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Materia: Bonifica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 220 del 02 marzo 2021
Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20, comma 1. Fondo regionale di rotazione a favore degli Enti locali per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati.
Approvazione del Bando che individua, per l’annualità 2021, le modalità di assegnazione di risorse di cui al fondo di rotazione previsto dall’art. 20, comma 1, della L.R. 12/01/2009, n. 1.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
L’articolo 20, comma 1, della Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, Finanziaria per l’esercizio 2009, prevede l’istituzione di un “fondo di rotazione per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati”, destinato agli enti locali, per il sostegno degli interventi di loro competenza, previsti dall’art. 242, della Parte IV, del D.lgs. 03.04.2006, n. 152, e ss.mm.ii..
Le modalità e i criteri per l’erogazione dei contributi, nonché la definizione delle modalità di rimborso dei contributi di cui al fondo di rotazione, sono demandati ad apposita deliberazione della Giunta regionale, come previsto dall’art. 20, comma 3, della L.R. 1/2009.
Con riferimento alla norma sopra richiamata, in attesa dell’organico aggiornamento del Piano di Bonifica delle aree inquinate, redatto secondo le indicazioni contenute nell’ex art. 17, del D.lgs. 05.02.1997, n. 22, si ritiene di garantire comunque una rapida ed efficace azione di supporto agli Enti locali territoriali che si trovino ad affrontare impellenti e sopravvenute criticità ambientali, anche se non ricomprese negli strumenti di pianificazione e programmazione di cui sopra e che richiedano interventi di bonifica e/o messa in sicurezza di contenuta entità, definendo nell’importo di euro 200.000,00, per intervento e/o Amministrazione richiedente, la soglia massima della somma assegnabile. Sulla scorta della positiva esperienza maturata negli scorsi anni, la competente struttura regionale ha quindi predisposto il bando che si riporta in allegato (Allegato A) teso a definire i potenziali beneficiari, le tipologie di intervento finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare nonché i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie.
Gli interventi candidati al finanziamento in parola potranno riguardare sia aree di proprietà degli Enti Pubblici, ove gli stessi siano chiamati a provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 242 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sia aree private ove l’Amministrazione territorialmente competente intervenga in sostituzione e in danno del soggetto obbligato inadempiente, ai sensi, rispettivamente, dell’art. 250 e dell’art. 192 del sopraccitato decreto legislativo.
A valere su tale fondo di rotazione potranno essere concessi prestiti, in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi, per la durata massima di anni quindici, fino al cento per cento (100%) della spesa ritenuta ammissibile, nel limite del sopra citato massimale di euro 200.000,00.
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 20 comma 1 della L.R. 1/2009, ammontanti, per l’esercizio 2021, ad € 1.000.000,00, si prevede di far fronte con le risorse allocate sul capitolo 103875 “Fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati – concessione crediti di medio-lungo termine (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)”, del bilancio di previsione 2021, mentre le quote di rimborso saranno introitate sul capitolo 100431 “Recupero delle anticipazioni finanziarie concesse sul fondo regionale di rotazione per interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati (art. 20, c. 1, L.R. 12/01/2009, n. 1)”.
Per le finalità del bando, è stato altresì predisposto uno schema di convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’Amministrazione assegnataria del Fondo di rotazione, che si riporta in allegato (Allegato B).
La somma di euro 1.000.000,00, disponibile sul capitolo 103875 del Bilancio di previsione per la corrente annualità, sarà impegnata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Ambiente, una volta evasa l’istruttoria prevista nel Bando, secondo le modalità ivi stabilite e saranno individuate pertanto le corrispondenti Amministrazioni beneficiarie sulla base dei criteri generali indicati nell’allegato bando (Allegato A).
Le strutture interessate potranno presentare la richiesta di contributo all’Amministrazione regionale, secondo le modalità descritte nel Bando stesso, entro e non oltre il termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 (parte IV) ed in particolare l’articolo 242 e seguenti, come modificato dal D.Lgs. 29 gennaio 2008, n. 4;
VISTA la L.R. 12 gennaio 2009, n. 1, articolo 20, comma 1;
VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali approvato con D.C.R. n. 30 del 29/04/2015;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la DGR n. 493 del 21/04/2020;
VISTO l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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