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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 180 del 27 novembre 2020


Materia: Agricoltura

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1591 del 17 novembre 2020

DGR n. 2015 del 28 ottobre 2014 inerente le procedure tecniche e amministrative per gli utilizzi alternativi di fecce e vinacce. Posticipo, con riferimento alla campagna vitivinicola 2020/2021, dell'inizio del divieto di spandimento agronomico definito per le zone vulnerabili ai nitrati a causa della situazione emergenziale dovuta alla pandemia Covid-19.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si posticipa al 15 dicembre 2020 l’inizio del divieto di spandimento agronomico di fecce e vinacce stabilito per le zone vulnerabili ai nitrati dalla DGR n. 2015/2014, tenuto conto del posticipo del termine per la presentazione della dichiarazione di vendemmia di cui all’art. 33 del regolamento delegato UE 2018/273, come da nota MIPAAF n. 9313185 del 13/11/2020.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La DGR n. 2015 del 28 ottobre 2014 definisce le disposizioni regionali concernenti gli utilizzi alternativi rispetto al conferimento obbligatorio alla distillazione dei sottoprodotti dei processi di vinificazione (fecce e vinacce), in attuazione dell’articolo 5 del DM 27 novembre 2008 e ss.mm.ii.

L’art. 5 comma 3, lettera d) dell’Allegato A alla DGR 2015/2014, stabilisce il divieto di spandimento dei sottoprodotti della vinificazione “tra il 15 novembre ed il 15 febbraio di ogni anno, nelle zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi dell’articolo 92 del D. Lgs. n. 152/2006, come applicato dall’articolo 13 dell’allegato A3 ‘Norme tecniche di attuazione’ del Piano di tutela delle acque del Veneto (DCR n. 107 del 5 novembre 2009)”.

Le zone vulnerabili interessano in Veneto una superficie pari a circa 800.000 ettari, dei quali oltre 643.000 ettari in pianura, 94.000 in collina e quasi 63.000 in montagna.

Va considerato che nell’anno in corso, la situazione emergenziale creatasi a seguito dell’epidemia Covid-19 ha determinato situazioni di difficoltà oggettiva per gli operatori del settore vitivinicolo, rallentando altresì l’attività delle strutture a supporto degli stessi.

Ciò con riferimento sia alle misure generali emanate dalle Autorità nazionali e regionali dopo il periodo estivo, allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del virus, sia alle problematiche individuali dei singoli operatori posti in quarantena. A ciò si aggiunga il ritardo che ha caratterizzato la maturazione delle varietà di uve a bacca nera nell’anno in corso.

Si richiamano a tal proposito le segnalazioni prevenute delle associazioni di categoria: nota ANPA (prot. reg. n. 487016 del 16/11/2020) e nota congiunta Coldiretti, CIA, Confagricoltura (prot. reg. n. 487313 del 16/11/2020).

Tale situazione ha peraltro motivato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a produrre una nota per il differimento del termine ultimo per la presentazione delle dichiarazioni di vendemmia al 30 novembre 2020 (prot. MIPAAF n. 9313185 del 13/11/2020), rispetto al termine del 15 novembre stabilito dal DM n. 7701/2019.

Alla luce di quanto sopra evidenziato, tenuto conto del fatto che il divieto di spandimento invernale non discende dal recepimento di norma nazionale, ma dalla definizione a livello regionale di specifiche disposizioni tecniche per l’uso agronomico, si propone di posticipare dal 15 novembre 2020 al 15 dicembre 2020 l’inizio del divieto di spandimento agronomico di fecce e vinacce, mantenendo ferma la data del 15 febbraio 2021 come termine del divieto.

Si ritiene che tale elemento di flessibilità, adottato in ragione di oggettive difficoltà degli operatori per la circostanziata situazione emergenziale, non comporti effetti ambientali significativi sulle zone vulnerabili ai nitrati, alla luce del fatto che non vengono in alcun modo derogati i limiti quantitativi di 3 tonnellate/ha stabiliti dalla DGR n. 2015/2014, a fronte di un contenuto di azoto delle vinacce pari al 2% circa di s.s.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale;

VISTO il Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 27 novembre 2008 “Disposizioni di attuazione dei regolamenti (CE) n. 479/2008 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione” e ss.mm.ii.;

VISTA la DCR n. 107/2009 “Piano regionale di Tutela delle Acque” della Regione del Veneto e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 2015 del 28 ottobre 2014 “Decreto ministeriale 27 novembre 2008, n. 5396, s.m.i. in materia di utilizzi alternativi dei sottoprodotti della vinificazione ed approvazione delle relative procedure tecniche ed amministrative. Aggiornamento delle disposizioni regionali, con validità dalla campagna vendemmiale 2014-2015 e successive. Abrogazione DGR 3 agosto 2011, n. 1348 e DGR 13 settembre 2011, n. 1464”;

VISTA la nota n. 9313185 del 13/11/2020 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali avente ad oggetto “Decreto ministeriale n. 7701 del 18 luglio 2019 inerente le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola - campagna vitivinicola 2020/2021”;

VISTE le note delle associazioni di categoria acquisite al protocollo regionale n. 487016 del 16/11/2020 (nota ANPA) e n. 487313 del 16/11/2020 (nota congiunta Coldiretti, CIA, Confagricoltura);

delibera

  1. di approvare quanto esposto nelle premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di stabilire che per la campagna vitivinicola 2020/2021 l’inizio del divieto stabilito all’art. 5 comma 3 lettera d) dell’Allegato A alla DGR n. 2015 del 28 ottobre 2014 è posticipato dal 15 novembre al 15 dicembre 2020, ferma restando ogni altra disposizione di cui alla medesima deliberazione regionale;
  1. di incaricare la Direzione Agroambiente, programmazione e gestione ittica e faunistico venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  1. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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