il loro rientro nel territorio di residenza con evidenza di eventuali criticità;
  • Cronoprogramma di attivazione delle Residenze Socio Sanitarie Psichiatriche di cui alla DGR 1673/2018;
  • Attuazione della programmazione di settore di cui alla DGR 1673/2018 e DGR 1437/2019 in relazione all’attivazione di strutture di nuova realizzazione ove previste dai Piani di Massima delle Aziende ULSS.

A fronte del suddetto monitoraggio che evidenzia come sia stata compiuta dalle Aziende ULSS un’ingente opera di riorganizzazione della rete di offerta dell’area salute mentale secondo quanto disposto dalla DGR 1673/2018 anche, ma non solo, nel dare attuazione al principio di territorialità di cura in un’ottica di psichiatria di comunità e di prossimità con la rete familiare/sociale.

Si deve evidenziare come le Aziende ULSS hanno rappresentato numerose criticità, in gran parte legate a detta emergenza sanitaria, nel dare completa attuazione alla programmazione di cui alla DGR 1437/2019 ed a quanto disposto dalla DGR 522/2020.

Per quanto suesposto si propone indi di prorogare di ulteriori 18 mesi fino al 30 settembre 2022 il periodo per la completa attuazione della programmazione regionale di cui alla DGR 1673/2018 e DGR 1437/2019, relativamente all’attivazione di nuove unità di offerta e di prorogare di ulteriori 18 mesi fino al 30 settembre 2022 la durata dell’accreditamento istituzionale per le unità di offerta tenute a modificare la tipologia (indicate con la lettera “D” in Allegato A della DGR 522/2020).

Per quanto attiene alle unità di offerta indicate con la lettera “B” in Allegato A della DGR 522/2020 si propone di prorogare di ulteriori 12 mesi fino al 30 marzo 2022 la durata dell’accreditamento istituzionale limitatamente alle unità di offerta di cui all’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, ove risultano inseriti utenti residenti nel territorio della Azienda Ulss in cui è situata la struttura e in ottemperanza alla dotazione massima di posti letto per singola tipologia di unità di offerta, cosi come definita dalla DGR 1437/2019. Per i posti letto di cui è prevista la riduzione, l’accreditamento ha durata massima di 12 mesi; durante tale arco temporale, ad ogni dimissione segue la contestuale riduzione del posto letto accreditato fino al raggiungimento della capacità ricettiva ridotta prevista nei Piani di Massima.

Per le altre unità di offerta censite nella lettera “B” in Allegato A della DGR 522/2020 si conferma quanto ivi disposto onde permettere, tra l’altro, alle Aziende ULSS di potere avere in disponibilità i posti letto previsti dalla DGR 1437/2019, ad oggi occupati da utenti provenienti da altre Aziende ULSS.

Relativamente alle unità di offerta indicate con la lettera “A”, C” ed “E” in Allegato A della DGR 522/2020 si conferma quanto ivi disposto.

Limitatamente alle Aziende ULSS i cui piani di massima approvati con DGR 1437/2019 non hanno recepito integralmente i posti letto in programmazione previsti dalla DGR 1673/2018, viene data l’opportunità di presentare all’Area Sanità e Sociale entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, una revisione  agli stessi per eventuali integrazioni suppletive nel rispetto della programmazione regionale. I piani di massima così aggiornati saranno sottoposti all’approvazione della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE).

Fino al completamento del processo di riorganizzazione del sistema di offerta residenziale extraospedaliero pubblica e privata, si ritiene di proseguire il monitoraggio previsto dalla DGR 522/2020 incaricando le Aziende Ulss ad inviare all’Area Sanità e Sociale una sintetica relazione trimestrale. Si richiama, in tale contesto, l’azione di monitoraggio e coordinamento di competenza della Commissione regionale per la salute mentale previsto dalla DGR 173/2021.

Si dà atto che il presente provvedimento di proroga dell’accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le Aziende e per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell’accreditamento.

Si richiama la DGR 1036 del 28 luglio 2021 con la quale è stato stabilito che  le tariffe predefinite per le strutture socio sanitarie nella DGR 1673/2018 sono da intendersi come tariffe uniche di riferimento e sono comprensive di una quota per le attività di riabilitazione e risocializzazione nel territorio orientata a favorire la transizione verso setting assistenziali a più basse soglie di protezione, realizzate dalle equipe multiprofessionali operanti nelle unità di offerta residenziali extraospedaliere a carattere estensivo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali”;

VISTA la deliberazione n. 1673 del 12 novembre 2018 Programmazione del sistema di offerta residenziale extra-ospedaliera per la salute mentale. Deliberazione n. 59/CR del 28 maggio 2018;

VISTA la deliberazione n. 1437 del 1 ottobre 2019 Approvazione posti letto strutture residenziali extraospedaliere area salute mentale relativi ai piani di massima delle Aziende Ulss. DGR 1673 del 12 novembre 2018;

VISTA la deliberazione n. 522 del 28 aprile 2020 Rilascio e rinnovo dell'accreditamento istituzionale a soggetti privati titolari di strutture sanitarie di residenzialità extraospedaliera nell'area della salute mentale (L.R. n. 22 del 16 agosto 2002);

VISTA la deliberazione. n. 1036 del 28 luglio 2021;

VISTI l’art. 2, comma 2 e l’art. 4 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
  2. di prorogare di ulteriori 18 mesi, fino al 30 settembre 2022, il periodo per la completa attuazione della programmazione regionale di cui alla DGR 1673/2018 e DGR 1437/2019, relativamente all’attivazione di nuove unità di offerta;
  3. di prorogare di ulteriori 18 mesi, fino al 30 settembre 2022, la durata dell’accreditamento istituzionale per le unità di offerta tenute a modificare la tipologia (indicate con la lettera “D” in Allegato A della DGR 522/2020) finalizzato al completamento dell’iter ex L.R. 22/2002;
  4. di prorogare di ulteriori 12 mesi, fino al 30 marzo 2022, la durata dell’accreditamento istituzionale per le unità di offerta indicate con la lettera “B” in Allegato A della DGR 522/2020 limitatamente a quelle comprese nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
  5. di confermare quanto disposto dalla DGR 522/2020 relativamente alle unità di offerta di cui alle lettere “A”, “C” ed “E” in Allegato A del suddetto provvedimento;
  6. di incaricare le Aziende Ulss i cui piani di massima approvati con DGR 1437/2019 non hanno integralmente recepito i posti letto in programmazione previsti dalla DGR 1673/2018 di valutare l’opportunità di presentare all’Area Sanità entro 30 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, una revisione agli stessi per eventuali integrazioni suppletive nel rispetto della programmazione regionale. I piani di massima così revisionati saranno sottoposti all’approvazione della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE);
  7. di incaricare le Aziende Ulss di verificare la rispondenza dei modelli STS11 (anagrafica strutture) e STS 24 (rilevazione attività) e di apportare gli eventuali aggiornamenti in applicazione a quanto definito dalla DGR 522/2020 e dal presente provvedimento;
  8. di incaricare le Aziende Ulss di procedere alla stipula degli accordi contrattuali con gli enti gestori nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. 22/2002 e dalla DGR 1673/2018 e succ. modif. e di accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e successivamente con cadenza annuale l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  9. di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria – U.O. Salute Mentale e sanità penitenziaria e la U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento dell’attuazione ed esecuzione del presente atto per le parti di competenza;
  10. di incaricare le Aziende Ulss di inviare all’Area Sanità e sociale relazione sintetica trimestrale  inerente la riorganizzazione del sistema di offerta di residenzialità extraospedaliera pubblica e privata dell’area della salute mentale, fino ad avvenuto completamento della stessa;
  11. di dare atto che   le tariffe predefinite per le strutture socio sanitarie nella DGR 1673/2018 sono da intendersi come tariffe uniche di riferimento e sono comprensive di una quota per le attività di riabilitazione e risocializzazione nel territorio orientata a favorire la transizione verso setting assistenziali a più basse soglie di protezione, realizzate dalle equipe multiprofessionali operanti nelle unità di offerta residenziali extraospedaliere a carattere estensivo;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  14. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

Dgr_1498_21_AllegatoA_462237.pdf

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