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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 148 del 09 novembre 2021


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1335 del 05 ottobre 2021

Espressione dell'intesa regionale per il rilascio dell'autorizzazione alla dismissione del deposito di oli minerali annesso all'ex-centrale termoelettrica di Porto Tolle (RO) della società Enel Produzione S.p.A. ai sensi dell'art. 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si esprime l'intesa regionale di cui all'articolo 57, comma 2, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 ai fini del rilascio alla società Enel Produzione S.p.A., da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla dismissione del deposito di oli minerali annesso all’ex-centrale termoelettrica di Porto Tolle (RO).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", come convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35, all’articolo 57, comma 1, lo Stato ha individuato quali infrastrutture e insediamenti strategici, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239:

  • gli stabilimenti di lavorazione e di stoccaggio di oli minerali;
  • i depositi costieri di oli minerali come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione;
  • i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
  • i depositi di stoccaggio di oli minerali, ad esclusione del G.P.L., di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 metri cubi;
  • i depositi di stoccaggio di G.P.L. di capacità autorizzata non inferiore a 200 tonnellate;
  • gli oleodotti di cui all’articolo1, comma 8, lettera c), numero 6), della legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • gli impianti per l’estrazione di energia geotermica di cui al decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22.

In relazione agli impianti sopra individuati “nonché per le opere necessarie al trasporto, allo stoccaggio, al trasferimento degli idrocarburi in raffineria, alle opere accessorie, ai terminali costieri e alle infrastrutture portuali strumentali allo sfruttamento di titoli concessori, comprese quelle localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione”, il comma 2 del medesimo articolo ha inoltre previsto che “le autorizzazioni, incluse quelle previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239 (….) sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti limitatamente agli impianti industriali strategici e relative infrastrutture, disciplinati dall'articolo 52 del Codice della Navigazione, d'intesa con le Regioni interessate”.

Dette autorizzazioni sono rilasciate all’esito di un procedimento unico in conferenza di servizi, di competenza dello Stato, nel corso del quale sono acquisiti i pareri delle amministrazioni competenti in materia ambientale, fiscale e di sicurezza, nonché delle altre amministrazioni titolari degli interessi coinvolti dalla realizzazione dell’intervento, compresi, ove richiesti, il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e i provvedimenti in materia ambientale di cui alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Con riferimento al riparto delle competenze sopra delineato, si precisa che con decreto legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55, avente ad oggetto “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, la competenza di cui trattasi è stata attribuita al nuovo Ministero della Transizione Ecologica (già Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare).

All’esito della fase istruttoria del citato procedimento statale, dunque, il Ministero della Transizione Ecologica (di seguito “MiTE”), competente per materia, trasmette alla Regione interessata la determinazione conclusiva positiva del procedimento richiedendo l’espressione dell’intesa regionale sopra richiamata.

L’intesa prevista dal legislatore statale, in assenza di specifiche competenze regionali, è circoscritta alla valutazione in merito alla rispondenza dell’emanando provvedimento statale di autorizzazione alle politiche regionali di settore, nonché alla compatibilità degli interventi con la disciplina regionale di riferimento in materia di programmazione urbanistica, pianificazione energetica e tutela ambientale.

La valenza strategico programmatoria della succitata intesa è altresì confermata dal fatto che la stessa viene espressa dall'organo di governo con deliberazione di Giunta regionale, così come evidenziato dalla nota del Segretario Generale della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460.

Con riferimento al procedimento in oggetto, la società Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita 125, in data 15 maggio 2019 ha presentato un’istanza, integrata in data 13 aprile 2021, volta ad ottenere, ai sensi della normativa statale sopra citata, l’autorizzazione alla dismissione dell’impianto di stoccaggio di oli minerali della capacità complessiva di 865.622 mc, annesso all’ex-centrale termoelettrica di Porto Tolle (RO), messa definitivamente fuori esercizio con provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico n. 966 del 19 gennaio 2015. Le operazioni di dismissione interessano la totalità dell’impianto di stoccaggio e i serbatoi componenti il medesimo, nonché le connesse attrezzature di servizio e di alimentazione dei motori e i depositi di oli lubrificanti.

Il MiTE, in relazione alla richiesta pervenuta, al fine di permettere una valutazione contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento, in data 30 aprile 2021, con nota prot. n.13450, ha convocato una conferenza di servizi in forma semplificata ai sensi dell’articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, evidenziando che ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 bis “fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione (…) ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dal comma 3 (dell’articolo 14 bis), equivalgono ad assenso senza condizioni.”.

Nell’ambito della citata conferenza in forma semplificata, in relazione al rilascio dell’autorizzazione alla dismissione in oggetto, il MiTE, dà atto che:

  • il Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza ha espresso il proprio parere favorevole con nota n. 14537 del 4 giugno 2021 (prot. MiTE n. 17597);
  • l’ARPAV – Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici con nota del 9 giugno 2021 (prot. MiTE n. 18229) ha espresso parere favorevole subordinatamente all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
    • gli interventi di dismissione e rimozione devono ricomprendere:
      • i serbatoi principali;
      • tutti i serbatoi presenti nell’area per cui non sia esplicitamente prevista una destinazione d’uso compatibile;
      • tutte le linee di trasferimento, pompe, impianti di distribuzione e carico presenti nell’area;
    • deve essere predisposto e realizzato un dettagliato piano di indagine ambientale delle aree su cui attualmente sorgono i serbatoi, nonché delle linee di trasferimento. Nel caso di superamento delle CSC devono essere attivate le procedure previste dalla parte IV, Titolo V del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le sopra citate prescrizioni sono state formalmente accettate dalla società Enel Produzione S.p.A. con nota in data 13 luglio 2021 (prot. n. 10932) e successiva nota di conferma e precisazione in data 4 agosto 2021 (prot. n. 12166);

  • l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli – Direzione Accise-Energie e Alcoli – Ufficio Accise sui prodotti energetici ed alcolici con nota n. 197205 del 16 giugno 2021 (prot. MiTE n. 19096) ha espresso parere favorevole per gli aspetti fiscali;
  • il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per la mobilità sostenibile - Direzione Generale per la Vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, con nota n. 21848 del 23 luglio 2021 (prot. MiTE n. 23298) ha espresso il proprio parere favorevole.

Il MiTE, pertanto, preso atto delle comunicazioni sopra citate, considerato che l’intervento, in quanto volto alla dismissione dell’impianto non è ricompreso nei casi di assoggettamento a Valutazione Impatto Ambientale ovvero a screening e non sussiste quindi la necessità di un provvedimento espresso in merito, considerato altresì che il Ministero dell’Interno, la Provincia di Rovigo e il Comune di Porto Tolle, nel cui territorio insiste l’impianto oggetto di dismissione, non hanno trasmesso alcuna determinazione in merito al procedimento, e che pertanto i rispettivi pareri devono considerarsi acquisiti in senso positivo ai sensi del sopra richiamato articolo 14 bis della legge n. 241 del 1990, ha concluso positivamente l’istruttoria e successivamente trasmesso alla Regione del Veneto, con nota n. 24977 del 9 agosto 2021, la propria determinazione positiva conclusiva del procedimento, evidenziando l’orientamento favorevole manifestato dagli Enti e dalle Amministrazioni interessati e richiedendo al contempo l’espressione dell’intesa regionale ai sensi dell’art 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35.

Con nota del 27 agosto 2021, prot. n. 379313, la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese ha trasmesso alle strutture regionali competenti in materia di energia, ambiente, infrastrutture e trasporti e pianificazione territoriale, nonché all’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto – Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici, copia della documentazione pervenuta dal MiTE, richiedendo eventuali osservazioni in merito ed evidenziando che, salvo diversa segnalazione, l’esito della consultazione si sarebbe inteso come assenza di profili tecnici ostativi al rilascio dell’intesa regionale.

Con nota n. 388471 del 3 settembre 2021 la Direzione Pianificazione Territoriale ha rappresentato che, considerate le caratteristiche dell’intervento, lo stesso non assume rilevanza ai fini della pianificazione territoriale regionale, mentre le altre Strutture regionali interessate sopra richiamate non hanno segnalato osservazioni, né evidenziato profili ostativi al rilascio dell’intesa regionale in oggetto.

Pertanto, sulla base della documentazione acquisita, preso atto della citata determinazione positiva conclusiva trasmessa dal MiTE, a cui la legge attribuisce la responsabilità del procedimento, nonché la competenza all'adozione del provvedimento finale, si propone di procedere con l'espressione dell'intesa di cui all'art. 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, come convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, limitatamente ai profili di competenza regionale sopra evidenziati, dando atto che permangono esclusivamente in capo alle Autorità competenti le valutazioni tecniche istruttorie espresse nel corso dell’odierno procedimento.

Resta inteso che l’autorizzazione dovrà essere sottoposta a tutte le eventuali successive prescrizioni che dovessero essere stabilite da parte degli Enti e delle Amministrazioni competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, ed in particolare gli articoli 57 e seguenti;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

VISTO il decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la determinazione del Ministero della Transizione Ecologica prot. n. 24977 del 9 agosto 2021 relativa alla conclusione positiva del procedimento instaurato ad istanza della società Enel Produzione S.p.A. per il rilascio, da parte dello Stato, dell'autorizzazione alla dismissione dell’impianto di stoccaggio di oli minerali annesso all’ex-centrale termoelettrica di Porto Tolle (RO), della capacità di mc. 865.622, autorizzato con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’artigianato n. 13348 del 24 settembre 1984;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione del 30 maggio 2018, prot. n. 201460;

VISTA la nota del 27 agosto 2021, prot. n. 379313, della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese;

VISTA la nota 3 del settembre 2021, prot. n. 388471, della Direzione Pianificazione Territoriale;

PRESO ATTO che le altre Strutture regionali competenti non hanno segnalato osservazioni, né evidenziato profili ostativi al rilascio dell’intesa regionale in oggetto;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

  1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di esprimere, ai sensi dell'articolo 57, comma 2 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, l'intesa ai fini del rilascio alla società Enel Produzione S.p.A., con sede legale in Roma, Viale regina Margherita 125, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, dell'autorizzazione alla dismissione dell’impianto di stoccaggio di oli minerali annesso all’ex-centrale termoelettrica di Porto Tolle (RO), della capacità di mc. 865.622, autorizzato con decreto del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’artigianato n. 13348 del 24 settembre 1984;
  3. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero della Transizione Ecologica;
  4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi e Internazionalizzazione delle Imprese dell'esecuzione del presente atto;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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