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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 139 del 19 ottobre 2021


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1409 del 12 ottobre 2021

Sostegno alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dal perdurare dell'emergenza COVID-19 anche per l'anno 2021 e alle conseguenti crisi di liquidità che hanno determinato situazioni di difficoltà economiche. Approvazione del bando e contestuale apertura dei termini per la presentazione delle domande di sovvenzione.

Note per la trasparenza

Con la presente delibera si provvede ad attivare l'intervento straordinario previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera C) del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali dell’11 agosto 2021, tenuto conto che anche nel 2021 permangono in capo alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne difficoltà economiche derivanti dall’emergenza pandemica tutt’ora in atto.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1210 del 25 agosto 2020 la Giunta regionale ha approvato un primo bando di sovvenzioni a beneficio delle imprese di pesca del Veneto operanti nelle acque interne e marittime interne fortemente impattate dalla crisi sanitaria determinata da COVID-19, destinando complessivi Euro 991.228,07 con le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale (MiPAAF) del 17 luglio 2020.

Anche per il 2021 il settore della pesca ha risentito negativamente degli effetti della pandemia tutt’ora in atto con evidenti perdite dei fatturati e delle produzioni. Sono infatti ancora sussistenti le cause della crisi, principalmente da ricondurre alla parziale chiusura dei mercati ittici, del circuito Horeca, delle mense scolastiche, dei ristoranti, nonché alla riduzione delle esportazioni, alla contrazione dei prezzi, alla mancanza di turismo e alle difficoltà di rispettare le misure di allontanamento sociale, in particolare sulle imbarcazioni di piccola pesca. La situazione emergenziale da COVID-19 e la conseguente crisi di liquidità continua anche per l’anno in corso a determinare situazioni di difficoltà anche grave per le imprese del settore.

Per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19, con l’articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è stato istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2021 per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura a cui è seguito il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza COVID-19” e, in particolare, l’art.39, che ha incrementato la dotazione del Fondo di ulteriori 150 milioni di euro, per un totale complessivo di 300 milioni di Euro.

A seguito dell’istituzione del Fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con Decreto Ministeriale del’11 agosto 2021 è stata destinata una somma complessiva pari a Euro 20.000.000,00 per la sospensione dell'attività economica delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, di cui Euro 1.500.000,00 sono stati riservati alle Regioni e alle Province autonome nell’ambito delle loro attribuzioni, finalizzati al riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne e marittime interne (articolo 1, comma 1, lettera c).

Gli interventi previsti del Decreto Ministeriale dell’ 11 agosto 2021 sono attivati nel rispetto nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E.  C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020,  2020/C 164/03 del 8 maggio 2020,  2020/C 218/03 del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 e sono comunque subordinati all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione.

In base alle disposizioni del citato Decreto Ministeriale dell’11 agosto 2021, le sovvenzioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) e all’articolo 7, comma 1, devono rispettare i seguenti criteri generali:

  • possono essere concesse alle imprese che svolgono l’attività di pesca professionale nelle acque interne e marittime interne, sia in forma autonoma che associata, che risultino stabilmente operative nel territorio italiano e che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19, le cui produzioni rientrano nelle categorie dell’elenco dei prodotti di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 (articolo 2, commi 1 e 5);
  • il contributo deve essere riconosciuto per “impresa unica” come definita all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 e all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 717/2014 (articolo 2, comma 2);
  • i soggetti richiedenti devono aver avviato la rispettiva attività economica alla data del 3 giugno 2021 (articolo 3, comma 1);
  • i soggetti richiedenti non devono rientrare nella definizione di impresa in difficoltà in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) dalla comunicazione della Commissione Europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, così come modificata dalle successive Comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020, 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020 e (2020/C 218/03) del 02 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 (articolo 3, comma 2, lett.b, punto 1);
  • l’impresa beneficiaria non deve aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, ovvero che lo abbia rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi di quanto stabilito con l’art.46 della legge 24 dicembre 2012, n.234;
  • gli aiuti complessivamente richiesti non devono superare i 270.000,00 euro per impresa, nel periodo di vigenza delle norme comunitarie, ai sensi di quanto stabilito al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID_19”, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 (articolo 3, comma 2, lett. b, punto 5);
  • l’attività prevalente dei soggetti richiedenti risulta essere la pesca professionale (articolo 3, comma 2, lett. b, punto 6);

Lo stesso articolo 1, comma 1, lettera c) del Decreto Ministeriale 11 agosto 2021 prevede che, con separato e specifico provvedimento ogni Regione e Provincia autonoma individuerà i criteri e le modalità di erogazione delle risorse ai beneficiari.

La somma complessiva assegnata alla Regione del Veneto nell’ambito di tali risorse per il riconoscimento di contributi per le imprese del settore della pesca in acque interne e marittime, in base all’articolo 7, comma 1, dello stesso Decreto Ministeriale 11 agosto 2021, ammonta ad Euro 992.887,03.

A seguito dell’assegnazione delle risorse attribuite con il citato Decreto Ministeriale 11 agosto 2021, la Giunta Regionale con deliberazione n. 1331 del 05/10/2021 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL055) // VINCOLATE” ha provveduto ad approvare la necessaria variazione di bilancio, dotando gli specifici capitoli d’entrata (E 101509) e di spesa (U 104195) della somma corrispondente pari a Euro 992.887,03.

Sulla base delle suddette premesse, la Giunta Regionale, nel dare atto del perdurare degli effetti della crisi epidemica COVID-19 sulle imprese di pesca che operano nelle acque interne e marittime interne anche per l’anno 2021, provvede con il presente atto, in applicazione dei citati articolo 1, comma 1, lettera c) e articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 agosto 2021, all'approvazione del bando di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sovvenzione da parte dei soggetti richiedenti, le norme generali per l'accesso all'aiuto, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi, le modalità di erogazione delle sovvenzioni regionali.

A tale ultimo riguardo il bando definisce:

  • le risorse disponibili (pari a complessivi Euro 992.887,03=) allocate sul capitolo di spesa n. 104195 “Interventi statali per la concessione di contributi a imprese del settore della pesca in acque interne a valere del fondo per l'emergenza Covid-19 - Trasferimenti correnti (art. 78, c. 2 D.L.17/03/2020, n.18)” del bilancio regionale per l'esercizio 2021;
  • i seguenti requisiti di ammissibilità per l’ottenimento delle sovvenzioni:
  1. l’impresa beneficiaria deve risultare regolarmente iscritta come impresa “Attiva” con il codice ATECO relativo all’attività prevalente 03.11 (Pesca marina) o 03.12 (Pesca in acque dolci) al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, sia alla data del 3 giugno 2021 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, così come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 11 agosto 2021;
  2. l’impresa beneficiaria deve avere la sede legale in uno dei comuni della Regione del Veneto, sia alla data del 03 giugno 2021 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 agosto 2021;
  3. l’impresa beneficiaria deve avere tra i propri soci o tra i propri dipendenti almeno un pescatore titolare di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne e marittime interne di cui all’articolo 25 della L.R. n. 19/1998, in corso di validità sia alla data del 3 giugno 2021 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, nonché in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale sia alla data del 3 giugno 2021 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione;
  4. che l’impresa richiedente non rientra nella definizione di impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020, 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020, 2020C 7127 del 13 ottobre 2020 e 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;
  5. che l’impresa richiedente non ha ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, salvo che lo abbia rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi di quanto stabilito con l’articolo 46 della legge n. 234/2012;
  6. per le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali verrà attivato, nei confronti dell’Istituto creditore, l’intervento sostitutivo previsto ai sensi  dell’art. 31, comma 8 bis , del  DL n.  69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l’irregolarità segnalata nel DURC, anche quando la stessa sovvenzione concessa all’impresa sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel DURC;
  7. che l’attività prevalente dell’impresa richiedente è la pesca professionale;
  • il criterio per il calcolo dell’ammontare dell’aiuto, che sarà erogato ad ogni impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di imbarcazioni nella disponibilità dell’impresa, nonché in base al numero di pescatori professionisti soci o dipendenti dell’impresa;
  • i termini e le modalità di erogazione dell’aiuto;
  • i limiti e i vincoli di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020 e 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021.

Relativamente a questo ultimo punto, si dà atto che competono al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria gli adempimenti finalizzati all' acquisizione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e alla verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti della comunicazione.

Al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria competono, inoltre, tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del bando, incluse le attività di acquisizione delle domande, le fasi istruttorie, l'approvazione degli elenchi dei beneficiari aventi diritto con contestuale assegnazione delle sovvenzioni e assunzione dei relativi impegni di spesa, le fasi di assunzione del provvedimento di liquidazione ed erogazione delle sovvenzioni, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 992.887,03 recata dal pertinente capitolo di spesa n. 104195 avente per oggetto “Interventi statali per la concessione di contributi a imprese del settore della pesca in acque interne a valere del fondo per l'emergenza Covid-19 - Trasferimenti correnti (art. 78, c. 2 D.L.17/03/2020, n.18)” del bilancio regionale per l'esercizio 2021, ad avvenuta acquisizione della richiamata  decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

RICHIAMATI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

RICHIAMATA la Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, pubblicata sulla G.U.U.E. C 91 I/1 del 20 marzo 2020, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020 e 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;

RICHIAMATA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d’accesso ai documenti amministrativi” e, segnatamente, le disposizioni di cui all’articolo 12 recante “Provvedimenti attributivi di vantaggi economici”, secondo il quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell’11 agosto 2021;

CONSIDERATO che l’importo complessivo a bando proposto dal presente provvedimento risulta pari ad Euro 992.887,03=;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione", per quanto applicabile;

VISTA la legge regionale del 11 maggio 2018, n. 16 recante “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza regionale”;

VISTA la L.R. 29.12.2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR n. 30 del 19.01.2021 avente ad oggetto “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021 – 2023”;

VISTA la DGR n. 1331 del 05/10/2021 avente ad oggetto “Variazione al Bilancio di previsione 2021-2023 e al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023 ai sensi dell’art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011 (provvedimento di variazione n. BIL055) // VINCOLATE”;

RIASSUNTE le considerazioni esposte in premessa, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, in applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera c) e dell’articolo 7, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 agosto 2021, il bando di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, che riporta le modalità e i termini di presentazione delle istanze di sovvenzione da parte delle imprese di pesca operanti nelle acque interne e marittime interne della Regione del Veneto impattate dalla crisi epidemica COVID-19, le norme generali per l'accesso alle sovvenzioni, le disposizioni concernenti le risorse finanziarie messe a bando, i criteri applicativi, le modalità di erogazione della sovvenzione regionale;
  3. di stabilire i seguenti requisiti di ammissibilità per l’ottenimento delle sovvenzioni:
  1. l’impresa beneficiaria deve risultare regolarmente iscritta come impresa “Attiva” con il codice ATECO relativo all’attività prevalente 03.11 (Pesca marina) o 03.12 (Pesca in acque dolci) al registro delle imprese, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, sia alla data del 03 giugno 2021 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, così come previsto dall’articolo 3 del Decreto Ministeriale 11 agosto 2021;
  2. l’impresa beneficiaria deve avere la sede legale in uno dei comuni della Regione del Veneto, sia alla data del 03 giugno 2021 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, del Decreto Ministeriale 11 agosto 2021;
  3. l’impresa beneficiaria deve avere tra i propri soci o tra i propri dipendenti almeno un pescatore titolare di licenza di pesca professionale di tipo A) per acque interne e marittime interne di cui all’articolo 25 della L.R. n. 19/1998, in corso di validità sia alla data del 3 giugno 2021 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione, nonché  in regola con il pagamento della tassa di concessione regionale sia alla data del 3 giugno 2021 sia alla data di presentazione della domanda di sovvenzione;
  4. che l’impresa richiedente non rientra nella definizione di impresa in difficoltà secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, tenuto conto di quanto previsto dal punto 22, lettera c) della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, così come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 final del 3 aprile 2020, 2020/C 164/03 del 8 maggio 2020, 2020/C 218/03 del 2 luglio 2020, 2020C 7127 del 13 ottobre 2020 e 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021;
  5. che l’impresa beneficiaria non deve aver ricevuto e non ancora restituito un aiuto di Stato dichiarato illegale o incompatibile con decisione della Commissione Europea, salvo che lo abbia rimborsato o depositato in un conto bloccato, ai sensi di quanto stabilito con l’articolo 46 della legge n. 234/2012;
  6. per le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali verrà attivato, nei confronti dell’Istituto creditore, l’intervento sostitutivo previsto ai sensi  dell’art. 31, comma 8 bis , del  DL n.  69/2013 convertito dalla legge n. 98/2013 per l’irregolarità segnalata nel DURC, anche quando la stessa sovvenzione concessa all’impresa sia in grado solo in parte di colmare le inadempienze evidenziate nel DURC;
  1. di dare atto che le risorse finanziarie disponibili finalizzate all'erogazione della sovvenzione di cui al precedente punto 2, sono pari a complessivi Euro 992.887,03=;
  2. di stabilire che l’aiuto previsto dal presente provvedimento dovrà essere erogato ad ogni impresa avente titolo in maniera proporzionale al numero di imbarcazioni nella disponibilità dell’impresa, nonché in base al numero di pescatori professionisti soci o dipendenti dell’impresa, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 992.887,03 e fatta salva la soglia massima pari a Euro 270.000,00 per impresa, calcolati complessivamente per le due annualità 2020-2021, così come previsto al punto 23.a della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 istitutiva del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID_19, come modificata dalle successive comunicazioni della Commissione 2020/C 112 1/01 del 04 aprile 2020 e 2020/C 164/03 dell’8 maggio 2020, C(2020)7127 final del 13 ottobre 2020 e C 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 (articolo 3, comma 2, lett. b, punto 5);
  3. di disporre l'apertura dei termini per la presentazione delle istanze di sovvenzione secondo le modalità fissate dal bando di cui trattasi;
  4. di dare atto che competono al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria gli adempimenti finalizzati all'acquisizione della decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) e alla verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti della comunicazione;
  5. di dare atto che competono, inoltre, al Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria tutti gli adempimenti necessari all'esecuzione del bando, incluse le attività di acquisizione delle domande, le fasi istruttorie, l'approvazione degli elenchi dei beneficiari aventi diritto con contestuale assegnazione delle sovvenzioni e assunzione dei relativi impegni di spesa, le fasi di assunzione del provvedimento di liquidazione ed erogazione delle sovvenzioni, nei limiti della disponibilità complessiva massima pari a Euro 992.887,03 recata dal pertinente capitolo di spesa n. 104195 avente per oggetto “Interventi statali per la concessione di contributi a imprese del settore della pesca in acque interne a valere del fondo per l’emergenza Covid-19 – Trasferimenti correnti (art. 78, c. 2, D.L. 17/03/2020, n. 18)” del bilancio regionale per l'esercizio 2021, ad avvenuta acquisizione della richiamata decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea;
  6. di autorizzare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria ad apportare marginali modifiche e/o integrazioni al Bando di cui all’ Allegato A che si rendessero necessarie sulla base di eventuali osservazioni e prescrizioni contenute nella richiamata decisione di compatibilità da parte della Commissione Europea;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico venatoria dell'esecuzione del presente atto;
  9. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale del Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1409_21_AllegatoA_460130.pdf

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