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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 142 del 26 ottobre 2021


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1336 del 05 ottobre 2021

Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 3.432 kWp nel Comune di Anguillara Veneta (PD). Richiedente: Chiron Energy Real Estate S.r.l.. Articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza Chiron Energy Real Estate S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 3.432 kWp nel Comune di Anguillara Veneta (PD), nonché alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore, autorizzando contestualmente e-distribuzione S.p.A. all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione. Procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 e ss. mm e ii..

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito all’allora Sezione Energia (ora U.O. Energia della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia) la competenza in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Con nota registrata al protocollo regionale n. 291534 del 28 giugno 2021, la Società Chiron Energy Real Estate S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia da fonte rinnovabile della potenza di 3.432 kWp, da ubicarsi nel Comune di Anguillara Veneta (PD), versando altresì gli oneri istruttori previsti ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

L’impianto sarà realizzato nella zona a nord del Comune di Anguillara Veneta (PD), a ridosso della zona produttiva già edificata, per una superficie captante di circa 1,6 ha su circa 4,2 ha di superficie complessivamente occupata dall’impianto. Il sedime interessato dall’intervento di installazione del campo fotovoltaico (impianto di produzione) è identificato sul catasto del Comune di Anguillara Veneta (PD) al foglio 6, particelle nn. 561, 566, 567, 570, 571, 573, 574, 576, 577, 654, 699, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 752, 754, 756, 758 e 845, mentre l’elettrodotto di collegamento interessa, sempre del foglio 6, le particelle nn. 444, 561, 566 e 567.

L’impianto fotovoltaico a terra così come presentato in istanza di autorizzazione dalla ditta Chiron Energy Real Estate S.r.l, avrà le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive:

  • potenza di picco di 3.432 kWp;
  • n. 6.240 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino (potenza nominale di 550 Wp), esposti a sud, suddivisi in due campi, denominati rispettivamente campo nord e campo sud, organizzati in stringhe da 26 moduli, inclinati rispetto all’orizzonte (“tilt”) di 25° con un’altezza dal suolo minima 50 cm di e massima di 300 cm;
  • strutture di sostegno costituite da un sistema modulare di vele di tipo bipalo;
  • realizzazione di n. 3 cabine prefabbricate, nello specifico n. 1 cabina inverter, n. 1 cabina utente e n. 1 cabina di consegna (locale ENEL + locale MISURA);
  • recinzione di nuova realizzazione, costituita da una rete metallica rivestita in plastica di altezza pari a 210 cm;
  • impianto antintrusione e TVCC;
  • nuova viabilità interna costituita da sottofondo in misto di cava e da strato carrabile in misto stabilizzato;
  • vita dell’impianto stimata in 30 anni.

Per quanto attiene alla Destinazione Urbanistica, il vigente strumento urbanistico comunale PRG classifica l’area di impianto come “Zona D2 – zona produttiva commerciale di espansione”. L’area non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici di cui al D. Lgs 42/04 e ss.mm. e ii.

L’area per la realizzazione dell’impianto è di proprietà della società Chiron Energy Real Estate S.r.l. Per quanto riguarda la realizzazione dell’elettrodotto, il progetto nella definizione del tracciato prevede il coinvolgimento di particelle catastali nella disponibilità della società (a titolo di proprietà o in diritto di superficie) o nella disponibilità di e-distribuzione S.p.A..

L’impianto di rete per la connessione e gli interventi sulla rete esistente saranno realizzati in proprio dal proponente, in conformità al preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. TICA n. 269565242 e accettazione in 36_ACCETTAZ_TICA del 01 marzo 2021, ai sensi dell’art. 16 del TICA.

L’impianto di connessione avrà un'estensione complessiva di circa 30 m in cavo interrato MT a 20 kV. Tramite tale linea sarà effettuata la connessione dell'impianto fotovoltaico del produttore alla rete di distribuzione tramite realizzazione della cabina di consegna collegata in entra-esce su linea MT esistente denominata “ANGUILLARA” (CP CONSELVE).

All’atto dell’istanza, il proponente ha dichiarato che l’intervento non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi della DGR n. 1400/2017.

Con Decreto n. 2 del 1 luglio 2021, il Direttore della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, il progetto è stato escluso dall’assoggettabilità a VIA con alcune prescrizioni, e trasmesso alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia con nota prot. 312501 del 12 luglio 2021.

Conseguentemente all’istanza, con nota protocollo n. 303505 del 6 luglio 2021 il Direttore della U.O. Energia ha comunicato alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. e agli Enti interessati l’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e contestualmente ha indetto la Conferenza di servizi in modalità semplificata asincrona, ai sensi dell’articolo 14- bis della L. 241/1990, con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento ad esaminare il progetto per l’espressione del parere di competenza entro il termine di 45 giorni dalla stessa data.

Il progetto e la documentazione correlata presentata dalla Società richiedente, Allegato A “Elaborati di progetto” in formato digitale al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, sono stati pubblicati sul sito web dedicato della Regione del Veneto.

Con nota protocollo n. 329518 del 22 luglio 2021, nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis, il Direttore della U.O. Energia ha richiesto a Chiron Energy Real Estate S.r.l. alcune integrazioni documentali, sospendendo di fatto i termini del procedimento fino all’acquisizione delle stesse, in forma completa.

Alla richiesta di integrazioni la Società proponente ha risposto, in modo esaustivo, con nota registrata al protocollo regionale n. 338359 del 28 luglio 2021.

Con nota protocollo n. 373821 del 24 agosto 2021, il Direttore della U.O. Energia ha informato le Amministrazioni e i soggetti coinvolti nel procedimento che, per effetto della sospensione dei termini dovuta alla sopracitata richiesta di integrazioni, il termine perentorio entro il quale devono rendere le proprie determinazioni previste dalla lettera f) della comunicazione di indizione della Conferenza dei servizi decisoria scade il giorno 26 agosto 2021.

In sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri e determinazioni nei termini di legge, da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 2, lettera c) del citato articolo 14-bis della L. 241/1990:

  • in data 7 luglio 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 305316, ENAC ha riportato le indicazioni a cui il proponente deve attenersi per effettuare la Verifica Preliminare di interferenza con aspetti aeronautici, ovvero far pervenire l’asseverazione di non interferenza;
  • in data 8 luglio 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 308564, la Direzione Uffici Territoriali per Dissesto Idrogeologico - U.O. Genio Civile di Padova ha comunicato che le opere previste per la costruzione dell’impianto fotovoltaico in oggetto sono al di fuori della fascia di rispetto idraulico;
  • in data 12 luglio 2021, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale territoriale del NORD-EST, con nota registrata al prot. regionale n. 311638, ha comunicato che non parteciperà alla conferenza dei servizi in quanto nella provincia di Padova non risultano impianti di trasporto fisso di propria competenza;
  • in data 19 luglio 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 323051, il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto, ha espresso nulla osta con una serie di condizioni, prescrizioni e raccomandazioni, ivi contenute;
  • in data 30 luglio 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 341065, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha richiesto le seguenti integrazioni e/o accertamenti istruttori:
    • elaborato grafico che evidenzi se l’impianto di progetto ricada o meno in area contermine, ai sensi del punto 14.9 lett. c) dell'allegato al D.M. 10/09/2010, rispetto ai vincoli paesaggistici siti nelle immediate prossimità;
    • nel caso detto impianto ricadesse in area contermine ad ambiti tutelati ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004, dovrà essere altresì prodotta e trasmessa la Relazione Paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. 12-12-2005;
  • in data 3 agosto 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 345541 l’Azienda AULSS n.6 Euganea ha trasmesso una serie di osservazioni in merito esclusivamente ai requisiti igienico-sanitari;
  • in data 06 agosto 2021, con nota registrata al prot. 352570, il Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, ha confermato il precedente parere acquisito in fase di valutazione di impatto ambientale (VIA) e ha espresso parere favorevole definitivo in merito alla realizzazione dei volumi di invaso, con una serie di condizioni;
  • in data 12 agosto 2021, con nota registrata al prot. 360792, anche sulla base delle considerazioni contenute nel Decreto n. 2 del 1/7/2021 della Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso, il Comune di Anguillara Veneta ha espresso parere contrario alla realizzazione dell’impianto, in quanto la Ditta richiedente non ha presentato un Piano Urbanistico Attuativo che rispetti le previsioni viabilistiche contenute nel Piano degli Interventi ed ha affermato che il proprio dissenso è superabile attraverso un Piano Urbanistico Attuativo che contenga integralmente le prescrizioni individuate dall’amministrazione e comunicate alla Ditta in data 21.07.2021 con nota prot. 6788, consistenti nella cessione al Comune di una serie di terreni al fine di garantire i collegamenti viari tra l’attuale zona produttiva e possibili zone di espansione, nonché il pagamento a favore del Comune di un contributo compensativo perequativo per la realizzazione di parte della viabilità.
  • in data 17 agosto 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 365372, il Comando Forze Operative Nord – Vice Comandante per le Infrastrutture – Demanio e Servitù Militari, ha comunicato il proprio nulla contro all’intervento;
  • in data 25 agosto 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 375059, ARPAV ha comunicato parere positivo per quanto riguarda le integrazioni del piano preliminare di utilizzo delle terre da scavo secondo quanto richiesto dalle valutazioni conclusive della procedura di verifica di assoggettabilità;
  • in data 26 agosto 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 377586, TIM ha comunicato parere positivo alla realizzazione dell’opera;
  • in data 26 agosto 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 377937, la Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto ha comunicato la conformità dell’intervento con i contenuti del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente;

Inoltre sono stati acquisiti i seguenti pareri pervenuti oltre il termine del 26 agosto 2021, indicato nella nota suindicata:

  • in data 27 agosto 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 378644, l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha espresso parere favorevole evidenziando che l’area in oggetto è soggetta a pericolosità idraulica con grado moderato P1 e che pertanto l’intervento dovrà essere coerente con i contenuti delle norme di attuazione PAI, in particolare con quelli relativi agli artt. 10 e 13;
  • in data 8 settembre 2021, con nota registrata al prot. regionale n. 394158, l’Aeronautica Militare - Comando 1^ Regione Aerea, ha comunicato il proprio nulla osta all’esecuzione dell’intervento.

Al termine della Conferenza dei Servizi asincrona, visti i pareri pervenuti e con particolare riguardo all’atto di dissenso da parte del Comune di Anguillara Veneta, la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia ha ritenuto di convocare, per il giorno 14 settembre 2021 alle ore 11.30, con nota prot. 382397 del 31 agosto 2021, ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., una seduta della Conferenza di servizi in modalità sincrona al fine di favorire il confronto tra le posizioni espresse e pervenire alla conclusione del procedimento tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse dagli enti coinvolti nel procedimento e nel rispetto degli interessi generali.

Nella seduta della Conferenza di Servizi, in data 14 settembre 2021, l’atto di dissenso del Comune di Anguillara Veneta, ribadito dallo stesso Comune anche in tale seduta, è stato ritenuto immotivato per le ragioni riportate nel verbale della Conferenza dei Servizi, conservato agli atti della Direzione Ricerca, Innovazione ed Energia e che sono riferibili alla non necessità di ricorrere alla pianificazione di tipo attuativo per la realizzazione di impianti fotovoltaici in zona produttiva, come disciplinato dalla Legge 29 luglio 2021 n. 108, che ha modificato l’art.6 del D.lgs. n.28/2011, consentendo l’edificazione diretta degli impianti fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica comunale richieda piani attuativi per l’edificazione.

Tale norma nazionale consente quindi di derogare dalle specifiche norme della pianificazione generale comunale, limitatamente all’area occupata dall’impianto oggetto di autorizzazione e specificatamente da quelle che richiamano l’obbligo della pianificazione attuativa (di cui all’art.12 e 13 delle NTA del PRG/PI e prima variante al Piano degli Interventi art. 5 e 28 delle NTA).

Inoltre si dà atto che, ai sensi dell’art.12 comma 3, del D. Lgs. 387/2003, il presente Provvedimento possa costituire variante allo strumento urbanistico del Comune di Anguillara Veneta (PD), limitatamente all’area occupata dall’impianto oggetto di autorizzazione, rispetto alle norme sopracitate.

La suddetta Conferenza, si è determinata, con il solo parere contrario del Comune di Anguillara, e tenuto conto dei pareri comunque pervenuti all’Amministrazione regionale, in senso favorevole al rilascio dell’autorizzazione, dando atto che per le Amministrazioni che non erano presenti e non hanno espresso motivato dissenso, il parere equivale ad assenso senza condizioni  ai sensi del comma 7, art. 14-ter della L. 241/1990, come da verbale conservato agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia ed inviato, con nota protocollo n. 412331 del 20 settembre 2021, a Chiron Energy Real Estate S.r.l., alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società coinvolte.

Al termine della conferenza di servizi sincrona, è altresì pervenuto il seguente parere:

  • in data 14 settembre 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 402109, il Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, ha espresso parere favorevole al progetto presentato con alcune prescrizioni ivi contenute.

Poiché il costo per la demolizione delle opere di progetto, nonché per il ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia è di euro 176.632,98, così come indicato nel Piano di ripristino (elaborato 71_R-PR_PIANO_RIPRISTINO.pdf), l'importo della fidejussione di cui all'allegato A della DGR 253 del 22/02/2012, nella quale si stabilisce che "L’importo della garanzia, che deve essere presentata prima dell’avvio dei lavori di realizzazione dell’impianto, è pari ai costi specificatamente quantificati nel “Piano di ripristino”, comprensivi di oneri fiscali e di spese tecniche nella misura del 10 per cento.", risulta pari a euro 237.041,46 (duecentotrentasettemilaquarantuno/46).

La struttura competente ha provveduto in data 29 giugno 2021 ad effettuare, tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno (BDNA), la richiesta ai fini della verifica di cui all’art. 87, c. 1 del D.Lgs. 159/2011, prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0171786_20210629.

Tuttavia alla data odierna non è pervenuta risposta dalla BDNA in relazione alla predetta richiesta di verifica di cui all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 159/2011.

Pertanto, ai fini dell'adozione entro i termini procedimentali del presente provvedimento, si è ritenuto di chiedere alla Società Chiron Energy Real Estate S.r.l., ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, l'autocertificazione in materia di antimafia di cui all’art. 89 del citato decreto legislativo; le autocertificazioni rese dai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia sono state acquisite al protocollo regionale n. 389460 del 6 settembre 2021. Conseguentemente, il presente provvedimento viene adottato sotto condizione risolutiva, ovvero l'atto autorizzativo in questione verrà revocato in caso di esito positivo delle verifiche in corso presso la BDNA.

Alla luce dell’istruttoria condotta dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia sulla base della documentazione agli atti della struttura stessa, viste le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi, dando atto della non necessità di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, e la non assoggettabilità al procedimento di V.I.A., considerato che non risultano elementi ostativi al progetto di costruzione delle opere in argomento così come presentato dal richiedente, la struttura competente propone di autorizzare la società Chiron Energy Real Estate S.r.l. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico della potenza di 3.432 kWp nel comune di Anguillara Veneta (PD), foglio n.6, particelle nn. 561, 566, 567, 570, 571, 573, 574, 576, 577, 654, 699, 707, 709, 711, 713, 715, 717, 724, 726, 728, 730, 732, 734, 752, 754, 756, 758 e 845, in conformità alla richiesta presentata in data 28 giugno 2021 e agli elaborati di progetto come riportati nell’Allegato A su supporto digitale al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono precisati nell’elenco di cui all’Allegato A1, procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla costruzione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore ed e-distribuzione S.p.A all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni risultanti dalla fase istruttoria di cui all’Allegato B “Prescrizioni”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii;

VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 26 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell’8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1064 del 31 luglio 2018 sulle Linee guida in materia di Conferenza di Servizi a seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia e trasmesso agli interessati con nota del Direttore della U.O. Energia protocollo n. 374637 del 24 agosto 2021;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, fatti salvi diritti di terzi, la società Chiron Energy Real Estate S.r.l. (P.I. 11153690968), con sede legale a Milano – via Bigli n. 2 - Pec: chiron.re@pec.chironenergy.com, a costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della potenza di 3.432 kWp nel comune di Anguillara Veneta (PD), procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione in conformità agli elaborati progettuali come riportati nell’Allegato A su supporto digitale al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono precisati nell’elenco di cui all’Allegato A1, e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo, comprese le prescrizioni riportate in sede di Conferenza di servizi oltre a quelle pervenute oltre i termini da parte del Comando dei Vigili del Fuoco di Padova, di cui all’Allegato B “Prescrizioni” al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, e subordinatamente all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
  3. di autorizzare e-distribuzione S.p.A., con sede legale in 00198 Roma, Via Ombrone 2 P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000, all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione;
  4. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990;
  5. di dare atto che, ai sensi dell’art.12 comma 3, del D. Lgs. 387/2003, il presente Provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico del Comune di Anguillara Veneta (PD), limitatamente all’area occupata dall’impianto oggetto di autorizzazione, rispetto agli art. 12 e 13 delle NTA del PRG/PI e agli art. 5 e 28 delle NTO relative alla variante al Piano degli Interventi adottata con DCC n.12  del 21.04.2021;
  6. di approvare l'importo di euro 237.041,46 (duecentotrentasettemilaquarantuno/46) quale ammontare della fidejussione, comprensivo di spese tecniche e oneri fiscali, necessario per la demolizione delle opere di progetto, nonché per il ripristino ex-ante delle aree interessate dall'impianto di produzione di energia, ai sensi dell'allegato A della DGR 253 del 22/02/2012;
  7. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali in Allegato A, costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato B nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010 e dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs 28/2011;
  8. di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, a condizione risolutiva, per cui l'autorizzazione oggetto del presente atto verrà revocata in caso di esito positivo delle verifiche antimafia;
  9. di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia dell’esecuzione del presente atto e al compimento, qualora si rendesse necessario, di eventuali successivi atti di mera valenza tecnico-amministrativa;
  10. di comunicare alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l., al Comune di Anguillara Veneta (PD) nonché agli altri soggetti interessati, l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione;
  11. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  12. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  13. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo 33/2013;
  14. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l’Allegato A, consultabile su supporto digitale presso la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.

Allegato A (omissis)

(seguono allegati)

Dgr_1336_21_AllegatoA1_459509.pdf
Dgr_1336_21_AllegatoB_459509.pdf

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