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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 70 del 25 maggio 2021


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 599 del 11 maggio 2021

Modifica e integrazione all'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola. "Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c." - Comune di San Donà di Piave (VE). D Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si rilascia la modifica e integrazione all’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomasse agricole vegetali (coltivazioni agricole dedicate), effluenti zootecnici rilasciata alla “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” con DGR n. 1208 del 22 giugno 2012 e successivo subentro (DGR n. 2117 del 19 dicembre 2017).

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il pacchetto legislativo adottato dalle Istituzioni europee tra la fine del 2018 e la prima metà del 2019 - cd. Winter package o Clean energy package - ha fissato un nuovo quadro regolatorio della governance dell'Unione per l'energia e il clima, funzionale al raggiungimento dei nuovi obiettivi europei al 2030 in materia e al percorso di decarbonizzazione (economia a basse emissioni di carbonio) entro il 2050, superando di fatto gli obiettivi che le Istituzioni comunitarie si erano date al 2020.

A rafforzare le politiche in materia di energia è intervenuta a gennaio 2020 la comunicazione sul Green Deal (COM(2019)640); la Commissione UE ha delineato una roadmap volta a rafforzare l'ecosostenibilità dell'economia dell'Unione europea attraverso un ampio spettro di interventi che insistono prioritariamente sulle competenze degli Stati membri – attraverso i “Piani nazionali integrati per l'energia e il clima – PNIEC”, che coprono periodi di dieci anni a partire dal decennio 2021-2030 – e interessano prevalentemente l'energia, l'industria, la mobilità e l'agricoltura.

Le risorse per l'attuazione del Green Deal rientrano nel Piano finanziario per la ripresa e la resilienza (cd. Recovery Plan), costituendone una delle priorità: sostenere la transizione verde e digitale e promuovere una crescita sostenibile. I progetti e le iniziative nell'ambito dei Programmi nazionali di ripresa e resilienza dovranno dunque essere conformi alle priorità di policy legate alle transizioni verde e digitale, oltre che coerenti con i contenuti del Piano energia e clima (PNIEC).

Si segnala a tale riguardo l’adozione (14 ottobre 2020) da parte della Commissione europea, dell'Assessment of the final national energy and climate plan of Italy.

Premesso quanto sopra e tenuto conto dei nuovi obiettivi Unionali al 2030 in materia di promozione dell’energia primaria da fonti rinnovabili, va ricordato che già con il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 lo Stato italiano aveva posto le basi per la promozione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.

La Giunta Regionale in attuazione del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, con deliberazione dell’8 agosto 2008, n. 2204, aveva approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio dell’autorizzazione unica. Con successivi provvedimenti (DGR n. 1192/2009 e DGR n. 453/2010) sono state rimodulate le competenze amministrative attribuite a ciascuna struttura regionale finalizzate al rilascio del citato titolo abilitativo attraverso il procedimento unico.

In particolare, con la deliberazione della Giunta regionale del 2 marzo 2010, n. 453, alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura (ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) è stata attribuita la responsabilità del procedimento inerente il rilascio dell’autorizzazione unica agli impianti alimentati a biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, la cui istanza è presentata da imprenditori agricoli in possesso del Piano aziendale di cui all’articolo 44 della LR n. 11/2004.

Precedentemente, con DGR n. 1391/2009 era stata dettagliata la procedura amministrativa e la documentazione essenziale (in ultima definita dal decreto del Segretario regionale per il Bilancio n. 9 del 29 novembre 2011) necessaria per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della tipologia di impianti di competenza della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee guida per il rilascio dell’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha ridefinito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012, entrato in vigore il 10 luglio 2012, è stata data attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici. In data 23 giugno 2016, sempre con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, è stato confermato il sistema statale incentivante all’esercizio di tali impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili.

Anche gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili sono soggetti, ai sensi del comma 4, articolo 12 del decreto legislativo n. 387/2003, ad un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dal Capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii..

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1208 del 22 giugno 2012 e successiva modifica, integrazione e subentro (DGR n. 1033 del 4 luglio 2017 e DGR n. 2117 del 19 dicembre 2017) la “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” (CUAA 00306170275), con sede legale in via Masotto, n. 35 – 36025 Noventa Vicentina (VI) e operativa (sede impianto) in via Cà Turcata – Comune di San Donà di Piave (VE)  ha ottenuto il rilascio, ai sensi dei commi 3 e 4 dell’art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003, dell’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, in Comune di San Donà di Piave (VE) di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico bovino - 1.800 tonnellate all’anno tal quali, pari al 13 % della biomassa totale espressa in peso) e prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate – 12.575 t/a t. q. pari all’87% della biomassa), ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto.

Con la medesima DGR n. 1208/2012 la società “Enel Distribuzione S.p.A.”, ora “e-distribuzione S.p.A.” ha ottenuto l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete elettrica pubblica, connesso all’impianto di produzione di energia in argomento.

Il 27 dicembre 2012 l’impianto di produzione di energia assentito alla “Società agricola Casalta s.s.”, ora “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.”, è entrato formalmente in esercizio.

In data 8 febbraio 2021 (protocollo regionale n. 57336) la medesima Società agricola ha presentato richiesta di ulteriore variante al progetto approvato con la citata deliberazione della Giunta regionale n. 1208/2012 e ss. mm. e ii., prevedendo in sintesi:

- lo smontaggio e dismissione del gruppo ORC, con una contestuale rimodulazione della potenza complessiva del cogeneratore alimentato a biogas (passando dall’attuale potenza elettrica di picco pari a 703 kW alla futura produzione di 748 kWe);

- la sostituzione del gruppo di cogenerazione.

Progetto di variante integrato successivamente con nota protocollo regionale n. 60340 del 9 febbraio 2021.

Dalla Relazione di variante si prende atto che per garantire l’esercizio della potenza elettrica di picco (748 kWe) non risulta necessario procedere ad un incremento della biomassa già autorizzata in precedenza, in quanto le analisi di produzione di biogas dalle matrici utilizzate attestano una produzione media superiore alla produzione attesa in fase di autorizzazione.

Il responsabile del procedimento in capo alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, ai sensi delle disposizioni attuative dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha avviato l’iter amministrativo istruttorio ai sensi del capo IV della legge n. 241/1990 e ss. mm. e ii. previsto per le varianti di modesta entità ai sensi della DGR n. 725 del 27 maggio 2014. Con la medesima nota è stato chiesto al Soggetto istante di integrare la documentazione di progetto di variante.

A seguito dell’avvenuta trasmissione (9 aprile 2021) della completa documentazione di progetto alle Amministrazioni ed Enti pubblici interessati da specifico endoprocedimento, scaduti i termini per l’inoltro all’Amministrazione procedente di memorie e osservazioni inerenti l’approvazione della nuova variante di progetto in argomento, il responsabile del procedimento regionale ha preso atto dell’assenza di elementi ostativi alla modifica e integrazione dell’originaria autorizzazione unica – DGR n. 1208/2012, avviando a definitiva conclusione il procedimento amministrativo, ai sensi della DGR n. 2204/2008 e n. 453/2010.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 387/2003 in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010: “Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28: “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2002/30/CE”;

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 luglio 2012: “Attuazione all'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici”;

VISTO, altresì, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 giugno 2016 recante nuove disposizioni per l’incentivazione della produzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico;

VISTA la legge regionale n. 24/1991 in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 Volt;

VISTA la legge regionale n. 11/2004 in materia di governo del territorio;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2204/2008 in materia di disposizioni organizzative per l’autorizzazione, installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1391/2009 e s. m. e i. (DGR n. 725/2014) riguardante la definizione della procedura per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 1, articolo 272 del D Lgs n. 152/2006 e ss. mm. e ii;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 2 marzo 2010, n. 453 - “Competenze e procedure per l’autorizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”, che ha confermato in capo alla Direzione Agroambiente, ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico–venatoria, la competenza istruttoria inerente le istanze presentate da imprenditori agricoli che richiedano, in base alla LR n. 11/2004, l’esame del Piano aziendale, per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e biogas, di potenza termica inferiore rispettivamente a 1 MW e 3 MW;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale del 22 febbraio 2012, n. 253 - “Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l’obbligo alla messa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto (Art. 12, comma 4, del D Lgs n. 387/2003 – D MiSE 10 settembre 2010, p. 13.1, lett. J)”, la quale ha precisato le modalità per la stipula delle fideiussioni a garanzia della demolizione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili e contestuale ripristino ex ante delle superfici dai medesimi occupate;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 15 maggio 2012, n. 856 – “Atti di indirizzo ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. d), della lr 23.4.2004, n. 11: ''Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio''. Modifiche e integrazioni alla lett. d): ''Edificabilità zone agricole'', punto 5): ''Modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto''. Deliberazione/Cr n. 2 del 31.1.2012.”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 2 maggio 2013, n. 38 – “Individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all’esercizio di impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse, da biogas e per produzione di biometano, ai sensi del paragrafo 17.3 delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanate con il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1208 del 22 giugno 2012 e successiva modifica, integrazione e subentro (DGR n. 1033 del 4 luglio 2017 e DGR n. 2117 del 19 dicembre 2017);

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2016, n. 803, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 26 settembre 2016, n. 1507, “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: modifiche all’assetto organizzativo di cui alle deliberazioni della Giunta regionale nn. 802 e 803 del 2016 e s.m.i. Legge regionale n. 31 dicembre 2012 n. 54 e s.m.i.”;

VISTA, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1079 del 30 luglio 2019, che ha modificato la denominazione della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e n. 1753 del 22 dicembre 2020 che ha ridefinito le competenze – prevedendo anche una diversa denominazione a partire dal 1° gennaio 2021– amministrative in capo a ciascuna Area in cui si articola la struttura organizzativa della Giunta regionale;

VISTO il decreto n. 33 del 2 dicembre 2016 – e successiva integrazione n. 127 del 26 luglio 2018 – con il quale il direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha confermato in capo al responsabile della PO Promozione energie rinnovabili della medesima Direzione la responsabilità dei procedimenti ex articolo 12 del D Lgs n. 387/2003, nonché afferenti al D Lgs n. 28/2011;

VISTA la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 con la quale è stata data attuazione al DM 25 febbraio 2016 - Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica – VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del “Terzo Programma d’Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”;

VISTO il Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER), approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017;

CONFERMATO che:

- con Atto di fusione, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale – Territorio di Venezia in data 8 agosto 2017 al n. 3924, serie 1T, come da atto notarile pubblico del 28 luglio 2017, a firma della dott.ssa Gaia Boschetti, notaio in Vicenza (Rep. n. 8721 e Racc. n. 5077), la “Società agricola Casalta s.s.” e la “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” si sono fuse per incorporazione della prima Società nella seconda;

- per effetto del citato Atto di fusione la “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” subentra di pieno diritto in ogni attività o rapporto di qualsiasi genere della società incorporata (Società agricola Casalta s.s.);

- con Atto di cessione di quota sociale, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Vicenza 2 il 25/05/2012 al n. 2371, serie 1T, e trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 3 agosto 2017, al Registro generale n. 26265 e Registro particolare n. 17371, come da atto notarile pubblico del 28 luglio 2017, a firma della dott.ssa Gaia Boschetti, notaio in Vicenza (Rep. n. 8717 e Racc. n. 5073), la “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” (CUAA 00306170275), con sede legale in via Masotto, n. 35 –Noventa Vicentina (VI) ha la disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di produzione di energia in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306 e foglio 66, mappale n. 303;

- con il citato Atto di cessione di quota sociale la società “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” ha la disponibilità delle superfici interessate dall’impianto di rete elettrica privato in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306 e foglio 66, mappali nn. 301, 303, 253, 285), nonché dalla rete di teleriscaldamento (Comune di San Donà di Piave - VE, foglio 64, mappale n. 306);

- con contratto preliminare per la costituzione di servitù inamovibile di elettrodotto per cabina elettrica e linee elettriche afferenti, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di San Donà di Piave il 10 maggio 2012 al n. 1475, serie 1T, trascritto all’Agenzia del Territorio - Ufficio provinciale di Venezia in data 14 maggio 2012, al Registro generale n. 13439 e Registro particolare n. 9614, come da atto notarile del 9 maggio 2012 a firma del dott. Angelo Sergio Vianello, notaio in San Donà di Piave (Rep. n. 14034 e n. 14049 e Racc. n. 9472), la società “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, ora “e-distribuzione S.p.A.”, ha disponibilità delle superfici interessate dalla realizzazione dell’impianto di rete pubblica e dalla realizzazione della cabina elettrica e linee elettriche afferenti (Comune di San Donà di Piave - VE, foglio 66, mappali nn. 207, 253, 261, 285);

- l’Istituto bancario “Intesa San Paolo S.p.A.”, per conto dell’ex “Banca Popolare di Vicenza”, ha trasmesso (protocollo regionale n. 446337 del 24 ottobre 2017) atto di variazione della garanzia n. 80035 del 13 aprile 2017 con il quale la fideiussione risulta prestata a favore della Regione del Veneto nell’interesse della “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” (CUAA 00306170275);

CONFERMATO, altresì, che:

- con atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, presentato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Venezia, protocollo n. VE0025776 del 20 maggio 2017 gli originari mappali nn. 68, 73, 272 del foglio 64, Comune di San Donà di Piave, risultano essere stati soppressi, generando il mappale n. 306;

- con atto “tipo mappale” – atto di aggiornamento, presentato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Venezia, protocollo n. VE0033193 del 10 aprile 2017 l’originario mappale n. 252 del foglio 66 risulta essere stato soppresso, generando i mappali n. 301 e n. 303;

- gli estratti di mappa acquisiti a fascicolo istruttorio evidenziano che i precedenti mappali nn. 207, 253 e 256 del foglio 66 hanno originato il mappale n. 253 e 207;

PRESO ATTO che non sono pervenute ulteriori osservazioni e/o motivi ostativi alla realizzazione ed esercizio dell’impianto da parte dei soggetti interessati;

delibera

1.   di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di autorizzare, in sostituzione del punto n. 2. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1028 del 25 giugno 2012, la modifica all’esercizio di un impianto di produzione di biogas, proveniente dalla cofermentazione anaerobica di:

- prodotti di origine biologica (coltivazioni agricole dedicate), pari a 12.575 tonnellate all’anno tal quali (87 % del peso totale della biomassa), compresi quelli residuali della coltura non costituenti rifiuto, ottenuti dalla coltivazione su terreni propri e in affitto ovvero acquistati sul mercato alle condizioni previste all’articolo 1, comma 423 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali ottenute dalle produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli;

- sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente di allevamento bovino), pari a 1.800 t/a t.q., ossia il 13 % del totale in peso;

3.   di autorizzare, in sostituzione del punto n. 3. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1028 del 25 giugno 2012, la modifica all’impianto di produzione di energia, tramite installazione di un motore endotermico alimentato dal biogas proveniente dall’impianto di cui al precedente punto (motore GE Jenbacher, modello J316 GS-D25) di potenza termica nominale unitaria di 1,847 MW, di cui 0,748 MWelettrici (0,978 MW potenza termica utile), associato a un generatore (marca Stamford, modello PE 734 C e);

4.   di confermare il punto n. 6. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1028 del 25 giugno 2012 con il quale è stata autorizzata la costruzione e l’esercizio di una linea elettrica privata a media tensione, connessa con l’impianto di produzione di energia di cui al precedente punto 3., nel tratto compreso tra il cogeneratore e la cabina di consegna privata dell’energia elettrica sita in adiacenza alla cabina di consegna e di distribuzione in esercizio alla Società gestore della rete elettrica, denominata “Biogas Casalta” (Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappali nn. 306 e foglio 66, mappali nn. , 253, 301 e 303, compreso attraversamento del canale consortile “Canaletta del Piave” - Comune di San Donà di Piave - VE, foglio 66, mappali nn. 80, 81);

5.   di confermare il punto 7. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1028 del 25 giugno 2012 con il quale è stata autorizzata la costruzione e l’esercizio di un impianto di teleriscaldamento, pari ad una potenza termica impegnata di 295 kW, a servizio della termostatazione delle vasche adibite al processo di fermentazione anaerobica, pari a complessivi 995 MWh/anno (15 % della producibilità termica media impegnata, pari a 6.430 MWh/anno - Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306);

6.   di confermare in capo alla “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” (CUAA 00306170275), con sede legale in via Masotto, n. 35 – 36025 Noventa Vicentina (VI) e operativa (sede impianto) in via Cà Turcata – Comune di San Donà di Piave (VE), l’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio delle opere, impianti ed attrezzature elencati nei precedenti punti 2., 3. 4. e 5. su terreni censiti in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 64, mappale n. 306 e foglio n. 66, mappali nn. 253, 301 e 303, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 548450 del 23 novembre 2011, n. 1434 del 2 gennaio 2012, n. 26393 del 18 gennaio 2012, n. 54858 del 3 marzo 2012, n. 113993 del 9 marzo 2012, n. 157194 del 3 aprile 2012, n. 4556 del 5 gennaio 2017, n. 40253 del 3 febbraio 2017, n. 49921 del 7 febbraio 2017, n. 139134 del 6 aprile 2017, n. 181215 del 9 maggio 2017, n. 381342 del 13 settembre 2017, n. 57336 dell’8 febbraio 2021, n. 163396 del 9 aprile 2021;

7.   di confermare, altresì, il punto 8. del dispositivo della deliberazione della Giunta Regionale n. 1028 del 25 giugno 2012 con il quale è stata autorizzata in capo alla società, “Enel Divisione Infrastrutture e Reti – Macroarea Territoriale NordEst/Sviluppo Rete Triveneto”, ora “e-distribuzione SpA” (CUAA 05779711000), con sede legale in Roma, via Ombrone, n. 2, la costruzione e l’esercizio di un tronco di linea elettrica (impianto di rete) connesso con la rete di distribuzione nazionale dell’energia elettrica così definito: tratto di linea a media tensione 10.000V in cavo sotterraneo per l’allacciamento alla nuova cabina di consegna e distribuzione MT/BT, denominata “Biogas Casalta” in derivazione dalla linea MT sotterranea esistente denominata “San Donà Industrie”, ubicato in Comune di San Donà di Piave (VE), foglio 66, mappali nn. 253 e 261, il cui progetto è allegato alle note protocollo n. 548450 del 23 novembre 2011, n. 157194 del 3 aprile 2012, n. 201884 del 2 maggio 2012;

8.   di revocare, giusto quanto espresso in premessa, l’autorizzazione all’installazione e all’esercizio del gruppo ORC di cui al punto 4. del dispositivo della DGR n. 1028 del 25 giugno 2012;

9.   di approvare l’allegato A al presente provvedimento – in sostituzione dell’allegato “A” approvato al punto 9. del dispositivo deliberazione della Giunta Regionale n. 1028 del 25 giugno 2012 – che ne costituisce parte integrante e sostanziale –  nell’ambito del quale sono riportate le prescrizioni, di ordine tecnico e amministrativo, per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere di cui ai precedenti punti 2., 3., 4., 5., e 7.;

10.  di comunicare, alla “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.” e alle Amministrazioni ed Enti pubblici, Concessionari e Gestori di servizi pubblici interessati, la conclusione del procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della modifica e integrazione dell’autorizzazione unica – DGR n. 1028 del 25 giugno 2012;

11.  di dare atto, per le motivazioni esposte in premessa, stante le intervenute variazioni progettuali, del venir meno dell’efficacia della deliberazione della Giunta regionale n. 1033 del 4 luglio 2017 inerente la precedente variante alla costruzione e alla modifica dell’esercizio dell’impianto di produzione di energia alimentato a biogas assentito alla medesima Società agricola;

12.  di dare atto, altresì, che gli effetti della deliberazione della Giunta regionale n. 1033 del 4 luglio 2017, cessano a seguito dell’approvazione del presente provvedimento;

13.  di confermare il punto 11. del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 2117 del 19 dicembre 2017, con il quale era stata approvata, in occasione del subentro nella titolarità dell’autorizzazione unica alla “Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.”, l’elevazione dell’importo di perizia a euro 248.065,89 (euro duecentoquarantottomilasessantacin-que/89), quale ammontare necessario per i lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti ai precedenti punti 2., 3., 4. e 5., nonché per il ripristino ex-ante delle aree catastali interessate;

14.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

15.  di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

16.  di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;

17.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione

(seguono allegati)

Dgr_599_21_AllegatoA_448438.pdf

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