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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 156 del 23 novembre 2021


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1489 del 02 novembre 2021

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse. "Società agricola GM s.r.l." - Comune di Ronco all'Adige (VR). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate), effluenti zootecnici e sottoprodotti della lavorazione dei cereali, del riso, nonché degli ortaggi, volturata nel 2019 alla “Società agricola GM s.r.l” (DGR n. 1088 del 30 luglio 2019). L’originaria autorizzazione unica era stata rilasciata all’azienda agricola “Anti Arrigoni Stefano” con DGR n. 2 del 19 gennaio 2010.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri – attraverso i “Piani nazionali integrati per l'energia e il clima – PNIEC”, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 – e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.

Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l’adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final national energy and climate plan of Italy.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell’energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La Giunta Regionale in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 19 gennaio 2010 l’azienda agricola “Anti Arrigoni Stefano” (CUAA NTRSFN70H22L781M), con sede legale in via XXV aprile, 2 – Comune di Oppeano (VR) e operativa (sede impianto) in via Olmo – località Tombazosana del Comune di Ronco all’Adige (VR), ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di Ronco all’Adige (VR), di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di soli prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate).

Il 12 giugno 2012 l’impianto di produzione di energia assentito all’azienda agricola “Anti Arrigoni Stefano” è entrato formalmente in esercizio.

Successivamente, con DGR n. 1088 del 30 luglio 2019, la “Società agricola GM s.r.l.” (P. IVA e CUAA 02494750207) con sede legale in via Carlo Guerrieri, 7 – Comune di Gonzaga (MN), è subentrata al titolo abilitativo rilasciato nel 2010 all’azienda agricola “Anti Arrigoni Stefano”. Con l’istanza di subentro al titolo abilitativo, la Società agricola ha manifestato l’esigenza di modificare alcune parti del progetto originario, utili ad un tempestivo riavvio dell’impianto termoelettrico, il cui esercizio era cessato, con effetto temporaneo, nel corso del 2015. Con la citata deliberazione n. 1088/2019 la “Società agricola GM s.r.l.” è stata autorizzata a modificare, tra altro, la “ricetta di alimentazione” dei digestori prevedendo il conferimento delle seguenti matrici biologiche: prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, pari a 15.374 tonnellate/anno tal quali, ossia il 74 % del totale in peso), sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico avicolo – pollina, pari a 1.500 t/a t.q., ossia il 7 % del totale in peso), sottoprodotti della lavorazione dei cereali e del riso (amido, pari a 2.500 t/a t.q., ossia il 12 % del totale in peso), sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi, pari a 1.500 t/a t.q., ossia il 7 % del totale in peso.

In data 22 aprile 2021 (protocollo regionale n.183929) la “Società agricola GM s.r.l.” ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1088/2019, prevedendo in sintesi:

-  la traslazione di due silos destinati allo stoccaggio dei sottoprodotti di origine animale (SOA) liquidi;

-  l’omessa realizzazione di un accumulo pressostatico del biogas;

-  la rinuncia all’installazione di una tramoggia per il carico delle matrici solide;

-  una nuova modifica della ricetta di alimentazione del digestore, prevedendo un incremento della quantità di alcune matrici (effluente zootecnico avicolo – pollina e del sottoprodotto della lavorazione degli ortaggi), nonché l’introduzione di sottoprodotti di origine animale (SOA), quali siero di latte e affini.

Il progetto di variante è stato integrato successivamente dalla Società agricola con note acquisite in data 27 maggio 2021 e il 14 giugno 2021.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 9 agosto 2021, data alla quale è stata data evidenza della trasmissione degli elaborati progettuali alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, ha avviato l’iter amministrativo istruttorio previsto per le varianti di modesta entità, ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014.

Va precisato che a seguito delle risultanze istruttorie, nonché delle intervenute modifiche normative in materia ambientale e igienico-sanitaria, è necessario adeguare il documento prescrittivo allegato al titolo abilitativo proponendone una revisione (vedi Allegato A).

A seguito della comunicazione inviata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria in data 4 agosto 2021, protocollo n. 347451, alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della nuova variante di progetto presentata dalla “Società agricola GM s.r.l..”, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi all’approvazione del progetto di variante e ha avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi delle DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere al Soggetto gestore dell’impianto termoelettrico un’ulteriore modifica e integrazione all’autorizzazione unica, in quanto:

-  la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocolli regionali n. 244037 del 27 maggio 2021 e n. 267715 del 14 giugno 2021);

-  AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Vicenza e Verona, sede di Verona, con nota loro protocollo n. 204510/2021 del 18 agosto 2021 ha approvato il progetto, ai sensi degli artt. 44 e segg. della LR n. 11/2004, confermando, pertanto, la connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agricola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile;

-  l’Amministrazione comunale di Ronco all’Adige, con nota acquisita al protocollo regionale n. 366214 del 18 agosto 2021, ha espresso il proprio parere favorevole alla variante progettuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/2010 e smi e subentro (DGR n. 1088 del 30 luglio 2019);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze – prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021 – amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

CONFERMATO che:

-  con atto notarile del 19 aprile 2018 il dott. Cristiano Casalini, notaio in Verona, delegato dal Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Verona, ha fissato la data di vendita senza incanto degli immobili identificati in Comune di Ronco all’Adige (VR), foglio 34, mappali nn. 342, 344, 346 e 349 (atto Repertoriato al n. 13.566 e Raccolto al n. 8.122);

-  con successivo decreto del 19 luglio 2018 del Tribunale Civile e Penale di Verona (Ufficio Esecuzioni Immobiliari) identificato con il n. 508/2018 D.T. e n. 1373 REP, relativo all’espropriazione immobiliare n. 9/2016, sono stati trasferiti, tra altro, i seguenti beni immobili identificati in Comune di Ronco all’Adige (VR), foglio 34, mappali nn. 342, 344, 346 e 349, in capo alla “Società agricola G.M. s.r.l.”, con sede legale a Gonzaga (MN), frazione Palidano, via Carlo Guerrieri Gonzaga, 7;

-  con nota protocollo n. 99625 del 12 marzo 2019, la “Società agricola G.M. s.r.l.”, ha trasmesso idonea perizia di stima, asseverata dall’ing. Filippo Cavallin, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Venezia al n. B-33 e giurata presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Dolo (VE) il 26 febbraio 2019, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, per valore pari ad euro 262.712,42, da maggiorare per spese tecniche e oneri fiscali (euro 352.560,07);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.   di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 19 gennaio 2010, il completamento della costruzione e la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

-  prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli, pari a 12.617 tonnellate/anno tal quali, ossia il 53 % del totale in peso;

-  sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento avicolo – pollina, pari a 2.400 t/a t.q., ossia il 10 % del totale in peso;

-  sottoprodotti di origine animale – SOA – (siero e affini di categoria 2 e di categoria 3) pari a 3.120 t/a t.q., ossia il 13% in peso;

-  sottoprodotti della lavorazione degli ortaggi, pari a 3.000 t/a t.q., ossia il 13 % del totale in peso;

-  sottoprodotti della trasformazione dei cereali e del riso (amido), pari a 2.500 t/a t.q., ossia l’11 % del totale in peso;

3.   di confermare in capo alla “Società agricola GM s.r.l.” (P. IVA e CUAA 02494750207) con sede legale in via Carlo Guerrieri, 7 – Comune di Gonzaga (MN) e sede operativa (sede impianto) in via Olmo – località Tombazosana del Comune di Ronco all’Adige (VR), subentrata al titolo abilitativo rilasciato nel 2010 all’azienda agricola “Anti Arrigoni Stefano”, con DGR n. 1088 del 30 luglio 2019, l’autorizzazione unica delle opere e impianti di cui al precedente punto 1., catastalmente individuati nel Comune di Ronco all’Adige (VR), foglio 34, mappali nn. 342, 344 e 349, il cui progetto costituisce allegato alle note protocolli n. 474838/48.24 del 31 agosto 2009, n. 561253/48.24 del 12 ottobre 2009, n. 657532/48.24 del 24 novembre 2009, nn. 528106, 528171, 528174, 528175, 528176, 528179, 528187del 28 dicembre 2018, n. 99625 del 12 marzo 2019, n. 174636 del 6 maggio 2019, n. 185493 del 13 maggio 2019, n. 183929 del 22 aprile 2021, n. 244037 del 27 maggio 2021 e n. 267715 del 14 giugno 2021;

4.   di approvare l’Allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato al punto 7. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 19 gennaio 2010 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per il completamento della costruzione e l’esercizio delle opere di cui al precedente punto 2., nonché dei punti 3., 5. e 6. del dispositivo della DGR n. 2 del 19 gennaio 2010;

5.   di comunicare, alla “Società agricola GM s.r.l..” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell’autorizzazione unica originaria – DGR n. 2 del 19 gennaio 2010;

6.   di approvare, l’importo di euro 352.560,07 (euro trecentocinquantaduemilacinquecentosessanta/07), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti al precedente punto 2., nonché dei punti 3. e 6. del dispositivo della DGR n. 2 del 19 gennaio 2010, per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

7.   di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno dell’efficacia dell’Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 30 luglio 2019 inerente il precedente subentro e modifica e integrazione alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas;

8.   di dare atto, altresì, che gli effetti dell’Allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1088 del 30 luglio 2019 cessa a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;

9.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1489_21_AllegatoA_462229.pdf

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