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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 601 del 11 maggio 2021
Autorizzazione Unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 3.139,56 kWp nel Comune di Venezia, in località Porto Marghera, ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387- Richiedente: Eni New Energy S.p.A.
Con il presente atto si autorizza Eni New Energy S.p.A. alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico) di potenza 3.139,56 kWp in Comune di Venezia nonché e-distribuzione SpA alla costruzione ed esercizio dell’impianto di rete per la connessione. Procedura di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003 e ss. mm e ii..
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
L'art. 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, prevede che la realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dei medesimi, siano soggetti ad un procedimento unico di autorizzazione, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii.
Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, entrato in vigore il 18 settembre 2010, sono state approvate le Linee Guida per il rilascio dell'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, già previste al comma 10, articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
Il successivo decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ha definito gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi ed il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari a dare attuazione alla Direttiva 2009/28/CE per il raggiungimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
La Giunta Regionale, con deliberazione dell'8 agosto 2008, n. 2204, ha approvato le prime disposizioni organizzative per il rilascio del citato titolo abilitativo (autorizzazione unica) alla costruzione ed esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Con DGR n. 2611 del 30 dicembre 2013, la Giunta Regionale ha attribuito all’allora Sezione Energia (ora Direzione Ricerca Innovazione ed Energia) la competenza in materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti fotovoltaici.
Con nota acquisita al prot. regionale n. 25755 in data 20 gennaio 2021, la Società Eni New Energy S.p.A. (ENE) ha presentato istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia da fonte rinnovabile della potenza di 3.139,56 kWp, da ubicarsi nel Comune di Venezia, in località Porto Marghera, versando altresì gli oneri istruttori previsti ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 5, della L.R. 18 marzo 2011, n. 7.
L’impianto occuperà gran parte della superficie del Lotto 12, interamente ubicato all’interno del Sito di Interesse Nazionale (SIN) di Porto Marghera, in proprietà di Eni Rewind S.p.A., in area classificata come “Ambito di risanamento ambientale”, denominata “Ex Ausidet”, per una superficie captante di circa 1,7 ha su circa 5,9 ha di superficie complessivamente occupata dall’impianto.
Il sedime interessato dall’intervento di installazione del campo fotovoltaico (impianto di produzione) è identificato sul catasto del Comune di Venezia – Località Porto Marghera al foglio 5, mappali 593, 882, 883, 22, mentre l’elettrodotto di collegamento interessa, sempre del foglio 5, la pertinenza demaniale di via Banchina dell’Azoto.
L’impianto fotovoltaico a terra di Eni New Energy S.p.A., così come presentato in istanza di autorizzazione, avrà le seguenti caratteristiche tecnico-costruttive:
Per quanto attiene alla Destinazione Urbanistica, il PRG classifica l’area di impianto come “Zona a servizi per le attività produttive (SP)”, nella porzione settentrionale, mentre come “Zona di trasformazione a porto commerciale (D1.3)” per la parte meridionale.
Dall’analisi della cartografia allegata ai principali piani urbanistici si rileva che l’area in progetto ricade all’interno del perimetro dei 300 m di rispetto della fascia costiera tutelata ai sensi dell’art. 142 comma 1 lettera a del D. Lgs. 42/2004. Essa è comunque ricompresa nella perimetrazione di un SIN (Sito di Interesse Nazionale, identificato secondo la Legge n° 426/1998 e definito con Decreto Ministeriale del 23/02/2000). Nel caso particolare, l’intervento rientra tra le opere e interventi di grande impegno territoriale, così come definite al Punto 4 dell’Allegato Tecnico del DPCM 12/12/2005, per i quali va comunque verificata la compatibilità paesaggistica.
Per la realizzazione dell’impianto Eni New Energy S.p.A. ha sottoscritto regolare contratto preliminare di concessione del diritto di superficie con Syndial Servizi Ambientali S.p.A. (ora EniRewind), proprietario dell’area; tale contratto sarà da trasformare in definitivo a valle dell’ottenimento dell’Autorizzazione Unica regionale.
Il tracciato di connessione dell’impianto sarà realizzato in conformità al preventivo di connessione Codice di rintracciabilità della richiesta 183657957, accettato da ENE rilasciato da e-distribuzione S.p.A., dove ENE dichiara di non avvalersi della facoltà di realizzare in proprio l'impianto di connessione.
L’impianto sarà collegato alla Rete tramite una cabina di consegna di nuova realizzazione (‘POD’) da collegarsi tramite un breve percorso in soluzione “entra-esce” su linea MT esistente (‘PROVVEDITORATO’), che corre parallela alla strada, uscente dalla cabina primaria AT/MT “P. MARGHERA”. Il collegamento tra la cabina di consegna POD e la cabina primaria AT/MT “P. MARGHERA”, avverrà tramite doppia linea MT (20 kV) in cavidotto interrato (per uno sviluppo complessivo di circa 30 m) che verrà posata su stesso scavo (asfalto).
Per quanto attiene alla disponibilità delle aree attraversate dall’elettrodotto di connessione, poiché esse sono di pertinenza demaniale, in via Banchina dell’Azoto, apposita Concessione Demaniale dovrà essere rilasciata da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico settentrionale – Porti di Venezia e Chioggia.
Il proponente ha dichiarato che l’intervento non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) ai sensi della DGR 3173/2006 e ss.mm. e ii., e tale aspetto è stato peraltro già valutato in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusasi con Decreto n. 856 del 05 ottobre 2020, con il quale il Direttore della Direzione Ambiente ha stabilito, con alcune prescrizioni, l’esclusione del progetto in oggetto dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della parte Seconda del D.Lgs 152/2006. Dell’adozione dello stesso Decreto è stata data notizia con nota prot. 428433 dell’8 ottobre 2020, dagli uffici competenti al richiedente e agli enti interessati.
Conseguentemente all’istanza, con nota protocollo n. 322266 del 25 gennaio 2021, il dell’U.O. Energia ha comunicato alla società Eni New Energy S.p.A. e agli Enti interessati l’avvio del procedimento di Autorizzazione Unica, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L. 241/1990 e ss.mm.ii, e ha indetto la Conferenza di Servizi in modalità semplificata asincrona ai sensi dell’articolo 14- bis della stessa L. 241/1990, con contestuale invito alle Amministrazioni, agli Enti e alle Società coinvolte nel procedimento ad esaminare il progetto per l’espressione del parere di competenza, notiziando anche le aziende confinanti al fine di adempiere alla prescrizione di cui al sopracitato DDR n. 856 del 5 ottobre 2020 del Direttore della Direzione Regionale Ambiente, ossia di valutare eventuali interferenze legate al progetto.
Il progetto e la documentazione correlata presentata dalla Società richiedente, Allegato A “Elaborati di progetto” in formato digitale al presente provvedimento di cui è parte integrante e sostanziale, sono stati pubblicati sul sito web dedicato della Regione del Veneto.
Con nota acquisita al prot. n.10770 dell’8 febbraio 2021, nel termine perentorio di 15 giorni stabilito dal comma 2, lettera b) del citato articolo 14-bis della L. 241/1990, ARPAV, Dipartimento Regionale Rischi Tecnologici e Fisici Unità Organizzativa Agenti Fisici Area EST ha richiesto alcuni chiarimenti e integrazioni in merito all’inquinamento elettromagnetico e luminoso, sospendendo i termini del procedimento fino all’acquisizione delle stesse; tale richiesta è stata trasmessa ad Eni New Energy S.p.A., con nota prot. n. 69277 del 15 febbraio 2021.
Alla richiesta di integrazioni la Società richiedente ha risposto con nota prot. n. 102512 del 04 marzo 2021.
In sede di Conferenza di Servizi sono stati acquisiti i seguenti pareri e determinazioni nei termini di legge, da parte delle Amministrazioni e dei soggetti coinvolti nel procedimento, ai sensi del comma 2, lettera c) del citato articolo 14-bis della L. 241/1990:
Nell'ambito della Conferenza di Servizi sono altresì pervenuti i seguenti pareri:
Successivamente all’acquisizione con nota prot. regionale n. 160402 dell’08 aprile 2021, del riscontro di Eni New Energy alla nota del Ministero della Transizione Ecologica, Divisione III – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale sopra citata, lo stesso Ministero ha espresso parere favorevole, non ravvisando motivi ostativi al rilascio dell’autorizzazione in oggetto, fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni contenute all’interno delle certificazioni rilasciate dalla Città Metropolitana di Venezia.
Sono stati altresì assunti agli atti della Conferenza di Servizi il decreto n. 856 del 05 ottobre 2020 del Direttore della Direzione Ambiente di esclusione del progetto di cui trattasi dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III della Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e i pareri e le prescrizioni ivi richiamate, tra i quali quello della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna n. Cl. 34.28.10/24/2020 e quello del Comune di Venezia, Direzione Progetti Strategici, Ambientali e Politiche Internazionali e di Sviluppo - Settore Progetti Strategici e Ambiente - Servizio Valutazione Sviluppo Territorio.
I succitati pareri, parte integrante del Verbale della Conferenza di Servizi (Allegato B), nonché quelli che contengono prescrizioni ed altre condizioni a carico di Eni New Energy S.p.A. devono ritenersi obbligatori, vincolanti e sono espressamente richiamati nel presente atto all’interno dell’Allegato C “Prescrizioni”.
Con nota prot. n. 169298 del 13 aprile 2021 il Direttore dell’U.O. Energia ha comunicato la chiusura positiva della Conferenza dei Servizi indetta in data 25 gennaio 2021, in forma semplificata e modalità asincrona, trasmettendo il relativo Verbale, alle Amministrazioni, agli Enti ed alle Società invitate a partecipare.
Per quanto riguarda i soggetti che, invitati alla Conferenza dei servizi, non hanno esplicitamente espresso parere si dà atto che, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 4 della L. 241/1990, la mancata comunicazione, da parte delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, della determinazione entro il termine di cui al comma 2, lettera c), equivale ad assenso senza condizioni.
In relazione al parere del Comune di Venezia (VE), Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile sopra citato, la Conferenza di Servizi ha disposto che, alla luce della necessità di procedere con l’adozione di una variante urbanistica al vigente Piano degli Interventi comunale, Eni New Energy si accordasse con il Comune di Venezia al fine di definire gli elaborati di variante da allegare alla documentazione di progetto da sottoporre ad Autorizzazione Unica entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento del verbale, dando atto che ai sensi dell’art. 12, comma 3 del D.Lgs 387/2003, l’Autorizzazione Unica “costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico", per effetto della dichiarazione di pubblica utilità dell’intervento.
Con nota acquisita al prot. regionale n.183467 in data 22 aprile 2021, il Comune di Venezia (VE), Area Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ha trasmesso l’elaborato “VPI_ENI_FTV.pdf”, costituito dalla Tavola “Piano Regolatore Comunale, Variante al Piano degli Interventi, ai sensi dell’art.18 della L.R. 11/2004, relativa all’impianto di ENI”(Allegato D), regolando tale trasformazione con la norma espressa nella nota stessa: l’area oggetto di variante al Piano degli Interventi viene riclassificata da ZTO Sp “Zona a servizi per le attività produttive” a ZTO D1.3 “Zona di trasformazione a porto commerciale” disciplinata dall’art. 28 delle NTA della VPRG per Porto Marghera. L’articolo 28 delle NTA dispone che “..La trasformazione a porto commerciale deve essere disciplinata da S.U.A. di iniziativa pubblica” … e che all’interno di detta area possono essere insediati altresì impianti tecnologici quali appunto quelli legati alla produzione e distribuzione dell’energia. L’area D1.3 oggetto di intervento sarà deputata a insediare esclusivamente l’impianto fotovoltaico oggetto del procedimento in oggetto.
Con nota acquisita al prot. 203960 del 04 maggio 2021, “Parere Soprintendenza” (Allegato E), la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna ha espresso parere favorevole all’autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del Codice, in quanto l'intervento nel suo complesso risulta compatibile con le disposizioni contenute nel vincolo di cui all'art. 142 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42 – Parte Terza e nel DM 1 agosto 1985 – avente oggetto: Dichiarazione di notevole interesse pubblico riguardante l'ecosistema della laguna veneziana, a condizione che:
siano previste opere di mitigazione e/o minimizzazione dell’impatto visivo dell’impianto in argomento lungo tutto il perimetro dell’area, in particolare sul lato verso il canale Ovest da cui sarà maggiormente visibile, di fatto confermando il parere già espresso in fase di Screening VIA, con nota prot. Cl. 34.28.10/24/2020, registrato al prot. regionale n. 208803 del 27 maggio 2020.
Preso atto che la struttura competente ha provveduto alle verifiche necessarie in materia di antimafia, ai sensi dell’art. art. 83 comma 3, e dell’art.89 del D.Lgs. 159/2011, acquisendo con prot. 299830 in data 29 luglio 2020 la dichiarazione circa il controllo da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico di ENI S.p.A., dal momento che Eni New Energy S.p.A. risulta a sua volta controllata e partecipata da ENI S.p.A. Alla luce dell’istruttoria condotta sulla documentazione agli atti, viste le determinazioni delle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi, dando atto della necessità di rilasciare l’Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs 42/2004, sulla base del parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per il Comune di Venezia e laguna di cui alla nota acquisita al prot. 203960 in data 04 maggio 2021 (Allegato E), assunto altresì che alcuni pareri e prescrizioni sono già stati espressi nel procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A., considerato che non risultano elementi ostativi al progetto di costruzione delle opere in argomento così come presentato dal richiedente, la struttura competente propone di autorizzare Eni New Energy S.p.A. alla costruzione e all’esercizio dell’impianto fotovoltaico della potenza di 3.139,56 kWp nel comune di Venezia, foglio 5, mappali 593, 882, 883,22 e in via Banchina dell’Azoto, in conformità alla richiesta presentata in data 20 gennaio 2021 e agli elaborati di progetto di cui all’Allegato A, in formato digitale, procedendo contestualmente ad autorizzare e-distribuzione S.p.A. alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni ed indicazioni risultanti dalla fase istruttoria di cui all’Allegato C “Prescrizioni”, parte integrante e sostanziale del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. e ii;
VISTO il DPR 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
VISTO il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;
VISTO il D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE" e ss.mm. e ii.;
VISTO il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
VISTA la L. 11 settembre 2020, n. 120 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;
VISTO l’articolo 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 26 della Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 45;
VISTO il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020 e dal Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 in materia di garanzie per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 615 dell’8 maggio 2018 sulle procedure di dettaglio per la messa in pristino dei luoghi interessati da impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1064 del 31 luglio 2018 sulle Linee guida in materia di Conferenza di Servizi a seguito del Decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante "Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'art. 2 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
VISTO il Verbale della Conferenza di servizi (Allegato B) che fa parte integrante al presente atto;
delibera
Allegati (omissis)
(seguono allegati)
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