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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 148 del 09 novembre 2021


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1334 del 05 ottobre 2021

Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al mede-simo connesse. "Società agricola Ca' di Mezzo s.s." - Comune di Pontelongo (PD). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica originati da attività di allevamento (effluente zootecnico) e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate) alla “Società agricola Ca’ di Mezzo s.s.”, ai sensi dell’art. 12, commi 3 e 4, del D Lgs n. 37/2003.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri – attraverso i “Piani nazionali integrati per l'energia e il clima – PNIEC”, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 – e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.

Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l’adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final national energy and climate plan of Italy.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell’energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile

La Giunta Regionale in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR. n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

In data 23 dicembre 2020 la “Società agricola Ca’ di Mezzo s.s.” (CUAA 04905950285), con sede legale in via Terranova Sinistra, 1897 – Comune di Pontelongo (PD) e operativa in via San Valentino, 1035/a – Comune di Pontelongo (PD), ha presentato istanza di rilascio dell’autorizzazione unica, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino, pari a 7.340 tonnellate all’anno tal quali, pari al 78 % totale in peso della biomassa conferita) di origine aziendale e di prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, 700 t/a t.q., pari al 7 %), compresi quelli residuali (1.400 t/a t.q., pari al 15%) non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con l’inoltro dell’istanza, la medesima Società agricola ha comunicato, peraltro, l’accettazione del “Preventivo di connessione” (codice di rintracciabilità n. 250129777) contenuto nel Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) approvato dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, accertata la procedibilità dell’istruttoria in data 16 marzo 2021, ha indetto la Conferenza di servizi in modalità semplificata finalizzata al rilascio del titolo abilitativo all’impianto termoelettrico.

Nel corso del procedimento amministrativo, nel rispetto dei termini previsti dalla legge n. 241/1990, l’Amministrazione Comunale di Pontelongo (PD) ha espresso il proprio parere contrario alla realizzazione delle opere in progetto (26 maggio 2021) motivando il proprio dissenso con i contenuti di cui all’elaborato tecnico denominato “Analisi dei flussi veicolari indotti dall’attività dell’azienda agricola ante e post intervento” (Rel. 10 rev.00). L’Amministrazione comunale “[…] ritiene doveroso modificare il progetto trasmesso, chiedendo una valutazione-relazione da parte di esperti professionisti dello studio dei flussi veicolari e delle vie che saranno oggetto dell’attraversamento dei mezzi diretti all’azienda, in particolar modo Via San Valentino, verificando lo stato della strada arginale con redazione di una relazione sulla capacità portante, valutando l’indispensabile ampliamento della careggiata e la messa in sicurezza della strada con la realizzazione di piazzole di scambio dei mezzi e la posa di guard-rail di protezione. Reputato che quanto sopra debba essere dimostrato in modo inequivocabile con la fattibilità della messa in sicurezza delle strade interessate dal flusso veicolare […]”.

Acquisito il parere contrario, sebbene di tipo “superabile”, ossia non supportato da disposizioni normative cogenti, ai sensi del comma 6 dell’articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e per gli effetti dell’allegato “A” alla DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 (paragrafo ”Conclusione della Conferenza – Conferenza semplificata e in modalità asincrona”), il responsabile del procedimento proponeva di procedere l’iter con la convocazione della Conferenza di servizi in modalità simultanea, al più tardi entro dieci (10) giorni dalla data di conclusione del procedimento (articolo 14-bis, comma 2, lettera d).

L’Amministrazione procedente provvedeva a convocare una prima seduta della Conferenza in data 4 giugno 2021 durante la quale il soggetto istante proponeva di superare i motivi ostativi espressi dall’Amministrazione comunale con almeno altre due ipotesi di Piano del traffico e dei flussi veicolari connesso con l’esercizio dell’impianto termoelettrico e pertanto si provvedeva ad aggiornare i lavori della Conferenza di servizi entro il 14 giugno 2021, ultimo giorno utile per concludere l’istruttoria e il relativo procedimento amministrativo con voto unanime. Acquisiti i contenuti del parere istruttorio favorevole, con prescrizioni dell’Azienda Ulss 6 Euganea, nonché la documentazione integrativa richiesta, il Comune di Pontelongo chiedeva la sospensione – ottenendola – dei termini istruttori ai sensi del comma 7, articolo 2 della legge n. 241/1990.

Nel corso dei lavori della seconda seduta della Conferenza di servizi (5 luglio 2021), l’Amministrazione comunale di Pontelongo confermava il proprio dissenso alla realizzazione dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola in quanto i contenuti del nuovo Piano del traffico e dei flussi veicolari (revisione 01) attestavano che, comunque, parte dei flussi veicolari connessi con l’esercizio del futuro impianto (circa il 50 % di quello iniziale espresso in termini di numero di mezzi all’anno) avrebbero comportato il transito sulla strada comunale denominata via San Valentino, ritenuta non idonea (per portata e larghezza dei mezzi proposti nell’Analisi) a sopportare l’incremento del traffico su base annua. 

Il presidente della Conferenza di servizi, ha preso atto del dissenso alla costruzione e all’esercizio dell’impianto termoelettrico di progetto espresso dall’Amministrazione comunale di Pontelongo, peraltro motivata in sede di Conferenza di servizi con un’ipotesi di “aggravamento dei flussi del traffico su via San Valentino, con conseguenti problemi alla sicurezza di cose e persone.”. Considerato che l’eventuale superamento del dissenso dell’Amministrazione comunale era subordinato alla realizzazione dei seguenti “interventi richiesti sulla strada arginale (realizzazione di aree di scambio degli automezzi, la messa a dimora di guard rail, l’ampliamento della carreggiata, la limitazione della portata dei mezzi)”, informava le Amministrazioni e gli Enti pubblici interessati che, ai sensi della DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 (Linee guida in materia di Conferenza di servizi), le motivazioni addotte dal Comune di Pontelongo (PD) erano di tipo “superabile” in quanto basate su valutazioni discrezionali e non supportate da disposizioni, normative e/o amministrative, cogenti (da cui il cosiddetto dissenso “insuperabile”). Il presidente, nonché responsabile del procedimento, ha ritenuto, con il supporto di tutti gli altri pareri favorevoli acquisiti agli atti, di avviare a conclusione i lavori della Conferenza di servizi approvando il progetto sulla base di posizioni prevalenti, piuttosto che all’unanimità, delle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati (c. 3, articolo 14-quater della legge n. 241/1990).

Per assicurare l’iter previsto dal comma 3, articolo 14-quater e dal comma 1, art. 14-quinquies della legge n. 241/1990, il rilascio del titolo abilitativo è stato sospeso per un massimo di dieci (10) giorni, al fine di garantire all’Amministrazione dissenziente la facoltà, qualora ne ricorressero le condizioni, di presentare istanza di opposizione alla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, nei termini e con le modalità di cui ai citati articoli della legge n. 241/1990.

L’Amministrazione comunale di Pontelongo (PD), nel rispetto dei termini previsti, ha inoltrato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri opposizione alle risultanze dei lavori della Conferenza di servizi, ricevendo in data 3 agosto 2021 un giudizio di inammissibilità (protocollo regionale n. 346475). Al pari di un analogo iter amministrativo, l’Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha evidenziato come la tutela degli interessi così detti “sensibili”, costituiti dalla “tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della tutela della salute e della pubblica incolumità dei cittadini” (art. 14-quinquies della legge n. 241/1990) sia uno strumento riservato alle sole amministrazioni preposte alla cura di siffatti interessi.

A seguito della comunicazione di conclusione dell’istruttoria inoltrata dalla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria in data 19 luglio 2021 alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, il responsabile del procedimento regionale ha, pertanto, avviato a definitiva conclusione il procedimento, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010, per riconoscere alla “Società agricola Ca’ di Mezzo s.s.”, l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas, in quanto:

  • la Società agricola istante ha trasmesso la documentazione progettuale e amministrativa richiesta in sede istruttoria (protocollo regionale n. 339986 del 29 luglio 2021);
  • lo Sportello Unico Agricolo di Padova di AVEPA ha approvato il Piano aziendale (prt. reg.le n. 546045 del 23 dicembre 2020);
  • la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni non ostative (prt. reg.le n. 194224 del 28 aprile 2021);
  • la Provincia di Padova ha rilasciato l’Autorizzazione paesaggistica n. 2020/AP del 3 febbraio 2021;
  • l’Azienda Ulss 6 Polesana ha comunicato il parere favorevole con prescrizioni non ostative (prt. reg.le n. 310112 del 9 luglio 2021);
  • ARPA Veneto ha trasmesso le proprie osservazioni con prescrizioni non ostative (prt. reg.le n, 244776 del 28 maggio 2021);
  • l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha trasmesso il parere favorevole con prescrizioni non ostative (prt. reg.le n. 301053 del 5 luglio 2021);
  • il Consorzio di bonifica Bacchiglione ha espresso il parere idraulico favorevole con prescrizioni non ostative (prt. reg.le n. 213415 del 10 maggio 2021);
  • il MiSE ha preso atto dell’attestazione di conformità alle norme in materia di costruzione e esercizio di elettrodotti con prescrizioni non ostative (prt. reg.le n. 242532 del 27 maggio 2021).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.”;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1753 del 22 dicembre 2020, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTA la DGR n. 1064 del 31 luglio 2018 con la quale sono state approvate le Linee guida in materia di Conferenza di servizi;

PRESO ATTO degli esiti dell’opposizione espressa dal rappresentante del Comune di Pontelongo (PD) alle conclusioni della Conferenza di servizi del 13 luglio 2020, ai sensi del c. 3, art. 14-quater e del c 1 dell’art. 14-quinquies della legga n. 241/1990;

CONSIDERATO che sono stati approfonditi gli aspetti inerenti le “disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale, di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, arti-colo 14”;

DATO ATTO, pertanto, che le risultanze istruttorie inerenti il progetto in argomento ne attestano la compatibilità con la Politica Agricola Comunitaria, il Programma Sviluppo Rurale, il rispetto delle produzioni agroalimentari di qualità nonché le disposizioni comunitarie, nazionali e regionale in materia di biodiversità e ogni altra disposizione pianificatoria in materia di territorio, ambiente e paesaggio, consentendo il rispetto di quanto previsto al secondo periodo del comma 7, articolo 12 del D Lg. n. 387/2003;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

PRESO ATTO che:

  • con il contratto di compravendita registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Padova il 24 febbraio 2021 al n. 7154, serie 1T, e trascritto nel medesimo Ufficio il 24 febbraio 201 al n. 7227 del Registro Generale e al n. 4642 del Registro Particolare, come da atto notarile dell’8 aprile 2020 (Rep. n. 7.979 e Racc. n. 5.341), a firma del dott. Michelangelo Casciano, notaio in Piazzola sul Brenta (PD), risulta che la “Società agricola Ca’ di Mezzo s.s.” ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia, nonché rete di teleriscaldamento e impianto di rete privata, in Comune di Pontelongo (PD), foglio 3, mappale n. 330 (proveniente da atto di frazionamento del mappale n. 34);
  • con atto di frazionamento, presentato all’Ufficio provinciale di Padova, in data 18 dicembre 2020, protocollo PD 0108446 l’originario mappale n. 34, foglio 3, Comune di Pontelongo, risulta essere stato soppresso, generando il mappale n. 330;
  • dell’accettazione del progetto definitivo dell’impianto di rete elettrica da parte di “e-distribuzione SpA” (codice rintracciabilità 250129777);

PRESO ATTO, altresì, che con il documento peritale presentato dall’ing. Andrea Lazzarotto, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia al n. 2963, asseverato e giurato presso il Giudice di Pace di Chioggia in data 4 agosto 2021, è stato calcolato un ammontare dei lavori di messa in pristino ex-ante delle aree interessate dall’impianto pari a euro 174.397,30, da maggiorare, in fase di stipula della prevista garanzia fideiussoria, per spese tecniche e per oneri fiscali fino alla concorrenza di euro 234.041,18;

DATO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

  • sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino – letame e liquame) di origine aziendale (7.340 tonnellate/anno tal quali, pari al 78 %);
  • prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate, 700 t/a t.q., pari al 7 %), compresi quelli residuali (1.400 t/a t.q., pari al 15%) non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli),

3. di autorizzare la produzione di energia tramite installazione di un motore endotermico (motore MAN, modello E3268 LE 252), alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto, della potenza termica nominale unitaria di 0,784 MW di cui 0,299 MWelettrici (0,426 MW potenza termica utile) associato a un generatore (marca Mecc Alte, modello ECO40 4 B);

4. di autorizzare la costruzione e l’esercizio di un impianto di rete elettrica privata, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la nuova cabina di consegna dell’energia elettrica denominata “Ca’ di Mezzo”;

5. di intestare le autorizzazioni di cui ai precedenti punti in capo alla “Società agricola Ca’ di Mezzo s.s.” (CUAA 04905950285), con sede legale in via Terranova Sinistra, 1897 – Comune di Pontelongo (PD) e operativa in via San Valentino, 1035/a – Comune di Pontelongo (PD), la cui ubicazione è individuata su terreni censiti in Comune di Pontelongo (PD), foglio 3, mappale n. 330, e il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 546045 del 23 dicembre 2020, n. 82456 del 22 febbraio 2021, n. 121276 del 16 marzo 2021, n. 188970 del 26 aprile 2021, n. 219958 e n. 220199 del 13 maggio 2021, n. 312118 del 12 luglio 2021, n. 339986 del 29 luglio 2021;

6. di autorizzare, altresì, la medesima Società agricola alla costruzione e all’esercizio dell’impianto di teleriscaldamento per una potenza termica impiegata 370 kW a servizio:

  • della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica (160 kW);
  • delle strutture agricolo-produttive (200 kW);
  • della sala quadri e pompe (10 kW),

pari a complessivi 1.112 MWh/anno (38 % della producibilità termica potenziale risultata pari a 2.957 MWh/anno), da ubicarsi nel territorio del Comune di Pontelongo (PD), foglio 3, mappale n. 308 e 330, e Il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 546045 del 23 dicembre 2020 e n. 121276 del 16 marzo 2021;

7. di autorizzare l’esercizio alla società “e-distribuzione SpA” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, del medesimo impianto di rete pubblico per la connessione alla rete di distribuzione dell’energia elettrica nel tratto compreso tra la nuova cabina secondaria di consegna MT/BT denominata “Ca’ di Mezzo”, attraverso la cabina esistente denominata “Valentino3” sino al punto di connessione alla rete aerea MT esistente, da ubicarsi nel territorio del Comune di Pontelongo (PD), foglio 3, mappale n. 34, e il cui progetto è allegato alle note protocollo n. n. 546045 del 23 dicembre 2020, n. 82456 del 22 febbraio 2021 e n. 121276 del 16 marzo 2021;

8. di autorizzare la contestuale procedura di dismissione - e smantellamento - dell’impianto di rete elettrica aerea esistente, composta da due sostegni e 160 m di cavo, come previsto dalla Soluzione tecnica trasmessa con codice di rintracciabilità “e-distribuzione spa” n. 250129777, insistente nel Comune di Pontelongo (PD), foglio 3, mappale n. 330, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. n. 546045 del 23 dicembre 2020, n. 82456 del 22 febbraio 2021 e n. 121276 del 16 marzo 2021;

9. di approvare l’Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti;

10. di comunicare, alla “Società agricola Ca’ di Mezzo s.s.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo avviato su istanza presentata dalla medesima Società agricola;

11. di approvare l’importo di euro 234.041,18 (euro duecentotrentaquattromilaquarantuno/18), quale ammontare complessivo di spese tecniche e oneri fiscali per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4. e 6. per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

15. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1334_21_AllegatoA_459507.pdf

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