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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 28 maggio 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 606 del 11 maggio 2021

Accreditamento istituzionale per le unità di offerta dei servizi socio sanitari area anziani e disabili a valere anno 2021. (L.R. n. 22/2002).

Note per la trasparenza

con questo provvedimento si accreditano a valere dall’anno 2021 le unità di offerta socio sanitarie area anziani e disabili valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1363 del 16/09/2020 e dalla DGR104 del 2/02/2021

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.

Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.

Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.

Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 sono stati individuati i termini e le modalità per la gestione dei procedimenti di rilascio e di rinnovo dell’accreditamento istituzionale in fase di prima attuazione della L.R. n. 22 del 16/08/2002 dopo la novella legislativa di cui alla L.R. 24 gennaio 2020, n. 1, prevedendo, per l’anno 2020, quale termine di scadenza per presentare l’istanza di rinnovo il 15 ottobre 2020 e per le istanze di accreditamento l’anno 2022 a valere dall’anno 2023.

Con DGR n. 104 del 2/02/2021, preso atto della necessità di consentire un periodo transitorio di applicazione della DGR n. 1363 del 16/09/2020 rispetto al termine di presentazione delle istanze di rilascio dell’accreditamento, sono state ammesse, con parere espresso favorevole della Quinta Commissione Consiliare del 14/01/2021, per l’anno 2020 a valere dall’anno 2021, le istanze pervenute relativamente a nuove unità di offerta, ad ampliamento della capacità ricettiva già accreditata con aumento di posti letto e alla variazione di livello assistenziale.

Con la citata deliberazione è stata rinviata, altresì, a successivo provvedimento della Giunta Regionale il rilascio dell’accreditamento agli enti gestori che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili di nuove unità di offerta e di unità di offerta con posti in aumento, a seguito dell’acquisizione dei verbali di visita di verifica.

Con DGR n. 1363 del 16/09/2020 è stato, inoltre, stabilito che, nelle more della piena assunzione da parte di Azienda Zero della funzione di verifica quale Organismo Tecnicamente Accreditante, anche per le strutture che erogano prestazioni socio sanitarie di competenza della Direzione Servizi Sociali, le Aziende ULSS proseguono nello svolgimento della relativa attività per tutto il 2020.

In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di accreditamento e di rinnovo di accreditamento presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno provveduto nei termini e nelle modalità previste dalla normativa vigente secondo le misure adottate per lo stato di emergenza sanitaria dovute al Covid 19, allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.

Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide all’ottenimento dell’accreditamento a valere dal 2021 fino al 31/12/2023.

Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende ULSS territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari straordinario previsto dalla DGR 1252 del 1/09/2020.

La commissione regionale CRITE nella seduta del 10 dicembre 2020, verbale agli atti in data 21/12/2020 prot. n. 541175, ha preso atto degli esiti dell’istruttoria e ha confermato il parere positivo volto al rilascio dell’accreditamento e al rinnovo dell’accreditamento istituzionale delle strutture afferenti all’area anziani non autosufficienti e disabili specificate nell’Allegato A e nell’Allegato B al presente atto, parti integranti e costitutivi dello stesso.

Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento descritto comprensivo della verifica in loco del mantenimento dei requisiti di accreditamento effettuata dalle Aziende ULSS delegate, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle singole strutture afferenti all’area anziani non autosufficienti, disabili: variazioni posti in aumento, diminuzione o variazione di livello assistenziale (Allegato A) e rinnovi accreditamento (Allegato B).

Si precisa che per alcune unità di offerta non vi è ancora l’esito di verifica, già programmate da parte delle Aziende ULSS competenti e in corso di esecuzione, e che in merito si provvederà con successivi provvedimenti sulla base di detti esiti.

Alla luce di quanto esposto, si propone di rilasciare l’accreditamento, a valere dall’anno 2021, per tre anni fino al 31/12/2023: agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili relativamente alle variazioni dei posti in aumento, in diminuzione o variazione livello assistenziale specificate nella colonna denominata oggetto, con esiti di verifica positivi individuati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento e di rinnovare l’accreditamento istituzionale, a valere dall’anno 2021 per tre anni fino al 31/12/2023, fatto salvo ciò che viene specificato nella colonna denominata oggetto, agli enti gestori delle unità di offerta già accreditate che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone non autosufficienti e disabili individuati nell’Allegato B, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento.

Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.

Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. 502/92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Vista la L.R. n. 1 del 14/01/2020;

Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;

Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;

Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;

Vista la DGR n. 1614 del 15/06/2010;

Vista la DGR n. 2201 del 6/11/2012;

Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;

Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;

Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;

Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;

Vista la DGR n. 2029 del 30/12/2019;

Vista la DGR n. 1252 del 1/09/2020;

Vista la DGR n. 1363 del 16/09/2020;

Vista la DGR n. 104 del 2/02/2021;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;
  2. di rilasciare l’accreditamento istituzionale dalla data di adozione dell’atto fino al 31/12/2023, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili relativamente alle variazioni dei posti in aumento, in diminuzione o variazione livello assistenziale specificate nella colonna denominata oggetto, con esiti di verifica positivi individuati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento;
  3. di rinnovare l’accreditamento istituzionale a valere dal 1/01/2021 per tre anni fino al 31/12/2023, fatto salvo ciò che viene specificato nella colonna denominata oggetto, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e disabili con esiti positivi individuati nell’Allegato B, parte integrante e costitutivo del presente provvedimento;
  4. di dare atto che, nelle more del procedimento di rinnovo dell’accreditamento, le unità di offerte individuate nell’ Allegato B hanno fornito servizi per il soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico connesse alla continuità del servizio;
  5. di dare atto che, ai sensi dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento venga verificato con periodicità triennale e che, al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16, l’accreditamento è sospeso o revocato;
  6. di stabilire che in sede del mantenimento dei requisiti di accreditamento, venga verificato il miglioramento apportato ai requisiti prescritti ed elencati per ciascuna unità di offerta contenuta dell’Allegato A, Allegato B;
  7. di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all’art. 20 della legge regionale n. 22/2002, l’accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;
  8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201 del 6/11/2012;
  9. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Direzione Servizi Sociali;
  10. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/92, alla cui stipulazione i Direttori Generali potranno procedere solo nel quadro delle regole programmatorie e procedimentali già stabilite dalla Regione;
  11. di notificare il presente atto alle strutture di cui all’Allegato A e Allegato B e di darne comunicazione alle Aziende ULSS competenti per territorio, alle relative Conferenza dei Sindaci ai Comuni;
  12. di incaricare la Direzione Servizi Sociali dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  13. di incaricare la Direzione Servizi Sociali, in caso di errori materiali del presente atto, all’adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all’Azienda ULSS di riferimento;
  14. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  15. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_606_21_AllegatoA_448951.pdf
Dgr_606_21_AllegatoB_448951.pdf

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