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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 20 agosto 2021


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1089 del 09 agosto 2021

DGR n. 238/2021 avente ad oggetto "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea". Indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure.

Note per la trasparenza

La proposta riguardala formulazione di utili chiarimenti operativi inerenti l’applicazione delle misure straordinarie approvate con DGR n. 238/2021 limitatamente agli interventi relativi alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Corte di giustizia dell’Unione europea con sentenza del 10 novembre 2020 ha dichiarato che l’Italia, con specifico riferimento al materiale particolato PM10, è venuta meno all’obbligo sancito dal combinato disposto dell’articolo 13 e dell’allegato XI della direttiva 2008/50 nonché all’obbligo previsto all’articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell’aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Come noto l’obiettivo della direttiva 2008/50/CE è di mantenere e migliorare lo stato della qualità dell’aria per salvaguardare la salute della popolazione, della vegetazione e degli ecosistemi nel loro complesso. Pertanto, nel rispetto delle finalità della direttiva medesima risulta fondamentale l’individuazione e l’attuazione di misure efficaci per la riduzione delle emissioni.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, le zone interessate dalla procedura di infrazione sono le seguenti: IT0508 “Agglomerato Venezia”, IT0509 “Agglomerato Treviso”, IT0510 “Agglomerato Padova”, IT0511 “Agglomerato Vicenza”, IT0512 “Agglomerato Verona”, IT0513 “Pianura e Capoluogo Bassa Pianura”, IT0514 “Bassa Pianura e Colli”.

La Giunta regionale con deliberazione n. 238 del 2 marzo 2021, in esecuzione della suddetta sentenza, ha approvato un pacchetto di misure straordinarie che intervengono nei settori più importanti per la riduzione delle emissioni di particolato atmosferico quali l’agricoltura, i trasporti, l’ambiente ed energia. Dette misure rappresentate nell’allegato B) alla citata deliberazione n. 238/2021 sono accompagnate da una dettagliata analisi dei possibili benefici attesi, in termini di risparmio emissivo, dall’attuazione degli interventi programmati per il triennio 2021-2023.

Corre l’obbligo di evidenziare che le citate misure rappresentano un’integrazione e un rafforzamento di quanto già previsto dal nuovo Accordo di Bacino Padano - di seguito Accordo (approvato con DGR n. 836/2017), dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera - di seguito PRTRA – (approvato con DCR n. 90/2016) e di quanto già attivato dalle amministrazioni comunali nel corso dell’ultimo triennio. Inoltre le medesime sono state assunte anche in coerenza con il Piano straordinario per la qualità dell’aria condiviso dalle regioni del Bacino Padano di cui all’allegato A) alla DGR n. 238, nel quale sono stati individuati i macrosettori maggiormente responsabili dei superamenti dei valori limite di qualità dell’aria, ripresi nella deliberazione medesima.

Sostanzialmente il rafforzamento delle misure inerenti le suddette limitazioni, rispetto a quanto previsto dall’Accordo, si concretizza con il prolungamento temporale delle limitazioni indicate, con l’estensione dell’obbligo di attuazione di tali misure ai Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, con l’applicazione delle medesime ad ulteriori categorie dei veicoli. A tal proposito, nel valutare la possibile riduzione di PM10 e di NOx, si è considerato anche quanto già precedentemente messo in campo dalle Amministrazioni Comunali e in particolare, dai Comuni capoluogo e dagli Agglomerati i quali di norma assoggettavano ai provvedimenti sindacali anche i veicoli alimentati a benzina e i ciclomotori

Con la sottoscrizione dell’Accordo, la Regione del Veneto ha assunto l’impegno di attuare una serie di misure, in gran parte strutturali, finalizzate al miglioramento della qualità dell’aria. Tra di esse si ricordano azioni di limitazione alla circolazione dei veicoli privati e commerciali più inquinanti nel semestre invernale di ogni anno; misure peraltro già introdotte con l’approvazione del PRTRA da parte del Consiglio regionale del Veneto nel 2016. Oltre alle misure strutturali, il citato Accordo prevede nel periodo in cui sussistono le condizioni meteorologiche e climatiche favorevoli alla stagnazione degli inquinati atmosferici ulteriori interventi da attivare a seconda delle peculiarità territoriali in caso di allerta “arancio” e “rosso”.

Giova ricordare che l’attuazione delle limitazioni del traffico finalizzate alla qualità dell’aria, conformemente a quanto previsto dal PRTRA, come peraltro richiamato nella DGR del 16.10.2018 n. 1500, è in capo ai Comuni territorialmente competenti, in coordinamento con i Tavoli Tecnici Zonali, istituiti presso le Province e la Città Metropolitana di Venezia.

Nel corso dei vari incontri, convocati dai suddetti Tavoli Tecnici Zonali con i Comuni afferenti al territorio provinciale di riferimento, è emersa l’esigenza di attuare gli interventi in questione, in particolare quelli inerenti le limitazioni alla circolazione dei mezzi inquinanti, sulla base di una puntuale ricognizione delle disposizioni attive in modo da garantirne l’applicazione omogenea sul territorio regionale, fatta salva la possibilità per i Comuni di adattare le indicazioni alle peculiarità del proprio territorio.

A tal fine, nell’Allegato A al presente atto, che si ritiene possa costituire un utile riferimento per l’adozione delle limitazioni da parte dei Comuni, si indicano alcuni suggerimenti da porre alla valutazione ed eventuale adozione da parte delle amministrazioni comunali stesse secondo le peculiarità territoriali.

Va rammentato che le misure straordinarie della Regione del Veneto saranno monitorate dalla Commissione Europea, che accerterà così l’effettivo adempimento alla sentenza e sulla base di questa valutazione, la Corte potrà avviare anche la proposizione di un altro ricorso per l’applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie. Pertanto, al fine di evitare ulteriori contenziosi, si ritiene fondamentale la collaborazione e la sinergia di tutti gli Enti coinvolti per un’applicazione di quanto disposto con la DGR n. 238/2021.

Relativamente alle problematiche collegate all’inquinamento e alle conseguenti misure inerenti le limitazioni dei veicoli inquinanti, si evidenzia, inoltre, la questione correlata alla particolare esigenza di consentire la circolazione ai mezzi adibiti all’espletamento di servizi di Protezione Civile. In analogia alle deroghe previste per i mezzi adibiti a un servizio pubblico, si ritiene di estendere la medesima deroga ai mezzi regolarmente identificati e impegnati per tali attività.

Come noto, la Protezione Civile svolge, infatti numerose attività per tutelare la vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti dalle calamità e molte altre funzioni a favore delle istituzioni e dei cittadini. Tali funzioni proprie della Protezione Civile sono innanzitutto finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi, alla gestione dell’emergenza mediante interventi di prima assistenza alle popolazioni sinistrate e ad ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell’emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo.

Per l’espletamento delle varie attività la Protezione Civile si avvale di risorse umane e di mezzi in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza, ma anche di operare per prevenire e per quanto possibile, prevedere eventuali disastri.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea;

VISTA la DGR n. 238 del 2 marzo 2021 avente ad oggetto “Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea”;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

  1. dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 
     
  3. di approvare l’allegato prospetto riassuntivo degli eventuali  interventi diretti alla limitazione alla circolazione dei mezzi inquinanti, per la valutazione in capo ai Comuni competenti per l’applicazione delle misure straordinarie riportate all’allegato B) alla DGR n. 238/2021, nonché per effetto del PRTRA, dell’Accordo Bacino Padano e delle altre misure assunte nel tempo, esplicitate nell’Allegato A al presente provvedimento che costituisce parte integrante dello stesso;
     
  4. di demandare la gestione di tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'attuazione del presente provvedimento alla Direzione Ambiente;
     
  5. di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1089_21_AllegatoA_455456.pdf

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