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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 33 del 05 marzo 2021


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 24 febbraio 2021

Molluschi bivalvi vivi destinati all'immissione in commercio (MBV): definizione dei nuovi ambiti di produzione e riclassificazione triennale 2018-2020 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Classificazione a stato "iniziale" ambito 13L002 - specie: Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum (vongola verace). Modifica DGR n. 475 del 23 aprile 2019.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si ridefiniscono gli ambiti delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei MBV in ambito marino, provvedendo alla riclassificazione, per il triennio 2018-2020, delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dei MBV, stabilendo, infine, la classificazione a stato “iniziale” dell’Ambito 13L002, attualmente non classificato, con relativa modifica della DGR n. 475/2019. Il presente provvedimento non comporta spese per il bilancio regionale.

L'Assessore Manuela Lanzarin, di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari, riferisce quanto segue.

 La molluschicoltura rappresenta la principale produzione italiana di prodotti ittici. Il Veneto è una delle Regioni italiane in cui è più diffusa la raccolta e la commercializzazione di MBV. Tale attività nel Veneto vanta una lunga tradizione e conta su volumi di produzione elevati, che rappresentano circa un terzo della produzione a livello nazionale.

 La disciplina degli aspetti igienici della produzione, della raccolta, della commercializzazione e del controllo degli alimenti, al fine di garantirne la salubrità a tutela della salute dei consumatori, è stabilita dalla normativa comunitaria. In particolare: Reg. (CE) n. 852 del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari; Reg. (CE) n. 853 del 29 aprile 2004 che detta norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; Reg. (CE) 2017/625 (che ha abrogato il Reg. (CE) 854/2004 e il Reg. (CE) 882/2004) il quale ha recentemente innovato la disciplina dei “controlli ufficiali” svolti dalle Autorità competenti, intesi a verificare la conformità alla normativa in materia, fra le altre, degli alimenti, stabilendo un quadro legislativo unico per l’organizzazione dei citati “controlli ufficiali”.

 Per quanto attiene alle zone di produzione, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2432 dell’1/08/2006 aveva, tra l’altro, stabilito la ripartizione delle acque lagunari e marine in poligoni, denominati “ambiti di monitoraggio”, in ciascuno dei quali sono classificate le specie di molluschi in esse presenti, sia come banchi naturali, sia in forma di allevamenti, gestite da imprese. Ciascun ambito è identificato, convenzionalmente, da codifica alfanumerica, con numerazione progressiva per Azienda ULSS di competenza. Il predetto provvedimento deliberativo forniva, altresì, la rappresentazione cartografica della loro delimitazione geografica, mantenuta costantemente aggiornata.

 Nel corso degli anni si è manifestata la necessità di una nuova definizione dei citati ambiti, soprattutto di quelli marini. In tal senso si sono espresse anche le rappresentanze delle categorie professionali coinvolte, le cui istanze sono state oggetto di una approfondita disamina tra i rappresentanti dei Servizi Veterinari locali e regionali, nonché dell’IZS delle Venezie.

 Premesso quanto precede, si è ritenuto opportuno modificare gli ambiti a mare allo scopo, da un lato, di assecondare le esigenze del mondo produttivo, dall’altro di razionalizzare i controlli eseguiti dai Servizi Veterinari Territoriali tenuto conto che, sulla base dello storico dei controlli eseguiti, agli atti della U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, non sono stati individuati rischi per il consumatore connessi con la definizione dei nuovi ambiti in argomento.

 Le mappe e le coordinate geografiche che identificano i nuovi ambiti sono riportate nell’Allegato A al presente provvedimento, costituente parte integrante dello stesso.

 In ragione delle modifiche degli ambiti proposte, considerato che le attività di monitoraggio delle zone classificate di produzione e stabulazione attraverso l’esecuzione dei controlli ufficiali da parte delle Autorità Competenti Locali (ACL) devono essere conformi a quanto prescritto negli artt. 57, 58, 59, 60 e segg. del Reg. (UE) 2017/627, le ACL assicureranno quanto previsto dalla normativa europea citata con riferimento anche alla individuazione dei punti fissi di campionamento.

 Riguardo, poi, ai requisiti che devono essere propri dei MBV destinati all’immissione in commercio, va ricordato che il Regolamento (UE) di Esecuzione n. 2019/627 ha riproposto quanto già disposto dal Reg. (CE) 854/2004 e dal Reg. (UE) 2017/625. In particolare i MBV destinati all’immissione sul mercato devono essere raccolti da zone classificate sotto il profilo sanitario dall’Autorità competente, che delimita anche i confini delle zone stesse.

 Sulla base delle attività di controllo eseguite nel triennio 2018-2020 dai Servizi Veterinari Territoriali, le cui relazioni sono agli atti della U.O. Veterinaria e Sicurezza Alimentare, si è proceduto alla riclassificazione degli ambiti lagunari e alla classificazione dei nuovi ambiti in tre categorie e l’Allegato B al presente provvedimento, parte integrante dello stesso, riporta la nuova classificazione.

 Si ritiene poi di dover precisare che il Servizio Veterinario della Azienda ULSS 3 Serenissima ha richiesto alla competente struttura regionale la classificazione sanitaria in classe B dell’Ambito 13L002 per le specie di MBV Ruditapes philippinarum e Ruditapes decussatus (vongole veraci) ad esito del procedimento avviato su richiesta di classificazione avanzata dall’Ente San Servolo Servizi s.r.l. (società in house della Città metropolitana di Venezia, che riunisce numerosi pescatori, sub-concessionari), interessata alla verifica, da parte dell’ACL, dei requisiti per la classificazione sanitaria, finalizzata alla regolare raccolta di tali molluschi presenti in banchi naturali, anche in dimensione di taglia commerciale.

 A tal riguardo si rappresenta che l’ambito 13L002 in argomento, originariamente già classificato dal 2006, è stato oggetto di declassificazione allo stato attuale di “non classificato” nel 2018 (con Decreto Dirigenziale n. 38 del 21 maggio 2018) in quanto, non essendo sottoposto ad attività di raccolta dei molluschi per fini commerciali, non è stato oggetto del monitoraggio normalmente eseguito attraverso i controlli ufficiali cui sono sottoposti gli ambiti classificati da parte dell’Autorità competente locale.

 Come precisato dalla Azienda ULSS 3 Serenissima, tale ambito non è interessato da fonti di inquinamento umane ed animali che possono aver impatto sull’attività di pesca; anzi, la tendenza della modifica delle caratteristiche dell’area è indirizzata alla valorizzazione della stessa dal punto di vista naturalistico per effetto della progressiva scomparsa degli insediamenti industriali e zootecnici prospicienti l’area, con particolare riferimento alla zona industriale di Marghera (VE), nei confronti della quale l’ambito sfrutta una sorta di protezione naturale costituita dalle casse di colmata. Originariamente destinate alla creazione di una nuova zona industriale, “le casse di colmata” oggi sono inutilizzate dal punto di vista produttivo e rappresentano dei biotopi di grande importanza, soprattutto per la presenza di rare specie di uccelli. La loro presenza non ha, dunque, ricadute negative sulle caratteristiche sanitarie dell’ambito in oggetto; fungono inoltre da barriera protettiva verso il Canale dei Petroli, l’area industriale di Marghera (VE) e la zona lagunare circostante Venezia. Parte degli spazi acquei che circondano le “casse di colmata” sono individuate come aree nursery per la raccolta di seme del genere Ruditapes (ossia vongole di taglia inferiore a quella commerciale, utilizzate per la “semina” in aree destinate alla crescita fino a taglia commerciale), gestite dall’Ente “San Servolo s.r.l.”. Va evidenziato, altresì, che nel corso del mese di dicembre 2019 l’Azienda ULSS 3 Serenissima aveva effettuato nel medesimo ambito 13L002, su richiesta e con oneri a carico della predetta società committente, campionamenti su cui ARPAV aveva, poi, eseguito analisi per la ricerca di Diossine, Furani, PCB diossina e simili. L’esito di tali analisi, di cui ai rapporti di prova ARPAV agli atti, aveva evidenziato valori nei limiti prescritti dalle norme.

 Ciò tutto premesso, si propone di accogliere la proposta di classificazione a stato “iniziale” dell’ambito 13L002 avanzata dall’Azienda ULSS 3 Serenissima, dato atto che le Linee Guida della Commissione Europea in materia e i principi di Buona Pratica per la classificazione microbiologica dei MBV, edizione 2017, (così come confermato da quelle Cefas, a cui la Guida stessa rinvia, “MicrobiologicalMonitoring of Bivalve MolluscHarvestingAreas – Guide to GoodPractice: Technical Application” edizione 6, gennaio 2017), prevedono tale possibilità qualora l’indagine sanitaria abbia escluso la presenza di significative fonti di inquinamento sulla base dei risultati analitici favorevoli per E. Coli di n. 6 campionamenti eseguiti nell’arco di tre mesi, con un intervallo fra due campionamenti non inferiore ad una settimana.

 La classificazione a stato “iniziale” potrà essere confermata (accertata secondo le Linee Guida succitate) nel caso in cui i campionamenti per E. coli, eseguiti con i medesimi requisiti temporali, nei successivi tre mesi, diano esito favorevole, a conferma della classe sanitaria B. Qualora tali analisi dessero esito negativo, sia per il superamento dei limiti previsti per la classe B, sia perché peggiori (relativi alla classe C o ad indicare la impossibilità di classificazione, in quanto vietata, per valori superiori), la classificazione a stato “iniziale” verrà revocata. Si propone, a tal specifico riguardo, che il Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria provveda con proprio atto, su richiesta documentata dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, alla definizione della classificazione sanitaria di tipo B o alla sua revoca.

 Le risultanze di quanto sopra appena esposto, unitamente agli esiti della riclassificazione triennale 2018-2020, sono riportate nel precitato Allegato B al presente provvedimento, parte integrante dello stesso, che si propone di adottare a parziale modifica della DGR n. 475/2019, sostituendone il relativo Allegato A.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme sull’igiene dei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 853/ 2004 e s.m.i. che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO il Regolamento (CE) n. 2073/2005 e s.m.i. che stabilisce i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1881/2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2017/625 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della Legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (Regolamento sui controlli ufficiali);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2019/624 recante nome specifiche per l’esecuzione di alcuni controlli ufficiali in conformità al Regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 2019/627 che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’ esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

VISTE la “Guida comunitaria ai principi di buone pratiche per la classificazione e il monitoraggio microbiologico delle zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi in riferimento al Regolamento 854/2004” della Comunità Europea - edizione 3 gennaio 2017 e le Linee guida Cefas “Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas - Guide to Good Practice: Technical Application” edizione gennaio 2017;

VISTE le Linee Guida Cefas “Microbiological Monitoring of Bivalve Mollusc Harvesting Areas - Guide to Good Practice: Technical Application” edizione gennaio 2017;

VISTA l’Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 79/CSR dell’8 luglio 2010, recepita, con integrazioni, dalla DGR n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTO il Decreto 22 settembre 2017 Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali “Attribuzione delle denominazioni in lingua italiana delle specie ittiche di interesse commerciale”;

VISTA la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 “Legge Regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"” e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, modificata dalla L.R. 30 dicembre 2016, n. 30, di istituzione di “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero” e di individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende U.L.S.S.;

VISTA la DGR n. 2432 dell’1 agosto 2006 “Molluschi bivalvi vivi: DGRV n. 3366/2004 e sue integrazioni e modifiche. Approvazione progetto molluschicoltura anni 2006-2008; approvazione Linee guida regionali di riordino del sistema di sorveglianza igienico sanitaria e avvio del sistema informativo territoriale Geomolluschi. Impegno di spesa”;

VISTA la DGR n. 870 del 21 giugno 2011 “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) 853/2004 nel settore dei molluschi bivalvi”;

VISTA la DGR n. 391 del 31 marzo 2015 relativa alla pianificazione dei controlli da svolgere nel territorio di competenza regionale in applicazione al Piano Nazionale Integrato (PNI 2015-2018 ) per il quadriennio 2015-2018;

VISTA la nota del Ministero della Salute prot. 0038080-P-06/10/2016 “Applicazione del Regolamento (UE) 2015/2285 e utilizzo del sistema informatico nazionale SINVSA per i molluschi bivalvi”;

VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione Amministrativa della Giunta Regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della L.R. n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla L.R. 17 maggio 2014, n. 14” con la quale è stata istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 150 del 29 dicembre 2016, ad oggetto “Organizzazione dell’Area Sanità e Sociale. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 come modificata con Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 14”;

VISTA la DGR n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n. 54/2012 e s.m.i..”;

VISTA la DGR n. 1722 del 17 novembre 2018 “Molluschi bivalvi vivi destinati all’immissione in commercio: riclassificazione triennale 2015-2017 delle zone di produzione, raccolta e stabulazione. Procedure di campionamento per la ricerca di biotossine algali nei mitili delle zone di produzione classificate: integrazione DGR 21 giugno 2011, n. 870”;

VISTA la DGR n. 475 del 23 aprile 2019 “Molluschi bivalvi vivi destinati al commercio per il consumo umano. Classificazione sanitaria della nuova specie Crassostrea gigas nell’ambito di monitoraggio 19L047 (Sacca Scardovari Nord Ovest). Riclassificazione sanitaria della specie Mytilus galloprovincialis nell’ambito di monitoraggio 12M003 (Laguna di Venezia). Sostituzione Allegato A alla DGR n. 1722 del 19/11/2018 relativo alla classificazione, per ambito di monitoraggio, delle zone di produzione e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al consumo umano”;

delibera

  1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare la nuova definizione degli ambiti di produzione, raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi destinati al commercio per il consumo umano di cui all’Allegato A del presente provvedimento, che ne forma parte integrale e sostanziale;
  3. di assegnare, sulla scorta delle attività di controllo in materia eseguite dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS nel triennio 2018-2020, agli ambiti di produzione dei MBV in ambito lagunare e in ambito marino la classificazione riportata all’Allegato B del presente provvedimento, che ne forma parte integrale e sostanziale;
  4. di classificare in categoria B, per i motivi e in conformità alla disciplina illustrati nelle premesse, l’Ambito di Monitoraggio 13L002, di competenza territoriale dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, nonché le specie di Molluschi bivalvi vivi in esso presenti Ruditapes decussatus e Ruditapes philippinarum;
  5. di modificare la DGR n. 475 del 23 aprile 2019 sostituendone, per effetto di quanto disposto ai punti precedenti, il relativo Allegato “A”, inerente alla classificazione, per ambito, delle zone di produzione e stabulazione di MBV destinati al consumo umano, con il predetto Allegato B al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale;
  6. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio Regionale;
  7. di pubblicare la presente Deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_200_21_AllegatoA_442315.pdf
Dgr_200_21_AllegatoB_442315.pdf

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