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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 19 del 09 febbraio 2021


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 02 febbraio 2021

Approvazione delle disposizioni attuative per il rilascio dei tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori di agenzie di viaggio e per l'istituzione e tenuta degli elenchi regionali delle professioni turistiche. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, articolo 83 e Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, articolo 9.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le disposizioni attuative dell’articolo 83 della L.R. n. 33/2002, così come novellato dall’articolo 9 della L.R. n. 45/2017, disciplinanti il rilascio dei tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori di agenzie di viaggio e gli elenchi regionali delle professioni turistiche.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge Regionale n. 33 del 4 novembre 2002 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di Turismo” all’articolo 82, definisce le professioni turistiche di: guida turistica, accompagnatore turistico, animatore turistico, guida naturalistico-ambientale.

Il successivo articolo 83, così come novellato dall’articolo 9 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilità 2018”, assegna alla Giunta regionale le competenze, precedentemente conferite alle Province, in materia di disciplina sulle modalità di accesso alle professioni turistiche e sulla tenuta degli elenchi delle professioni turistiche.

In particolare, il citato articolo 83 dispone che la Giunta regionale eserciti le funzioni relative alla tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, alle iscrizioni d’ufficio in tali elenchi, al rilascio dei tesserini di riconoscimento su modello regionale e alla pubblicità degli elenchi delle professioni turistiche.

Il successivo articolo 85, comma 2, precisa che le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell’agenzia, nell’esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

In attuazione della previsione di cui all’articolo 9 della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, la Giunta Regionale, con le deliberazioni n. 830 dell’8 giugno 2018 e n. 1997 del 21 dicembre 2018 ha pertanto delineato il nuovo modello organizzativo per l’esercizio delle funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione in materia di turismo e disposto che, dal 1 aprile 2019, le funzioni amministrative in materia di professioni turistiche, precedentemente esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, siano esercitate dalla Regione e attribuite alle Unità Organizzative regionali Veneto Orientale e Veneto Occidentale della Direzione Turismo.

Come per le altre materie turistiche riallocate in capo alla Regione, si rende pertanto necessario provvedere alla uniforme applicazione su tutto il territorio regionale delle norme in materia di professioni turistiche, con particolare riferimento a quelle disciplinanti:

  1. il rilascio del tesserino di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori delle agenzie di viaggio su modello regionale, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera c) della L.R. n. 33/2002;
  2. la tenuta degli elenchi delle professioni turistiche, ivi comprese le iscrizioni d’ufficio, ai sensi dell’articolo 83, comma 1, lettera b) della L.R. n. 33/2002;
  3. la pubblicità degli elenchi regionali, ai sensi dell’articolo 83, comma 3 della L.R. n. 33/2002.

Al riguardo si ricorda altresì che è in corso di realizzazione l’aggiornamento delle procedure informatiche a supporto del turismo e che tale attività renderà possibile anche l’implementazione e il tempestivo aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche con ulteriori dati di interesse turistico, forniti dagli stessi professionisti.

Va inoltre evidenziato il fatto che con l’adozione di tesserini di riconoscimento uniformi sul territorio regionale e con la pubblicazione sul sito regionale degli elenchi dei professionisti si favoriscono la conoscenza dei professionisti turistici da parte dei turisti e degli operatori turistici, il contrasto alle forme di abusivismo della professione e le attività di vigilanza sull’osservanza delle norme sulle professioni turistiche da parte dei Comuni territorialmente competenti, ai sensi dell’articolo 89, comma 4, della L.R. n. 33/2002.

In tal senso diventa particolarmente importante che i tesserini di riconoscimento dei professionisti turistici siano collegati agli elenchi regionali delle professioni turistiche e che tali elenchi siano regolarmente aggiornati dagli uffici regionali.

Per tali motivi, risulta inoltre necessario che i tesserini di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori delle agenzie di viaggio rilasciati dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia, non più competenti in materia, perdano validità decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto del Direttore della Direzione Turismo, previsto dall’articolo 5 dell’Allegato A al presente provvedimento.

Ciò premesso, con il presente provvedimento si propone di approvare, come declinate nell’Allegato A al presente provvedimento, le disposizioni attuative:

  • dell’articolo 83, comma 1, lettera c), della L.R. n. 33/2002 disciplinanti il rilascio dei tesserini di riconoscimento su modello regionale delle professioni turistiche e degli operatori delle agenzie di viaggio.
  • dell’articolo 83, comma 1, lettera b), della L.R. n. 33/2002, disciplinanti la tenuta degli elenchi regionali delle professioni turistiche di cui all’articolo 82 della predetta legge regionale;
  • la pubblicità degli elenchi regionali, ai sensi dell’articolo 83, comma 3 della L.R. n. 33/2002.

Le suddette disposizioni per garantire la massima diffusione e visibilità delle stesse saranno pubblicate integralmente anche nel sito internet regionale http://www.regione.veneto.it/web/turismo.

Si propone di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell’esecuzione del presente provvedimento demandandogli, tramite appositi decreti da pubblicarsi integralmente anche nel sito regionale internet del turismo, altresì la definizione di disposizioni operative e procedurali di dettaglio, volte in particolare a garantire, nel rispetto dei principi di economicità, imparzialità, efficienza e buon andamento dell’attività della pubblica amministrazione, la definizione dei modelli di tesserini di riconoscimento, le modalità di rilascio degli stessi, la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, nonché l’implementazione di tali elenchi con ulteriori dati di interesse turistico, oltre a quelli minimi previsti dall’Allegato A

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento 2016/679/UE;

VISTA la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la legge regionale n. 33 del 4 novembre 2002 ed in particolare l’articolo 83 e la legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, articolo 9;

VISTE le DDGR n. 830 dell’8 giugno 2018 e n. 1997 del 21 dicembre 2018;

VISTO l’articolo 2, comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse e l’Allegato A quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. di approvare le disposizioni attuative dell’articolo 83, comma 1, lettera b) e lettera c), della L.R. n. 33/2002, come declinate nell’Allegato A, disciplinanti il rilascio dei tesserini di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori delle agenzie di viaggio su modello regionale e la tenuta degli elenchi regionali delle professioni turistiche;

3. di stabilire  che i tesserini di riconoscimento delle professioni turistiche e degli operatori delle agenzie di viaggio rilasciati dalle Province del Veneto e dalla Città metropolitana di Venezia, ai sensi del previgente  articolo 83 della L.R. n. 33/2002, perdano validità decorso il termine di sei mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Decreto del Direttore della Direzione Turismo, previsto all’articolo 5 dell’Allegato A al presente provvedimento, disciplinante i tesserini regionali di riconoscimento delle professioni turistiche;

4. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo dell’esecuzione del presente provvedimento mediante l'adozione di appositi decreti, da pubblicarsi integralmente anche nel sito regionale internet del turismo, che definiscano i nuovi modelli di tesserini di riconoscimento, le modalità di rilascio degli stessi, la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali delle professioni turistiche, nonché l’implementazione di tali elenchi con ulteriori dati di interesse turistico, oltre a quelli minimi previsti dall’ Allegato A;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione e nel sito internet regionale
    http://www.regione.veneto.it/web/turismo .

(seguono allegati)

Dgr_111_21_AllegatoA_440393.pdf

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