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Materia: Formazione professionale e lavoro
Deliberazione della Giunta Regionale n. 176 del 16 febbraio 2021
Misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale a sostegno di lavoratori dello spettacolo (DGR n. 932 del 9 luglio 2020 e DGR n. 1567 del 17 novembre 2020). Nuovo finanziamento, nonché estensione dell'intervento alla platea ai lavoratori di cui art. 15 del Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 137, commi 1, 3 e 6, convertito con modificazioni della Legge 18 dicembre 2020, n. 176.
Con la presente deliberazione si destinano ulteriori risorse a sostegno dei lavoratori dello spettacolo al fine di erogare una seconda indennità a tutti i lavoratori interessati all’Accordo approvato con DGR n. 932 del 9 luglio 2020 e all’Addendum approvato con DGR n. 1567/2020, nonché estensione della medesima indennità agli ulteriori lavoratori dello spettacolo non ricompresi nel precedente intervento di cui art. 15 del Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 137, commi 1, 3 e 6, convertito con modificazioni della Legge 18 dicembre 2020, n. 176.
L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.
Con deliberazione n. 932 del 09 luglio 2020 la Regione del Veneto ha offerto sostegno ai lavoratori iscritti al Fondo dello spettacolo prevedendo un contributo integrativo delle indennità INPS di cui all'articolo 38 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (c.d. decreto “Cura Italia”) e all’articolo 84, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (c.d. decreto “Rilancio”), a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) per un importo massimo di 3.000.000,00 di euro.
L’accordo con l’Istituto nazionale della Previdenza Sociale (INPS), approvato dalla citata DGR 932/2020, con scadenza 28 febbraio 2021, è stato sottoscritto in data 6 agosto 2020 e ha previsto l’erogazione da parte di INPS di un’indennità integrativa regionale “una tantum” di € 1.000,00.
Con successiva deliberazione n. 1258 del 1 settembre 2020 la Regione del Veneto, al fine di tutelare anche tutti i lavoratori intermittenti dello spettacolo, ha provveduto ad incrementare lo stanziamento della DGR 932/2020 per un importo di € 1.500.000,00 prevedendo di estendere anche ai lavoratori di cui all’articolo 84 comma 8 lettera b) del decreto “Rilancio” l’intervento in oggetto.
Al fine di attuare quanto previsto dalla citata DGR n. 1258/2020 e pertanto estendere l’erogazione della misura di sostegno regionale dell’indennità prevista a livello nazionale ai sopraccitati lavoratori intermittenti, si è reso necessario approvare, con deliberazione n. 1567 del 17/11/2020, l’Addendum all’Accordo con l’INPS di cui alla DGR n. 932/2020, sottoscritto il 15 dicembre 2020. È attualmente in corso l’erogazione del bonus regionale a n. 584 lavoratori intermittenti secondo quanto comunicato da INPS.
Dalle comunicazioni pervenute da INPS è stata erogata a partire dal mese di settembre 2020 e sono già stati pagati ad oggi 3.150 beneficiari.
L’evolversi dell’epidemia di COVID-19 che ha colpito l’Italia ed in particolare il Veneto continua anche nel 2021 ad avere importanti ripercussioni sul contesto socio-economico regionale. Gli effetti delle misure di contenimento continuano ad impattare duramente sulle categorie di professionisti che operano nel mondo della cultura e dello spettacolo.
Dato l’attuale protrarsi della situazione emergenziale, si intende reiterare la misura di sostegno regionale integrativa delle indennità previste a livello nazionale per i lavoratori dello spettacolo oggetto dei provvedimenti sopra citati (nn. 932 e 1258 / 2020) nonché estendere la misura anche ai lavoratori che hanno presentato domanda entro il 30 novembre 2020 per le indennità di cui ai commi 1, 3 e 6 dell’art. 15 del Decreto-Legge 20 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni della Legge 18 dicembre 2020, n. 176, risultanti iscritti al "Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo" e che siano percettori per la prima volta dell’indennità nazionale.
La platea complessiva ammonta a 3614 lavoratori, di cui 3280 rientranti nelle già citate DGR nn. 932 e 1258 del 2020 e i restanti n. 334 sono i lavoratori interessati all’indennità di cui al DL 137/2020 secondo le comunicazioni INPS. La spesa derivante dal presente provvedimento ammonta complessivamente a 3.650.000,00 euro essendo prevista un’indennità integrativa regionale pari a 1.000,00 euro a lavoratore, tenuto conto di ulteriori minime variazioni in corso d’opera rispetto alla platea dei destinatari interessati.
Secondo le intese intercorse con l’INPS, la reiterazione dei pagamenti per i 3280 lavoratori già oggetto dell’Accordo di cui alla DGR 932/2020 e dell’Addendum di cui alla DGR n, 1567/2020 rientra all’interno degli stessi atti, e quindi non è richiesta la stipula di un nuovo Accordo.
La spesa complessiva del presente provvedimento come sopra evidenziato ammonta a euro 3.650.000,00. Tenuto conto che su quanto stanziato sulle DGR n. 932/2020 e n.1258/2020 vi è una residua disponibilità di euro 1.200.000,00, per l’intervento in parola si destinano con il presente provvedimento le ulteriori risorse individuate nel Programma Operativo Regionale (POR) 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo (FSE) per un importo di 2.450.000,00 di euro.
La spesa complessiva di euro 3.650.000,00 di cui al presente provvedimento trova copertura finanziaria sui capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2020, che presentano sufficiente capienza, per euro 1.825.000,00 a valere sul capitolo 102355 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione sociale – Area Lavoro – Quota comunitaria – Trasferimenti correnti”, per euro 1.277.500,00 a valere sul capitolo 102356 “Programmazione POR-FSE 2014-2020 – Asse II Inclusione sociale – Area Lavoro – Quota statale –Trasferimenti correnti”, per euro 547.500,00 a valere sul capitolo 102357 “Programmazione POR-FSE 2014-2020– Area Lavoro – Cofinanziamento regionale – Trasferimenti correnti”.
Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all’Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi euro 3.650.000,00, saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020 “Bilancio di previsione 2021-2023” esercizio 2021, nei seguenti termini massimi:
Per il rimborso a INPS degli oneri, di cui all’Articolo 5 del richiamato Accordo sottoscritto con l’Istituto di Previdenza, quantificati in euro 10.000,00, si provvederà con i fondi a valere sul capitolo di spesa n. 101870 “Azioni regionali per la promozione dell’occupazione - acquisto di beni e servizi (Artt. 30, 33, 35, 36, L.R. 13/03/2009, n.3), a seguito di variazione compensativa di competenza, con prelievo dal capitolo di spesa n. 101315 “Fondo regionale per il sostegno al reddito e all’occupazione (Artt. 31, 37, L.R. 13/03/2009, n.3), di cui alla nota n. 55805 del 05/02/2021.
Tutto ciò premesso, si propone di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro all’esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa l’adozione degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti in entrata e l’adozione di quanto ritenuto necessario ai fini della efficace gestione dell'attività, comprese la eventuale rideterminazione del valore dell’indennità integrativa assegnata ai beneficiari, le attività di gestione e controllo e il rimborso a INPS degli oneri previsti dall’Accordo.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
delibera
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