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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 154 del 19 novembre 2021


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1422 del 19 ottobre 2021

Voltura dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola in Comune di Cerea (VR) - DGR n. 916 del 22 maggio 2012 e ss. mm. e ii. (DGR n. 1265 del 16 luglio 2013 e decreto Sezione regionale Agroambiente n. 102 del 15 ottobre 2014) rilasciata alla società "La Valle Green Energy s.r.l. - società agricola". D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si voltura, a favore della “La Valle Green Energy – società agricola consortile a r.l.”, l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri – attraverso i “Piani nazionali integrati per l'energia e il clima – PNIEC”, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 – e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.

Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l’adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final national energy and climate plan of Italy.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell’energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La Giunta Regionale in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 916 del 22 maggio 2012 e ss. mm. e ii. (DGR n. 1265 del 16 luglio 2013 e decreto Sezione regionale Agroambiente n. 102 del 15 ottobre 2014), la società “La Valle Green Energy s.r.l. – società agricola” (CUAA 03985920234), con sede legale in via Dosso, 59 – Comune di Cerea (VR) e operativa in via Quarto, s.c. – Comune di Cerea (VR), ha ottenuto il rilascio dell’autorizzazione unica alla costruzione e esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 14.600 tonnellate all’anno tal quali), ottenute dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

In data 13 novembre 2012 l’impianto termoelettrico in argomento è stato messo in esercizio.

La società “La Valle Green Energy – società agricola consortile a responsabilità limitata” ha comunicato in data 15 aprile 2021 alla Regione del Veneto che con atto notarile registrato a Verona il 18 marzo 2021 al n. 9381, serie 1T e trascritto sempre a Verona il 19 marzo 2021 al n. 11185 l’originaria ragione sociale intestataria dell’autorizzazione unica, società “La Valle Green Energy s.r.l. – società agricola”, aveva ceduto la proprietà dell’impianto termoelettrico e relativi fondi rustici utili a garantire la connessione dell’impianto all’attività agricola ai sensi della LR n. 11/2004.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e s. m. e i. (DGR n. 453/2010), avviava l’iter amministrativo per riconoscere al nuovo soggetto giuridico, “La Valle Green Energy – società agricola consortile a responsabilità limitata”, la titolarità dell’autorizzazione unica rilasciata con DGR n. 916 del 22 maggio 2012. A seguito del completamento dell’istruttoria tecnica, gli Uffici regionali hanno acquisito:

  • da parte della Società agricola consortile la documentazione attestante i requisiti oggettivi utili alla voltura del titolo abilitativo (protocolli regionali n. 172560 del 15 aprile 2021, n. 281331 del 22 giugno 2021 e n. 407543 del 16 settembre 2021);
  • da parte di AVEPA – Sportello unico agricolo interprovinciale di Verona e Vicenza – Sede di Verona, con nota acquisita a protocollo regionale n. 297690 del 1° luglio 2021 la presa d’atto dei requi-siti soggettivi in capo alla società “La Valle Green Energy – società agricola consortile a responsabilità limitata”, a conferma della connessione dell’impianto di produzione di energia all’attività agri-cola ai sensi del terzo comma dell’articolo 2135 del Codice Civile.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs. n. 387/2003 – D MiSE 10-9-2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 916/2012 e s. m. e i. (DGR n. 1265/2013);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012,  n. 54 e s.m.i.”;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze – prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021– amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

CONFERMATO che:

  • con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto aereo in cavo ad elica e/o in conduttori nudi, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 il 4 aprile 2012 al n. 1059, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 12 marzo 2012, al Registro generale n. 12392 e Registro particolare n. 8843, come da atto notarile del 3 aprile 2012 a firma del dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala –VR- (Repertorio n. 83985 e n. 84021 e Raccolta n. 21956), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete elettrica pubblica (Comune di Cerea (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 70, mappale n. 23);
  • con atto di costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto in cavo interrato e di passaggio per accesso a cabina, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Verona 2 il 4 aprile 2012 al n. 1060, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Verona in data 12 marzo 2012, al Registro generale n. 12393 e Registro particolare n. 8844, come da atto notarile del 3 aprile 2012 a firma del dott. Lucio Lombardi, notaio in Isola della Scala - VR - (Repertorio n. 83986 e n. 84022 e Raccolta n. 21957), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto” ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di Cerea (VR), catasto terreni, sezione unica, foglio 70, mappale n. 23);
  • con l’accettazione della T.I.C.A. - codice di rintracciabilità n. T0235804 la Società di distribuzione dell’energia elettrica ha preso atto cha la Società agricola istante intende “non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l’impianto di connessione” alla rete di distribuzione dell’energia elettrica;
  • con nota protocollo n. 262638 del 3 luglio 2017, la Società agricola ha aggiornato, ai sensi della DGR n. 453/2010, la perizia di stima, asseverata dal dott. agr. Luca Crema, iscritto all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Verona 239 e giurata presso lo Studio Notarile del dott. Nicola Marino, Notaio in Bovolone (VR) il 12 giugno 2017, inerente l’ammontare dei costi di demolizione delle opere, infrastrutture e impianti di progetto nonché ripristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto di produzione di energia, pari a euro 263.952,91 (duecentosessantatremilanovecentocinquantadue/91);

PRESO ATTO che:

  • con Atto di scissione della società “La Valle Green Energy s.r.l. – società agricola” (atto registrato a Verona in data 26 gennaio 2021 al n. 193, serie 1T) e successivo atto di Vendita di quote di società a responsabilità limitata (atto registrato a Verona in data 18 marzo 2021 al n. 9378, serie 1T), la società “La Valle Green Energy s.r.l. – società agricola” ha modificato il suo assetto societario;
  • con il verbale d’assemblea soci del 15 marzo 2021, contestualmente all’approvazione di un nuovo Statuto la società “La Valle Green Energy s.r.l. – società agricola” è stata rinominata in “La Valle Green Energy – società agricola consortile a responsabilità limitata” (atto registrato a Verona il 18 marzo 2021 al n. 9381, serie 1T e trascritto sempre a Verona il 19 marzo 2021 al n. 11185 Registro Generale e al n. 8068 del registro Particolare, sottoscritto avanti il notaio dr. Pierluigi Di Maria - Repertorio n. 24.587 e Raccolta n. 9.955);

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di volturare alla società “La Valle Green Energy – società agricola consortile a responsabilità limitata” (CUAA 03985920234) con sede legale in via Quarto CM - Comune di Cerea (VR), l’autorizzazione unica alla costruzione e l’esercizio di un impianto per la produzione di biogas proveniente dalla fermentazione anaerobica rilasciata alla società “La Valle Green Energy s.r.l. – società agricola” in data 22 maggio 2012 con DGR n. 916;

3. di confermare in capo alla società “La Valle Green Energy – società agricola consortile a responsabilità limitata” l’autorizzazione alle opere e impianti di cui ai punti 2., 3., 5., 6. e 7. del dispositivo della DGR n. 916/2012;

4. di confermare in capo a “e-distribuzione S.p.A.” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, l’autorizzazione all’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica, di cui al punto 8. del dispositivo della DGR n. 916/2012;

5. di confermare le prescrizioni tecniche-amministrative rilasciate con il titolo abilitativo e approvate in allegato alla DGR n. 1265/2013, con le quali sono riportate le disposizioni per un corretto esercizio dell’impianto, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse; 

6. di comunicare alla Società agricola istante e alla società “e-distribuzione S.p.A.”, nonché alle Amministrazioni e Enti pubblici, concessionari e gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla società “La Valle Green Energy – società agricola consortile a responsabilità limitata”;

7. di confermare l’importo di euro 369.810,69 (trecentosessantanovemilaottocentodieci/69) quale ammontare necessario per l’esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai punti 2., 3., 5., 6. e 7. del dispositivo della DGR n. 916/2012, nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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