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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 133 del 05 ottobre 2021


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1269 del 21 settembre 2021

Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 2.398 kWp nel Comune di Casier (TV). Richiedente: Chiron Energy Real Estate S.r.l.. Articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si autorizza Chiron Energy Real Estate S.r.l. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 2.398 kWp nel Comune di Casier (TV), nonché alla realizzazione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore, autorizzando contestualmente e-distribuzione S.p.A. all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione. Procedimento di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 387/2003 e ss. mm e ii..

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito all’allora Sezione Energia (ora U.O. Energia della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia) la competenza in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici.

Con nota registrata al protocollo regionale n. 219289 in data 12 maggio 2021, la Società Chiron Energy Real Estate S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia da fonte rinnovabile della potenza di 2.398 kWp, da ubicarsi nel Comune di Casier (TV), versando altresì gli oneri istruttori previsti ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.

L’impianto sarà realizzato nelle vicinanze della zona industriale denominata Bigonzo Est, a circa 3,5 km dal centro abitato del Comune di Casier (TV), per una superficie captante di circa 1,1 ha su circa 3,2 ha di superficie complessivamente occupata dall’impianto. Il sedime interessato dall’intervento di installazione del campo fotovoltaico (impianto di produzione) è identificato sul catasto del Comune di Casier (TV) al foglio 8, particelle nn. 77, 181, 186, 269, 272 e 322, mentre l’elettrodotto di collegamento interessa, sempre del foglio 8, le particelle nn. 181 e 272.

L’impianto fotovoltaico a terra di Chiron Energy Real Estate S.r.l., così come presentato in istanza di autorizzazione, avrà le seguenti caratteristiche tecniche e costruttive:

  • potenza di picco di 2.398 kWp;
  • n. 4.360 moduli fotovoltaici in silicio monocristallino (potenza nominale di 550 Wp), organizzati in stringhe da 20 moduli, inclinati rispetto all’orizzonte (“tilt”) di 25° con un’altezza dal suolo minima 60 cm di e massima di 260 cm;
  • strutture di supporto dei pannelli, in acciaio fisse e ancorate al terreno mediante pali infissi;
  • realizzazione di n. 3 cabine prefabbricate, nello specifico cabina BT Utente, Cabina MT Utente e Cabina di consegna (locale ENEL + locale MISURA);
  • recinzione di nuova realizzazione, costituita da una rete metallica rivestita in plastica di altezza pari a 210 cm;
  • impianto antintrusione e TVCC;
  • nuova viabilità interna costituita da sottofondo in misto di cava e da strato carrabile in misto stabilizzato;
  • la vita dell’impianto è stimata in 30 anni.

Per quanto attiene alla Destinazione Urbanistica, il PRG classifica l’area di impianto come “Zona E3- Zone agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario”. L’area non è direttamente interessata da vincoli paesaggistici di cui al D. Lgs 42/04 e ss.mm. e ii.

L’area per la realizzazione dell’impianto è di proprietà della società Chiron Energy Real Estate S.r.l., pertanto il tracciato del nuovo elettrodotto ricade nei terreni di proprietà della medesima.

L’impianto di rete per la connessione e gli interventi sulla rete esistente saranno realizzati in proprio dal proponente, in conformità al preventivo di connessione alla rete MT di e-distribuzione S.p.A. TICA n. 270817018 e accettazione in 45_ACCETT_TICA del 12 marzo 2021, ai sensi dell’art. 16 del TICA.

L’impianto di connessione avrà un'estensione complessiva di circa 194 m in cavo interrato MT a 20 kV e si svilupperà all’interno dell’area del campo fotovoltaico. Tramite tale linea sarà effettuata la connessione dell'impianto fotovoltaico del produttore alla rete di distribuzione tramite realizzazione della cabina di consegna collegata in derivazione rigida a T su linea MT esistente denominata “Grazie”.

All’atto dell’istanza, il proponente ha dichiarato che l’intervento non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi della DGR n. 1400/2017.

Conseguentemente all’istanza, con nota protocollo n. 226270 in data 17 maggio 2021 il Direttore della U.O. Energia ha comunicato alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. e agli Enti interessati l’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, con contestuale sospensione dello stesso in attesa della conclusione del procedimento di verifica di assoggettabità a VIA da parte della Direzione Ambiente, la quale, con DDR 520 del 7 giugno 2021 ha escluso il progetto dalla VIA.

Successivamente con nota n. 270422 del 15 giugno 2021 il Direttore della U.O. Energia ha indetto la Conferenza di servizi in modalità semplificata asincrona, ai sensi dell’articolo 14- bis della L. 241/1990, con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento ad esaminare il progetto per l’espressione del parere di competenza entro il 18 agosto 2021.

Il progetto e la documentazione correlata presentata dalla Società richiedente, Allegato A “Elaborati di progetto” in formato digitale al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, sono stati pubblicati sul sito web dedicato della Regione del Veneto.

Con nota protocollo n. 296126 del 30 giugno 2021, nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis, il Direttore della U.O. Energia ha richiesto a Chiron Energy Real Estate S.r.l. alcune integrazioni documentali, sospendendo di fatto i termini del procedimento fino all’acquisizione delle stesse, in forma completa.

A seguito di alcune considerazioni trasmesse dal Comune di Casier con nota acquisita al protocollo regionale n. 298880 del 2 luglio 2021, il Direttore della U.O. Energia, con nota prot. n. 299865 del 2 luglio 2021, ha informato Chiron Energy Real Estate S.r.l. richiedendone un riscontro nel merito.

Alle richieste di integrazioni la Società proponente ha risposto, in modo esaustivo, con nota registrata al protocollo regionale n. 321307 del 19 luglio 2021.

In sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri e determinazioni nei termini di legge, da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 2, lettera c) del citato articolo 14-bis della L. 241/1990:

  • in data 23 giugno 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 283181, la Direzione Uffici Territoriali per Dissesto Idrogeologico - U.O. Forestale di Treviso e Venezia ha comunicato che l’area non risulta sottoposta a vincolo idrogeologico e non risulta boscata;
  • in data 19 luglio 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 323048, il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Comunicazioni Ispettorato Territoriale Veneto, ha espresso nulla osta con una serie di condizioni, prescrizioni e raccomandazioni, ivi contenute. Il nullaosta in parola è stato successivamente confermato con nota protocollo n. 365128 del 17/08/2021 a seguito delle integrazioni pervenute dalla società Chiron Energy Real Estate S.r.l.;
  • in data 27 luglio 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 334694 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso ha comunicato l'insussistenza di procedimenti di tutela in itinere ai sensi del D. Lgs. 42/2004 sui mappali interessati dal progetto, ritendendo tuttavia sussistente la presenza di rischio archeologico per le opere comportanti scavi e intacchi del suolo, sia nella fascia in cui è previsto il passaggio dell’elettrodotto, che in buona parte dell’area su cui sorgerà l’impianto (parte nord) e richiedendo perciò l’attivazione della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ex art. 25 c. 1 del D. Lgs. 50/2016;
  • in data 02 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 343267 ENAC ha riportato le indicazioni a cui il proponente deve attenersi per effettuare la Verifica Preliminare di interferenza con aspetti aeronautici, ovvero far pervenire l’asseverazione di non interferenza;
  • in data 12 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 360783 Piave Servizi ha comunicato che non si rilevano motivi ostativi all’esecuzione dell’intervento con l’osservazione che qualora le opere, in fase esecutiva, dovessero interessare anche il sedime stradale ove insistono le condotte, dovrà essere tempestivamente richiesto un sopralluogo in sito con la stessa società Piave Servizi, così da definire il tracciato plano-altimetrico delle stesse e gli eventuali relativi allacciamenti e interferenze;
  • in data 16 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 364004, la Direzione Pianificazione Territoriale della Regione del Veneto ha comunicato la conformità dell’intervento con i contenuti del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente;
  • in data 18 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 366750 ARPAV ha comunicato che la documentazione presentata da Chiron Energy Real Estate S.r.l. risponde integralmente alle richieste di integrazioni, relativamente ai contenuti del piano preliminare di utilizzo delle terre da scavo, specificate nelle valutazioni conclusive della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA. Per quanto riguarda l’impatto acustico ritiene necessaria una verifica fonometrica post operam da effettuarsi almeno presso i ricettori 1 e 6;
  • in data 18 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 367440 l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali ha espresso parere favorevole circa la compatibilità dell’intervento rispetto alla vigente pianificazione distrettuale.

Inoltre sono stati acquisiti i seguenti pareri pervenuti oltre il termine del 18 agosto 2021, indicato nella nota di indizione della Conferenza di Servizi:

  • in data 20 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 369761 la società AP Reti Gas S.p.A. ha rilasciato nulla osta all’esecuzione dell’opera con la prescrizione che se nel corso del sopralluogo congiunto fra i tecnici dovesse sorgere la necessità di prevedere degli spostamenti della condotta o per ogni eventuale modifica della percorrenza della rete di distribuzione del gas, sarà cura del Proponente richiedere per tempo il preventivo di spesa.
    Sono altresì pervenuti, oltre i termini di conclusione dei lavori della conferenza di servizi fissati al 23 agosto 2021, i seguenti pareri:
  • in data 25 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 375054 il Comando Forze Operative del Nord ha comunicato di non avere nulla contro la realizzazione dell’intervento proposto;
  • in data 31 agosto 2021, con nota registrata al protocollo regionale n. 381951 il Comune di Casier, viste le integrazioni pervenute da Chiron Energy Real Estate S.r.l. in data 19 luglio 2021, ha espresso parere favorevole sul progetto con alcune prescrizioni ivi contenute, meglio esplicitate anche nella successiva nota, sempre inviata dallo stesso Comune di Casier in data 07 settembre 2021e acquisita con prot.393372.

Per quanto riguarda i soggetti che, invitati alla Conferenza dei servizi, non hanno esplicitamente espresso parere si dà atto che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990, la mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), equivale ad assenso senza condizioni.

Il Verbale con cui si dichiara conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, con allegati i pareri/nulla osta e le relative prescrizioni, è conservato agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia ed è stato inviato, con nota protocollo n. 374637 del 24 agosto 2021, a Chiron Energy Real Estate S.r.l., alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società coinvolte.

La struttura competente ha provveduto in data 29 giugno 2021 ad effettuare, tramite la Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia del Ministero dell’Interno (BDNA), la richiesta ai fini della verifica di cui all’art. 87, c. 1 del D.Lgs. 159/2011, prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0171786_20210629.

Tuttavia alla data odierna non è pervenuta risposta dalla BDNA in relazione alla predetta richiesta di verifica di cui all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 159/2011.

Pertanto, ai fini dell'adozione entro i termini procedimentali del presente provvedimento, si è ritenuto di chiedere alla Società Chiron Energy Real Estate S.r.l., ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, l'autocertificazione in materia di antimafia di cui all’art. 89 del citato decreto legislativo; le autocertificazioni rese dai soggetti sottoposti alle verifiche antimafia sono state acquisite al protocollo regionale n. 389460 del 6 settembre 2021. Conseguentemente, il presente provvedimento viene adottato sotto condizione risolutiva, ovvero l'atto autorizzativo in questione verrà revocato in caso di esito negativo delle verifiche in corso presso la BDNA.

Alla luce dell’istruttoria condotta dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia sulla base della documentazione agli atti della struttura stessa, viste le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi, dando atto della non necessità di rilasciare l’autorizzazione paesaggistica, e la non assoggettabilità al procedimento di V.I.A., considerato che non risultano elementi ostativi al progetto di costruzione delle opere in argomento così come presentato dal richiedente, la struttura competente propone di autorizzare la società Chiron Energy Real Estate S.r.l. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico della potenza di 2.398 kWp nel comune di Casier (TV), foglio 8, particelle nn. 77, 181, 186, 269, 272 e 322, in conformità alla richiesta presentata in data 12 maggio 2021 e agli elaborati di progetto come riportati nell’Allegato A su supporto digitale al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono precisati nell’elenco di cui all’Allegato A1, procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla costruzione delle relative opere infrastrutturali funzionali alla connessione dell’impianto di produzione alla Rete Elettrica del Distributore ed e-distribuzione S.p.A all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni risultanti dalla fase istruttoria di cui all’Allegato B “Prescrizioni”, parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm. e ii;

VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” e ss.mm. e ii.;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 26 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell’8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1064 del 31 luglio 2018 sulle Linee guida in materia di Conferenza di Servizi a seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi agli atti della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia e trasmesso agli interessati con nota del Direttore della U.O. Energia protocollo n. 374637 del 24 agosto 2021;

delibera

  1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, fatti salvi diritti di terzi, la società Chiron Energy Real Estate S.r.l. (P.I. 11153690968), con sede legale a Milano – via Bigli n. 2 - Pec: chiron.re@pec.chironenergy.com, a costruire ed esercire un impianto fotovoltaico della potenza di 2.398 kWp nel comune di Casier (TV), procedendo contestualmente ad autorizzare la stessa società alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione in conformità agli elaborati progettuali come riportati nell’Allegato A su supporto digitale al presente provvedimento del quale è parte integrante e sostanziale, i cui contenuti sono precisati nell’elenco di cui all’Allegato A1, e secondo le prescrizioni di ordine tecnico e amministrativo, comprese le prescrizioni riportate in sede di Conferenza di servizi oltre a quelle pervenute oltre i termini da parte del Comune di Casier, di cui all’Allegato B “Prescrizioni” al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, e subordinatamente all’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti di produzione di energia elettrica e di linee di trasmissione e distribuzione della stessa, sollevando questa Amministrazione da qualsiasi pretesa o molestia da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
  3. di autorizzare e-distribuzione S.p.A., con sede legale in 00198 Roma, Via Ombrone 2 P. IVA 15844561009 Codice Fiscale 05779711000, all’esercizio dell’impianto di rete per la connessione;
  4. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, atto di assenso comunque denominato, di competenza delle amministrazioni che hanno partecipato alla Conferenza di Servizi, o comunque invitate a partecipare, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990;
  5. di precisare che eventuali modifiche all'impianto rispetto a quanto indicato negli elaborati progettuali in Allegato A, costituiscono variante al progetto e necessitano di nuova autorizzazione, fatti salvi gli adeguamenti previsti dall'Allegato B nonché quanto previsto dalla D.G.R. 453/2010 e dall'art. 5, comma 3 del D.Lgs 28/2011;
  6. di sottoporre il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 88 comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, a condizione risolutiva, per cui l'autorizzazione oggetto del presente atto verrà revocata in caso di esito negativo delle verifiche antimafia;
  7. di incaricare la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia - U.O. Energia dell’esecuzione del presente atto e al compimento, qualora si rendesse necessario, di eventuali successivi atti di mera valenza tecnico-amministrativa;
  8. di comunicare alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l., al Comune di Casier (TV) nonché agli altri soggetti interessati, l'avvenuto rilascio della presente autorizzazione;
  9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del Decreto Legislativo 33/2013;
  12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo l’Allegato A, consultabile su supporto digitale presso la Direzione Ricerca Innovazione ed Energia.

Allegato A (omissis)

(seguono allegati)

Dgr_1269_21_AllegatoA1_458508.pdf
Dgr_1269_21_AllegatoB_458508.pdf

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