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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 30 del 26 febbraio 2021


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 178 del 16 febbraio 2021

Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019. Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2021 per alcuni tipi d'intervento della misura 10 Pagamento per impegni agro climatico ambientali e della misura 11 Agricoltura biologica. Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Note per la trasparenza

Il provvedimento dispone l’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l’anno 2021 per alcuni tipi d’intervento della misura 10 Pagamenti agroclimatico ambientali e 11 Agricoltura biologica, relative ai bandi approvati con DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019 del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia “Europa 2020”, che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n. 71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche, da ultimo approvate con DGR n. 1233 del 01 settembre 2020.

Con deliberazioni n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019 sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per alcuni tipi di intervento della misura 10 Pagamenti agroclimatico ambientali e 11 Agricoltura biologica che prevedono l’erogazione di un premio annuale agli agricoltori che si impegnano per almeno cinque anni ad attivare nella propria azienda pratiche che consentono di raggiungere gli obiettivi agroclimatico-ambientali stabiliti dall’Unione europea.

In particolare, con deliberazione n. 435 del 6 aprile 2017 sono stati aperti i termini di presentazione delle domande di aiuto per il tipo di intervento 11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica.

Con deliberazione n. 396 del 26 marzo 2018 sono stati aperti i termini di presentazione delle domande per il tipo di intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue.

Infine, con deliberazione n. 376/2019 la Giunta Regionale ha aperto i termini per il tipo di intervento 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali e 10.1.7 Biodiversità – Allevatori custodi del PSR 2014-2020.

Con il presente provvedimento si intende pertanto aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma per l’anno 2021 degli impegni assunti dalle aziende risultate beneficiarie dei bandi della Misura 10 e 11 del PSR 2014-2020 di cui alle DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019.

La misura 10 Pagamenti agroclimatico ambientali del PSR 2014-2020 comprende numerosi interventi e i relativi impegni individuati in risposta ai fabbisogni emersi dalle analisi di contesto, che contribuiscono in modo differente ed articolato al raggiungimento e completamento delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale.

Il tipo di intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue propone un articolato insieme di impegni finalizzati a ridurre gli impatti originati sulla risorsa acqua dalle pratiche agricole intensive, specialmente per quanto concerne le colture seminative negli ambiti tradizionalmente vocati della regione. In particolare gli impegni sono volti a incentivare l’adozione di pratiche finalizzate a calibrare l’uso di fertilizzanti azotati e dell’acqua irrigua, al fine di allineare i potenziali fabbisogni delle colture alla necessità di tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde, mitigando al contempo le emissioni climalteranti originate dalle attività di fertilizzazione.

Il tipo di intervento 10.1.3 “Gestione attiva di infrastrutture verdi” promuove la gestione attiva di “infrastrutture verdi”, ovvero di formazioni lineari arboreo-arbustive quali fasce tampone e siepi con connessa fascia erbacea di rispetto e boschetti naturalistici messi a dimora esclusivamente attraverso il Tipo di intervento 4.4.2 del PSR 2014-2020 finanziati e realizzati nell’ambito dei Progetti di Cooperazione di cui al Tipo di intervento 16.5.1 del Bando DGR n. 2112/2017.

Il tipo di intervento 10.1.6 “Tutela ed incremento degli habitat seminaturali” promuove la gestione attiva di prati umidi/zone umide e della rete idraulica minore esclusivamente realizzati o riqualificati con i Tipi di intervento 4.4.2 e 4.4.3 nell’ambito dei Pro.Co. finanziati dal Bando DGR n. 2112/2017. È compresa anche la possibile conversione a prato delle superfici seminative al fine di mantenere e consolidare l’efficacia degli investimenti non produttivi realizzati nell’ambito dei Pro.Co. (Dgr n. 2112/2017).

Infine, nell’ambito della misura 10, è previsto il tipo d’intervento 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi, finalizzato al recupero e alla conservazione di razze in via di estinzione e di specie vegetali a rischio di erosione genetica. Tale finalità è motivata dalla considerazione che la diversità genetica rappresenta una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future. Le logiche e le dinamiche di mercato hanno spinto e spingono ancora gli agricoltori a scegliere le specie, le razze, le varietà, più produttive, standardizzate, omogenee e a stretta base genetica. Gli agricoltori e gli allevatori possono svolgere il ruolo di custodi della biodiversità a condizione però che sia garantita una ragionevole redditività nell’impiego delle risorse genetiche locali.

Uno degli elementi fondamentali che caratterizzano la misura 11 Agricoltura biologica è l’utilizzo prevalente di risorse rinnovabili nell’ambito di sistemi agricoli organizzati a livello locale. In linea generale, i metodi di agricoltura biologica prevedono rotazioni colturali, impiego di specie e varietà resistenti e metodi di lotta biologica, riutilizzo di sottoprodotti di origine animale o vegetale, divieti di uso di sostanze di sintesi (fertilizzanti, fitosanitari, antibiotici) e di OGM. La produzione biologica vegetale tende a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l’erosione. In questa logica, si inserisce l’apporto di sostanze nutritive alle piante che avviene prevalentemente attraverso lo stesso “ecosistema del suolo” anziché mediante l’apporto di fertilizzanti di sintesi. In particolare, gli elementi del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la gestione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. Il ricorso all’aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari viene consentito soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica. A tale scopo, il PSR 2014-2020 prevede il tipo d’intervento, 11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica, che incentiva la conversione al metodo biologico delle aziende a conduzione tradizionale. In particolare, nel punto “3.4 Vincoli e durata degli impegni” del bando, di cui all’Allegato B alla DGR n. 435 del 06 aprile 2017, che ha aperto i termini di presentazione delle domande di aiuto dell’intervento 11.1.1, è precisato che “Il completamento del periodo quinquennale di impegno si realizza con il passaggio obbligatorio per ulteriori due anni, al tipo di intervento 11.2, che sostiene il mantenimento delle tecniche di agricoltura biologica”.

L’organismo pagatore regionale AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al sistema integrato di gestione controllo di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014.

In forza della specifica previsione di cui all’articolo 12 del regolamento (UE) n. 640/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento è fissato al 15 maggio 2021.

La presentazione di una domanda oltre il termine prescritto comporta, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014, una riduzione, pari all’1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, dell’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile.

Ai soggetti che non presentano la domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i. Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità.

Va fatto riferimento al regolamento (UE) n. 640/2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2021, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal Decreto n. 2588 del 10 marzo 2020 del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”.

In relazione all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, va fatto riferimento alla DGR n. 992/2016 e s.m.i. che detta le disposizioni regionali di applicazione relative alla disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

Il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti a fronte della DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019.

Per quanto attiene le procedure generali, AVEPA farà riferimento al contenuto del Documento Indirizzi procedurali generali di cui all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i..

Per quanto riguarda gli impegni, si rinvia alle disposizioni contenute nei bandi di cui all’allegato B alla DGR n. 435/2017, all’allegato B alla DGR n. 396/2018 e all’Allegato B alla DGR n. 376/2019.

Per quanto riguarda i premi erogati ai beneficiari che hanno presentato domanda nell’ambito della DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019, si confermano gli importi già definiti nell’allegato B alla deliberazione medesima.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 25 marzo 2013, n. 410, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR 13 maggio 2014, n. 657 che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1233 del 01 settembre 2020 con cui è stata approvata l’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 435 del 6 aprile 2017 con cui è stata disposta l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 11.1.1 Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 396 del 26 marzo 2018 con cui è stata disposta l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue e 13.1.1 Indennità compensativa in zona montana del PSR 2014-2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 376 del 2 aprile 2019 con cui è stata disposta l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento 10.1.3, 10.1.6, 10.1.7 e 13.1.1 del PSR 2014-2020;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2021, si rinvia al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal Decreto n. 2588 del 10 marzo 2020 del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29/06/2016, n. 992 e s.m.i. che approva la normativa regionale in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti per lo sviluppo rurale, relative alle misure connesse alla superficie o agli animali del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 802 e 803 del 27 maggio 2016 e s.m.i. relative all'organizzazione amministrativa della Giunta regionale in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le competenze della Direzione AdG FEASR e Foreste;

RAVVISATA la necessità di aprire i termini per la presentazione delle domande di conferma per l’anno 2021 per i tipi d’intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue, 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi e 11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica oltre il terzo anno di impegno con il completamento dei residui due anni di impegno mediante il passaggio al mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, come indicato nella DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019;

RITENUTO opportuno precisare che a carico dei soggetti che non presentassero la domanda di conferma annuale degli impegni assunti sulle misure 10 e 11 del PSR 2014-2020 di cui ai bandi della DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019, verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti con le DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019;

DATO ATTO che le misure di sostegno del PSR 2014-2020 interessate dal provvedimento rientrano nell’obiettivo 16.03.02 “Sostenere i servizi ambientali in ambito rurale (Programma di Sviluppo Rurale)” del Documento di Economia e Finanza Regionale 2021-2023 e contribuiscono alla Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo sostenibile per gli Obiettivi (SDGs) 2 - Porre fine alla fame e 15 - Tutela della biodiversità;

RAVVISATA l’opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa;

delibera

  1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di disporre l’apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l’anno 2021 per i tipi d’intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue, 10.1.3 Gestione attiva di infrastrutture verdi, 10.1.6 Tutela ed incremento degli habitat seminaturali, 10.1.7 Biodiversità - Allevatori e coltivatori custodi e 11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica oltre il terzo anno di impegno, con il completamento dei residui due anni di impegno mediante il passaggio al mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, di cui ai bandi della DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019, fissando al 15 maggio 2021 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conferma;
     
  3. di confermare che gli impegni relativi ai tipi d’intervento elencati al precedente punto 2, sono definiti nell’Allegato B alla DGR n. 435/2017, nell’Allegato B alla DGR n. 396/2018 e nell’Allegato B alla DGR n. 376/2019;
     
  4. di precisare che i beneficiari del tipo di intervento 10.1.2 sono tenuti al rispetto dell’impegno di registrare le informazioni prescritte sul registro di interventi reso disponibile sul sito web regionale;
     
  5. di confermare, per quanto riguarda le disposizioni generali, l’applicazione del documento Indirizzi procedurali generali di cui all’Allegato B alla DGR n. 1937/2015 e s.m.i.;
     
  6. di rinviare per quanto riguarda la condizionalità applicabile per l’anno 2021, al provvedimento regionale di prossima emanazione in base a quanto disposto dal Decreto n. 2588 del 10 marzo 2020 del Mipaaf “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento UE n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;
     
  7. di precisare che le disposizioni dei bandi di cui all’Allegato B alla DGR n. 435/2017, all’Allegato B alla DGR n. 396/2018 e all’Allegato B alla DGR n. 376/2019 sono compiutamente dettagliate, a livello operativo, da parte dell’Organismo Pagatore Regionale AVEPA, con propri specifici provvedimenti;
     
  8. di riconoscere ad AVEPA, in conformità a quanto previsto ai precedenti punti e nei singoli bandi per tipo d’intervento, la definizione degli adempimenti a carico dei soggetti richiedenti e della relativa modulistica e documentazione necessaria, nonché la gestione tecnico-amministrativa dei procedimenti che discendono dal presente provvedimento;
     
  9. di prendere atto che AVEPA provvederà ad effettuare i controlli relativi alle domande di pagamento in modo da assicurare l’efficace verifica del rispetto delle condizioni di concessione degli aiuti, ricorrendo al “sistema integrato di gestione controllo” di cui al regolamento (UE) n.1306/2013, al regolamento (UE) n. 640/2014 e al regolamento (UE) n. 809/2014;
     
  10. di stabilire che a carico dei soggetti che non presentano la  domanda di conferma annuale verrà applicata la decadenza dai benefici per l’anno in corso e previsto il controllo in loco obbligatorio. Qualora venga verificato in sede di controllo in loco obbligatorio il mancato rispetto degli impegni assunti, verranno applicate le riduzioni ed esclusioni previste in caso di inadempienze rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.. Se dopo la presentazione della domanda di pagamento, viene presentata la rinuncia al proseguimento degli impegni, verrà disposta la decadenza totale e il recupero totale dei contributi già versati nelle precedenti annualità;
     
  11. di confermare che in caso di inadempienze dei beneficiari rispetto agli impegni ed altri obblighi previsti dalle misure, vanno applicate le riduzioni ed esclusioni previste dalla DGR n. 992/2016 e s.m.i.;
     
  12. di dare atto che il finanziamento delle domande di conferma presentate ai sensi del presente bando avviene a valere sulle risorse del PSR 2014-2020 rese disponibili con gli impegni assunti con la DGR n. 435/2017, n. 396/2018 e n. 376/2019;
     
  13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriore spesa a carico del bilancio regionale;
     
  14. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR e Foreste;
     
  15. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
     
  16. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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