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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 26 del 19 febbraio 2021


Materia: Enti locali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 131 del 09 febbraio 2021

Criteri e modalità per l'assegnazione di contributi per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni che costituiscono l'area del Litorale veneto, ai sensi dell'art. 85, comma 1, L.R. 30/2016. Anno 2021.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento la Giunta regionale stabilisce, per il corrente esercizio 2021, i criteri di assegnazione di contributi ad iniziative per lo sviluppo economico e sociale dei Comuni che costituiscono l’area del litorale veneto, promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto.

L'Assessore Francesco Calzavara riferisce quanto segue.

L’art. 85, comma 1, della L.R. 30/2016, così come modificato dalla L.R. 13/2017, stabilisce che la Giunta regionale disciplini i criteri e le modalità per la concessione di contributi per lo sviluppo economico e  sociale dei Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Venezia, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro, costituenti l’area del Litorale veneto.

Al comma 2, lo stesso art. 85 stabilisce che tali finalità siano perseguite mediante iniziative che i Comuni citati, in forma singola o associata, ritengano di attuare per:

  • conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto;
  • promuovere la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
  • sostenere attività imprenditoriali ed insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale.

Per il conseguimento di tali obiettivi la norma regionale ha istituito la “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, con compiti di indirizzo e promozione delle iniziative medesime ed in merito alle quali la stessa è tenuta ad esprimere apposti pareri.

Per le finalità suddette, ed allo scopo di rendere più veloce ed efficace l’iter procedurale relativo all’approvazione dei progetti di sviluppo, i Comuni interessati, coordinati dal Comune di Cavallino-Treporti, hanno manifestato la volontà di costituirsi in “Associazione”, quale unico organismo di riferimento in grado di fungere da portavoce degli interessi suddetti, alla quale hanno aderito nove dei dieci Comuni costituenti l’area del Litorale veneto, e precisamente i Comuni di San Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Chioggia, Rosolina, Porto Tolle e Porto Viro .

In attuazione di quanto previsto dall'art. 85, comma 1, L.R. 30/2016, negli esercizi finanziari dal 2017 al 2020 ed a fronte degli specifici stanziamenti per ciascuno di essi, la Giunta regionale ha quindi provveduto ad individuare i criteri e le modalità per l’erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari, demandando alla Direzione Enti locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia, la concreta istruttoria delle progettualità pervenute, nonché l'assegnazione e liquidazione dei contributi risultati erogabili.

Per il corrente esercizio 2021, la Regione ha ritenuto di implementare ulteriormente il sostegno ai Comuni della costa nelle iniziative di sviluppo economico e sociale degli stessi, mediante lo stanziamento di € 200.000,00 nell’apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione 2021-2023.

Ai fini pertanto dell'assegnazione per l’anno 2021 dei contributi regionali in oggetto ed in continuità con quanto precedentemente disposto, con il presente provvedimento si propongono i criteri e le modalità operative contenute nell’Allegato A, al presente provvedimento, ed in particolare:

  • l’individuazione, in armonia e in attuazione di quanto previsto dall’art. 85,  L.R. 30/2016, delle iniziative tese a conseguire un opportuno assetto istituzionale del litorale veneto ed a sostenere le attività imprenditoriali e gli insediamenti produttivi atti a promuovere il turismo, la sicurezza e la promozione culturale del Litorale veneto;
  • l’individuazione dell’assegnatario dei contributi in oggetto nell’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, che, in nome e per conto dei nove Comuni aderenti, dovrà presentare all’Amministrazione regionale, con le modalità e la tempistica individuate nel suddetto Allegato A, i progetti sottoposti all’approvazione della Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto.

 

Infine, stante il disposto di cui all’art. 6 bis,  L.R. 16/1993 come introdotto dalla L.R. 6/2020, di  disciplina dei contributi regionali per gli interventi promossi a favore dell’area del Veneto Orientale, che pone in capo alla Giunta regionale, al fine della migliore allocazione delle risorse e del coordinamento degli interventi afferenti il rispettivo territorio, di individuare degli strumenti di raccordo tra gli interventi presentati dalla Conferenza di cui all’articolo 6 e la Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto, si stabilisce quanto segue.

Gli interventi approvati dalla Conferenza dei Sindaci dovranno essere preventivamente sottoposti al parere della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale, che dovrà esprimersi entro dieci giorni dalla ricezione della trasmissione degli atti da parte della Conferenza dei Sindaci, in merito alla non interferenza degli interventi decisi con l’assetto istituzionale dell’area di propria competenza.

Decorso inutilmente il termine così previsto, si prescinderà dal parere stesso.

All’atto della trasmissione della documentazione alla Amministrazione regionale per la ammissione a contributo, dovrà essere allegato, quindi, il parere della Conferenza dei Sindaci del Veneto Orientale e, in caso di parere negativo di quest’ultima, la determinazione espressamente motivata per cui si ritiene di superare il parere medesimo.

Tale iter da seguirsi per la presentazione delle domande è espressamente indicato nel succitato Allegato A al presente provvedimento, contenente i criteri e le modalità operative per la concessione dei contributi da parte dell’Amministrazione regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli

  schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5

  maggio 2009 n. 42";

 VISTI gli artt. 26 e 27, D.Lgs 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la L.R. 22.06.1993, n. 16 come modificata dalla L.R. 03.02.2020, n.6 " Modifiche ed integrazioni della Legge regionale 22.06.1993, n. 16 "Iniziative per il decentramento amministativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto Orientale"";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 07.01.2011, n. 1 "Modifica della L.R. 30 gennaio 1997,n.5 "Trattamento indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici e amministrativi" ;

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 l'articolo 2 co. 2 lett. f) "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 " Statuto del Veneto"";

VISTA la L.R. 30.12.2016, n. 30, art. 85 " Collegato alla Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la L.R. 26.05.2017, n. 13 "Modifica alla Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 " collegato alla Legge di stabilità regionale 2017";

VISTA le L.R  29.12.2020, n. 40 “Legge di stabilità regionale 2021”

VISTA le L.R  29.12.2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR 1839 del 29.12.2020 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2021-2023";

VISTA la DGR  30 del 19.01.2021 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2021-2023”.

VISTO il DSGP n. 1 dell’08.01.2021 “Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;

delibera

  1. di dare atto che le premesse, compreso l'Allegato A, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare i criteri e le modalità individuati nell’Allegato A, per l'assegnazione dei contributi per l’anno 2021 a favore delle iniziative per lo sviluppo sociale ed economico dei Comuni costituenti l’area del Litorale veneto, promosse dalla Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto e presentate, dall’Associazione “Conferenza dei Sindaci del Litorale Veneto”, quale soggetto assegnatario dei contributi medesimi;
  3. di determinare in € 200.000,00 l'importo massimo dell’obbligazione di spesa, alla cui assunzione provvederà, entro il corrente esercizio e con proprio atto, il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, struttura competente per materia, disponendone la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 103300 denominato “Azioni regionali a favore della Conferenza dei Sindaci del litorale veneto – Trasferimenti correnti (art. 85, L.R. 30.12.2016, n. 30)”, del bilancio di previsione 2021/2023, che presenta la necessaria disponibilità;
  4. di dare atto che la spesa che si prevede di impegnare con il suddetto atto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali, non rientra né nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. 1/2011, né negli obiettivi del DEFR 2021/2023;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell’esecuzione del presente provvedimento;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27, D.Lgs.  14.03.2013, n. 33;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, è ammesso il ricorso straordinario al capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica;
  8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_131_21_AllegatoA_441307.pdf

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