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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 70 del 25 maggio 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 607 del 11 maggio 2021

Modifica della classificazione per i molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV) prevista dalla DGR 200/2021.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si ridefinisce la classificazione degli ambiti di produzione dei MBV prevista dalla DGR 200/2021 prevedendo:

  1. lo stato “iniziale” per l’allevamento di ostrica concava (Crassostrea gigas) in ambito 19L019, già classificato per altre specie di bivalvi;
  2. la raccolta da banco naturale di ostrica concava (Crassostrea gigas) in ambito 14L009, già classificato per altre specie di bivalvi;
  3. la classificazione definitiva dell’ambito 13L002 in classe sanitaria B per le specie di MBV Ruditapes philippinarum e Ruditapes decussatus;

Il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

La molluschicoltura rappresenta la principale produzione italiana di prodotti ittici. Il Veneto è una delle Regioni italiane in cui è più diffusa la raccolta e la commercializzazione di MBV. Tale attività nel Veneto vanta, infatti, una lunga tradizione e conta su volumi di produzione elevati, che rappresentano circa  un terzo della produzione a livello nazionale.

La disciplina degli aspetti igienici della produzione, della raccolta, della commercializzazione e del controllo degli alimenti, al fine di garantirne la salubrità a tutela della salute dei consumatori, è stabilita dalla normativa a livello comunitario. In particolare: Reg. (CE) n. 852 del 29 aprile 2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari;  Reg. (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 relativo a specifiche norme in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Reg. (CE) 2017/625 (che ha abrogato il Reg. (CE) 854/2004 e il Reg. (CE) 882/2004) che ha recentemente innovato la  disciplina  dei “controlli ufficiali” svolti dalle Autorità competenti, intesi a verificare la conformità alla normativa in materia, fra le altre, degli alimenti, stabilendo un quadro legislativo unico per l’organizzazione dei citati “controlli ufficiali”.

Per quanto attiene alla tematica delle zone di produzione, la Giunta regionale del Veneto con DGR n. 200/2021 ha provveduto a ridefinire gli ambiti delle zone di produzione, di raccolta e di stabulazione dei MBV in ambito marino, provvedendo alla riclassificazione, per il triennio 2018-2020, delle zone di produzione, raccolta e stabulazione medesime.

Ciò premesso, va ulteriormente precisato che in data 10/02/2021, con prot. n. 13185, è pervenuta alla competente struttura regionale la relazione sanitaria/ambientale, e relativa proposta di allevamento di ostrica concava (Crassostrea gigas) in ambito di monitoraggio 19L019 (Laguna di Marinetta Est), da parte dei Servizi Veterinari dell’Azienda U.L.S.S. n. 5 Polesana.

Dalla lettura della predetta proposta dell’Azienda U.L.S.S. 5 Polesana si evince che:

  • l’ambito 19L019 (Laguna di Marinetta Est) risulta già classificato di tipo “B” per la raccolta di vongole veraci (R. philippinarum);
  • l’ambito 19L019 confina ed è circondato da ambiti da tempo classificati di tipo “B”;
  • l’indagine sanitaria preliminare esclude fonti inquinanti che possano verosimilmente rendere inapplicabile una classificazione di tipo “B”;
  • le analisi microbiologiche preliminari svolte (6 analisi svolte in tre mesi) relativamente a contaminanti fecali (E. coli e Salmonella), propendono per una classificazione di tipo “B”;
  • non è stato necessario identificare un ulteriore punto fisso di campionamento per la valutazione di E. coli rispetto a quello già precedentemente identificato per la raccolta di vongole veraci;
  • le analisi chimiche e chimico-biologiche (metalli pesanti, biotossine algali, fitoplancton, radioattività, Diossina/ PCB e PCB ndl, IPA) sono compatibili nel garantire la sicurezza igienico-sanitaria del prodotto ai sensi della vigente normativa.

Va ulteriormente precisato che in data 21/04/2021, con prot. 0066041, è pervenuta alla competente struttura regionale  la relazione sanitaria/ambientale relativa alla proposta di raccolta di ostrica concava (Crassostrea gigas) in banco naturale sito nell’ambito di monitoraggio 14L009, da parte dei Servizi Veterinari dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Veneziana.

Dalla lettura della suddetta proposta si evince che:

  • l’ambito 14L009 risulta già classificato di tipo “B” per la raccolta di vongole veraci (R. philippinarum) e cuori (Cerastoderma spp.);
  • in base ai dati storici, confermati dalla bibliografia scientifica internazionale, la capacità di accumulo di E. coli da parte di ostrica concava non risulta essere superiore a quella delle specie per cui l’ambito 14L009 è già classificato e, pertanto, possono essere considerate come indicatrici;
  • non è stato necessario identificare un ulteriore punto fisso di campionamento per la valutazione di E. coli rispetto a quello già precedentemente identificato per la raccolta di vongole veraci;
  • le analisi chimiche (metalli pesanti) eseguite per la tendenza di bio-accumulare, in particolare il cadmio da parte di ostrica concava, sono risultate favorevoli.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto si propone di accogliere la proposta di classificazione “iniziale”, in categoria “B”, dell’ambito 19L019 relativamente all’allevamento di ostrica concava (C. gigas) avanzata dall’Azienda U.L.S.S. 5 Polesana, dato atto che le Linee Guida della Commissione Europea in materia per la classificazione microbiologica dei MBV, edizione 2017, (così come confermato da quelle Cefas, a cui la Guida stessa rinvia, “Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas – Guide to Good Practice: Technical Application” edizione 6, gennaio 2017), prevedono tale possibilità qualora l’indagine sanitaria abbia escluso la presenza di significative fonti di inquinamento sulla base dei risultati analitici favorevoli per E. Coli di n. 6 campionamenti eseguiti nell’arco di tre mesi, con un intervallo fra due campionamenti non inferiore ad una settimana.

La classificazione “iniziale” potrà essere confermata (accertata secondo le Linee Guida succitate) nel caso in cui i campionamenti per E. coli, eseguiti con i medesimi requisiti temporali, nei successivi tre mesi, diano esito favorevole, a conferma della classe sanitaria di tipo “B”. Dato atto che il periodo invernale è poco piovoso, si autorizza a considerare utili anche i mesi primaverili successivi, più idonei allo scopo. Qualora tali analisi dessero esito negativo, sia per il superamento dei limiti previsti per la classe “B”, sia perché peggiori (relativi alla classe “C” o ad indicare la impossibilità di classificazione, in quanto vietata, per valori superiori), la classificazione “provvisoria” verrà revocata.

Si propone inoltre di accogliere la proposta di raccolta di ostrica concava (C. gigas) da banco naturale sito in ambito di monitoraggio 14L009 di categoria “B” avanzata dall’Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima.

Infine, va ricordato che con la citata DGR n. 200/2021 è stata stabilita la classificazione a stato “iniziale” dell’Ambito 13L002. A tal riguardo il Servizio Veterinario dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima, con nota n. 044032 del 15 marzo 2021, ha comunicato il termine del programma di campionamento previsto dalla DGRV 870/2011. L’esito dei controlli è risultato conforme alla normativa, nel rispetto dei parametri identificativi per la classe “B” per le specie di MBV Ruditapes philippinarum e Ruditapes decussatus (vongole veraci).

 Le risultanze di tutto quanto sopra appena esposto comportano, pertanto, una necessaria modifica dell’Allegato B della più volte citata DGR 200/2021.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Reg. (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO  il Regolamento (CE) n. 853/2004 e s.m.i. che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO  il Regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i. che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO Il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 2019/624 recante nome specifiche per l’esecuzione di alcuni controlli ufficiali in conformità al Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’ esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTE la “Guida comunitaria ai principi di buone pratiche per la classificazione e il monitoraggio microbiologico delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi in riferimento al Regolamento 854/2004” della Comunità Europea - edizione 3 gennaio 2017 e le Linee guida Cefas  “Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas - Guide to Good Practice: Technical Application” edizione gennaio 2017;

VISTE le Linee Guida Cefas “Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas - Guide to Good Practice: Technical Application” edizione gennaio 2017;

VISTA l’Intesa Stato Regioni rep. Atti  n. 79/CSR dell’8 luglio 2010, recepita, con integrazioni,  dalla DGR n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"” e s.m.i.;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la L.R.  n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero” e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.;

VISTO  il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 20 gennaio 2017 ad oggetto: “Organizzazione dell'Area Sanità e Sociale. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con legge regionale 17 maggio 2016, n. 14”;

VISTA la DGR  n. 2432 dell’1 agosto 2006 “Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche. Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa”;

VISTA la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 “ Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la DGR n. 391 del 31 marzo 2015 relativa alla pianificazione dei controlli da svolgere nel territorio di competenza regionale in applicazione al Piano Nazionale Integrato (PNI 2015-2018 ) per il quadriennio 2015-2018;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 0038080-P-06/10/2016 “Applicazione del Regolamento (UE) 2015/2285 e utilizzo del sistema informatico nazionale SINVSA per i molluschi bivalvi”;

VISTA la DGR n. 1722 del 17 novembre 2018 “Molluschi bivalvi vivi destinati all’immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-2017 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione.    Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili delle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21 giugno 2011, n. 870”;

VISTA la DGR n. 200 del 24 febbraio 2021 “Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019”;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di classificare  a stato “iniziale” in categoria “B”, per i motivi e in conformità alla disciplina illustrati nelle premesse, per l’allevamento di ostrica concava (Crassostrea gigas) nell’ambito 19L019, già classificato per altre specie di bivalvi;
  3. di classificare in categoria “B” il banco naturale di ostrica concava (Crassostrea gigas) in ambito 14L009, già classificato per altre specie di bivalvi;
  4. di inserire in maniera definitiva la classificazione dell’ambito 13L002 in classe sanitaria “B” per le specie di MBV Ruditapes philippinarum e Ruditapes decussatus;
  5. di dare atto che, conseguentemente, l’allegato “B” della DGR n. 200 del 24 febbraio 2021 deve intendersi integrato e modificato sulla base ed in conseguenza di quanto contenuto nei precedenti punti 2), 3) e 4);
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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