Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 165 del 06 novembre 2020


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1457 del 03 novembre 2020

Realizzazione metanodotto denominato "Rifacimento metanodotto Mestre - Trieste DN 400 (16") - DP 75 bar - ed opere connesse" tratto Casale sul Sile - Gonars. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e ss.mm.ii. e dell'articolo 42, comma 2-quater della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto esistente "Mestre - Trieste DN 400 (16") - DP 75 bar - ed opere connesse", per il tratto in Regione del Veneto. Posizione n. ME-2/2018.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione viene rilasciata l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’intervento denominato “Rifacimento metanodotto Mestre – Trieste DN 400 (16”) – DP 75 bar - ed opere connesse” tratto Casale sul Sile – Gonars, con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto esistente “Mestre – Trieste DN 400 (16”) – DP 75 bar - ed opere connesse” per il tratto in Regione del Veneto.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità " e ss.mm.ii., disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali. L’art. 52-quater prevede che l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. L’art. 52-sexies detta disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali per le quali il provvedimento finale è adottato dalla Regione, per quanto stabilito dalla Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11.

Il provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera od intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato.

L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al D.P.R. 327/2001 e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro i termini e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. al quale partecipano le Amministrazioni ed Enti locali interessati ed i Soggetti preposti ad esprimersi sulle eventuali interferenze con le opere in progetto.

Si evidenzia che, in caso di progetti ricadenti su aree o beni sottoposti a tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., non è applicabile quanto previsto dall’art. 146 del medesimo D.Lgs., ma il parere paesaggistico delle amministrazioni competenti deve essere acquisito direttamente nell’ambito della Conferenza di servizi, che costituisce procedura autonoma ed alternativa rispetto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, come confermato anche da ultimo dall’art. 6 del D.Lgs. 127/2016, che prevede che siano coinvolti nella Conferenza di servizi sia l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione secondo la procedura ordinaria sia il Soprintendente, che deve esprimere nell’ambito della Conferenza di servizi “il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Con nota prot. REINV/NOR/MAR/471 del 31 maggio 2018, registrata al protocollo della Regione del Veneto con n. 202801 del 31 maggio 2018, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 11/2001, per la realizzazione del metanodotto, non appartenente alla rete nazionale, denominato “Rifacimento metanodotto Mestre – Trieste DN 400 (16”) – DP 75 bar - ed opere connesse” tratto Casale sul Sile – Gonars, l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto “Mestre – Trieste DN 400 (16”) – DP 75 bar - ed opere connesse” che ha esaurito la vita tecnica di esercizio, per il tratto in Regione del Veneto.

Con la medesima nota Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato di aver presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), in data 15 dicembre 2017, l’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 26, Titolo III, Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..

Con nota prot. n. 221706 dell’11 giugno 2018, l’Unità Organizzativa Energia, preso atto delle due istanze presentate dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., al M.A.T.T.M. per la Valutazione di Impatto Ambientale ed alla Regione del Veneto per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’intervento in argomento, ha comunicato l’avvio del procedimento a Snam ed alle Amministrazioni, Enti e Società coinvolte, informando altresì che, in applicazione dei principi di economicità, efficacia, efficienza, di pubblicità, razionalizzazione, unificazione e semplificazione, richiamati anche dall’art. 52-bis, comma 2 del D.P.R. 327/2001, la Conferenza di servizi sarà avviata dopo il ricevimento del provvedimento definitivo di Valutazione di Impatto Ambientale emesso dal M.A.T.T.M..

Il M.A.T.T.M. con nota prot. n. 0029928 del 15 novembre 2019, registrata in data 05 dicembre 2019 al protocollo regionale con n. 525410, ha trasmesso il Decreto 5 novembre 2019, n. 319 del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, contenente il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il metanodotto in parola, comunicando che il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale V.I.A. e V.A.S. n. 2874 del 16 novembre 2018, dal parere del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo prot. 14019 del 17 maggio 2019, del parere della Regione Friuli Venezia Giulia prot. 9345 del 28 agosto 2018, del parere della Regione del Veneto espresso con D.G.R. del 04 dicembre 2018 n. 1828, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali V.I.A./V.A.S. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it , sezione Provvedimenti).

La società Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n. INGCOS/NOR/380/RIC del 13 febbraio 2020, ricevuta dal protocollo regionale in data 14 febbraio 2020 e registrata con n. 72834, ha chiesto il riavvio del procedimento per l’autorizzazione in oggetto, allegando su supporto informatico DVD la documentazione aggiornata del progetto definitivo del metanodotto e relative opere connesse, contenente alcune ottimizzazioni rispetto al tracciato presentato e valutato in sede di V.I.A..

Per ragioni di economicità, efficacia, efficienza e semplificazione del procedimento e su espressa proposta di Snam Rete Gas S.p.A., le ottimizzazioni progettuali sopra richiamate, nonché le eventuali ulteriori modifiche al progetto che dovessero essere apportate in sede di Conferenza di servizi, dovranno essere comunicate al M.A.T.T.M. per la sua valutazione di merito, ai sensi del comma 9, articolo 6, Titolo I, Parte II del D.Lgs.  3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il cui formale parere è necessario per la conclusione della Conferenza di servizi e per la successiva adozione del provvedimento autorizzativo in argomento.

Il procedimento avviato riguarda l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’intervento di rifacimento del metanodotto non appartenente alla rete nazionale denominato “Mestre – Trieste DN 400 (16”) – DP 75 bar - ed opere connesse” per il tratto Casale sul Sile – Gonars e l’autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto esistente “Mestre – Trieste DN 400 (16”) – DP 75 bar - ed opere connesse” per il tratto in Regione del Veneto, nonché l’autorizzazione paesaggistica.

L’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) per quanto concerne le disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali ed è stata classificata con n. ME-2/2018.

La domanda di autorizzazione è stata presentata da Snam Rete Gas S.p.A., Partita I.V.A. n.10238291008, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7.

Il tratto di metanodotto in autorizzazione, di competenza della Regione del Veneto, interessa i territori della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia ed in particolare i Comuni di: Casale sul Sile (TV), Casier (TV), Silea (TV), Roncade (TV), Monastier di Treviso (TV), Zenson di Piave (TV), Salgareda (TV), Chiarano (TV), Cessalto (TV), Motta di Livenza (TV), Treviso (TV), Noventa di Piave (VE), San Donà di Piave (VE), San Stino di Livenza (VE), Annone Veneto (VE), Pramaggiore (VE), Portogruaro (VE), Fossalta di Portogruaro (VE), Cinto Caomaggiore (VE), Gruaro (VE), Teglio Veneto (VE).

A seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, considerato che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, di un metanodotto non appartenente alla rete nazionale deve essere preceduta da una Conferenza di servizi decisoria per l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuto di avviare contestualmente le procedure per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, considerata la complessità dell’opera, la presenza di interessi ambientali, paesaggistici e di tutela dei beni culturali, nonché l’elevato numero di Amministrazioni, Enti e Società interessati dal procedimento autorizzativo dell’opera in oggetto, con nota prot. n. 80290 del 19 febbraio 2020, l’Unità Organizzativa Energia ha indetto, ai sensi del comma 7 dell’art. 14-bis e dell’art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per l’autorizzazione di cui all’oggetto ed ha convocato la prima riunione della Conferenza di servizi per il giorno 3 aprile 2020, ore 10:00.

Con nota prot. n. 0131457 del 24 marzo 2020 è stato comunicato che “la prima riunione della Conferenza di Servizi, per il metanodotto in oggetto, è rinviata a data da destinarsi, considerata l’emergenza in corso COVID-19 e viste le recenti limitazioni imposte dai D.P.C.M. 8, 9, 11 marzo 2020, nonché la sospensione dei termini dei procedimenti tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 2020, stabilita dal D.L. 18/2020, art. 103.”.

Con nota prot. n. 259844 del 1° luglio 2020 è stata convocata, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la prima riunione della Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno 16 luglio 2020, che si è svolta in videoconferenza per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria sopra citata.

Con nota prot. n. 0323704 del 14 agosto 2020 è stata convocata, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la seconda riunione della Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno 9 settembre 2020 in modalità videoconferenza in quanto le limitazioni relative all’emergenza sanitaria COVID-19 ancora vigenti, non consentono di poter effettuare la riunione in presenza presso la Sede regionale.

La documentazione relativa al progetto in autorizzazione, i cui elaborati progettuali sono contenuti in Allegato A, su supporto digitale, al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché i due verbali delle riunioni della Conferenza di servizi sopra citate con le puntuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute dai soggetti coinvolti, prodotte dal proponente e contenute in Allegato B, su supporto digitale, le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, con o senza prescrizioni ed osservazioni) rese dalle Amministrazioni in sede di Conferenza di servizi e contenute in Allegato C, su supporto digitale, nonché i documenti procedimentali, depositati agli atti degli Uffici regionali, sono stati sempre pubblicati e consultabili, contestualmente allo svolgimento del procedimento, nel sito internet della Regione al seguente indirizzo: http://bit.ly/31YuAjg e saranno ivi consultabili per almeno ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

In particolare si dà atto che:

 a) il soggetto richiedente, SNAM Rete GAS S.p.A., ha provveduto, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati ed ha dato avviso dell’avvio del procedimento, ai proprietari interessati dall’intervento che sono in numero superiore a cinquanta, con pubblicazione del suddetto avviso sui tre quotidiani “La Nuova di Venezia e Mestre”, “Il Gazzettino di Treviso” e “Italia Oggi” del 9 marzo 2020, nonché tramite pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni interessati dal 9 marzo 2020 e per almeno 20 giorni (periodi di pubblicazione che sono stati dichiarati dai Comuni) e per il periodo di almeno 20 giorni a partire dal 9 marzo 2020 anche nel sito internet della Regione del Veneto;

b) a seguito delle predette comunicazioni/pubblicazioni, sono pervenute n. 61 comunicazioni, delle quali n.48 proposte di ottimizzazione del tracciato, ciascuna valutata da parte della società SNAM Rete Gas S.p.A. e, con nota registrata al protocollo regionale con n. 321658 del 13 agosto 2020, puntualmente controdedotte;

c) in conseguenza dell’accoglimento della quasi totalità delle osservazioni, SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. n. 321658 del 13 agosto 2020 ha inviato alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia il progetto aggiornato per l’approvazione da parte della Conferenza di servizi;

d) le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, con o senza prescrizioni ed osservazioni) rese dalle Amministrazioni in sede di Conferenza di servizi e contenute in Allegato C, su supporto digitale, risultano tutte favorevoli e di assenso rispetto al progetto presentato, evidenziando che i pareri degli Enti ed Amministrazioni competenti in materia di paesaggio sono tutti favorevoli, mentre per quanto riguarda la conformità urbanistica questa non è favorevole per i Comuni di Casale sul Sile, Chiarano, Noventa di Piave, non conformità che è superabile con l’approvazione della presente autorizzazione unica; le prescrizioni emerse in sede di Conferenza di servizi sono contenute in Allegato D.

Con nota registrata al protocollo regionale n. 374486 del 17 settembre 2020, il M.A.T.T.M. ha espresso il proprio formale positivo parere, ai sensi del comma 9, articolo 6, Titolo I, Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul progetto approvato dalla Conferenza di servizi, risultando questo modificato rispetto a quello esaminato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.   

Premesso quanto sopra, preso atto della conclusione positiva della Conferenza di servizi sopra citata, si propone pertanto di provvedere al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’intervento denominato “Rifacimento metanodotto Mestre – Trieste DN 400 (16”) – DP 75 bar - ed opere connesse” tratto Casale sul Sile – Gonars. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 e ss.mm.ii. e dell’articolo 42, comma 2-quater della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto esistente “Mestre – Trieste DN 400 (16”) – DP 75 bar - ed opere connesse”, per il tratto in Regione del Veneto, nonché al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e per quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 127/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico “Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;

VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n.127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003, n.27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, art. 70 “Disposizioni transitorie in materia di espropriazione”;

VISTO il Decreto 5 novembre 2019, n. 319 del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, contenente il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto del metanodotto Mestre - Trieste proposto da SNAM Rete Gas S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 321658 del 13 agosto 2020 di SNAM Rete Gas S.p.A. contenente il progetto aggiornato per la definitiva approvazione da parte della Conferenza di servizi;

VISTI i verbali della Conferenza di servizi del 16 luglio 2020 e del 9 settembre 2020;

VISTA la nota del M.A.T.T.M., registrata al protocollo regionale con n. 374486 del 17 settembre 2020, contenente il parere, ai sensi del comma 9, articolo 6, Titolo I, Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul progetto approvato dalla Conferenza di servizi, risultando questo modificato rispetto a quello esaminato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il progetto definitivo i cui elaborati progettuali sono contenuti in Allegato A, su supporto digitale, proposto da SNAM Rete Gas S.p.A., con sede a San Donato Milanese (MI) - Piazza Santa Barbara, 7 (C.F. e P. I.V.A. 10238291008) ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7, relativo alla costruzione ed all’esercizio dell’intervento denominato “Rifacimento metanodotto Mestre – Trieste DN 400 (16”) – DP 75 bar - ed opere connesse” tratto Casale sul Sile – Gonars” ed alla dismissione e rimozione del metanodotto esistente “Mestre – Trieste DN 400 (16”) – DP 75 bar - ed opere connesse”, progetto che interessa, nella Provincia di Treviso e nella Città Metropolitana di Venezia, i Comuni di: Casale sul Sile (TV), Casier (TV), Silea (TV), Roncade (TV), Monastier di Treviso (TV), Zenson di Piave (TV), Salgareda (TV), Chiarano (TV), Cessalto (TV), Motta di Livenza (TV), Treviso (TV), Noventa di Piave (VE), San Donà di Piave (VE), San Stino di Livenza (VE), Annone Veneto (VE), Pramaggiore (VE), Portogruaro (VE), Fossalta di Portogruaro (VE), Cinto Caomaggiore (VE), Gruaro (VE), Teglio Veneto (VE);
  3. di autorizzare SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi dell’art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e dell’articolo 42, comma 2-quater della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii., a costruire ed esercire le opere in argomento, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, secondo la localizzazione ed il tracciato definiti con la documentazione progettuale agli atti degli Uffici regionali e trasmessa per ultimo da SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. n. 321658 del 13 agosto 2020;
  4. di dare atto che la presente autorizzazione esplica gli effetti di cui all’articolo 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. 327/2001 e costituisce quindi, ai sensi della normativa citata in premessa, autorizzazione unica che sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato incluse tutte le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, comprendendo pertanto anche l’autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004, per quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 127/2016;
  5. di dare atto che la presente autorizzazione ha effetto, ove necessario, di variante agli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e di tutela del territorio comunque denominati ed ha inoltre efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del D.P.R. n. 327/2001;
  6. di dichiarare la pubblica utilità dell’opera, per la durata di cinque anni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, riconoscendone altresì l’urgenza ed indifferibilità delle opere autorizzate che sono inamovibili, stabilendo che entro lo stesso termine dovranno essere emanati gli eventuali provvedimenti ablativi da parte degli Uffici della Provincia di Treviso e della Città Metropolitana di Venezia che svolgono, ai sensi della Legge Regionale 27/2003, le funzioni relative alle attività di autorità espropriante e di promotore dell'espropriazione di cui al D.P.R. 327/2001;
  7. di dare atto che la presente autorizzazione costituisce vincolo preordinato all’esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato;
  8. di dare atto che, nelle more della realizzazione delle opere, i Comuni interessati confermeranno, sulla base degli elaborati grafici progettuali, le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate ai sensi dell’articolo 52-quater, comma 2 del D.P.R. n. 327/2001 ed adegueranno di conseguenza gli strumenti urbanistici comunali;
  9. di obbligare la Società Snam Rete Gas S.p.A. ad adempiere alle prescrizioni impartite nell’ambito del Decreto di compatibilità ambientale 5 novembre 2019, n. 319 del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ed a quelle relative ai pareri delle Amministrazioni e/o Enti interessati espressi nel corso del procedimento di autorizzazione unica, riportate in Allegato D, ferme restando comunque tutte le prescrizioni, anche qualora non ricomprese nel suddetto allegato, derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi e dettate dalle Amministrazioni competenti alle quali attiene la rispettiva verifica di ottemperanza ed i conseguenti controlli di conformità dell’opera al progetto approvato con il presente atto;
  10. di dare atto che la presente autorizzazione è subordinata quindi al rispetto delle prescrizioni contenute nell’Allegato D e negli assensi, pareri e nulla osta contenuti in Allegato C, su supporto digitale;
  11. di dare atto che tutte le opere devono essere realizzate secondo le modalità costruttive previste nel progetto approvato ed in osservanza delle disposizioni delle norme vigenti in materia di metanodotti;
  12. di dare atto che nel caso in cui, in sede di redazione del progetto esecutivo od in fase di realizzazione delle opere, sia necessario apportare varianti al progetto approvato, si applica quanto previsto dal comma 6 dell’articolo 52 – quater del D.P.R. 327/2001;
  13. di stabilire che copia integrale del progetto esecutivo deve essere inviata, a cura di S.N.A.M. Rete Gas S.p.A., prima dell’inizio dei lavori, alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso, alla Città Metropolitana di Venezia ed ai Comuni di Casale sul Sile (TV), Casier (TV), Silea (TV), Roncade (TV), Monastier di Treviso (TV), Zenson di Piave (TV), Salgareda (TV), Chiarano (TV), Cessalto (TV), Motta di Livenza (TV), Treviso (TV), Noventa di Piave (VE), San Donà di Piave (VE), San Stino di Livenza (VE), Annone Veneto (VE), Pramaggiore (VE), Portogruaro (VE), Fossalta di Portogruaro (VE), Cinto Caomaggiore (VE), Gruaro (VE), Teglio Veneto (VE); mentre alle società proprietarie delle opere interferite devono essere inviati gli elaborati esecutivi relativi alle sole opere interferenti;
  14. di stabilire che, per quanto riguarda la gestione delle terre e rocce da scavo, la società titolare della presente autorizzazione deve attenersi alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.";
  15. di stabilire che al termine della realizzazione delle opere e prima della messa in esercizio, SNAM Rete Gas S.p.A. deve fornire alle Amministrazioni coinvolte apposita certificazione attestante il rispetto della sicurezza delle opere e degli obiettivi di qualità stabiliti dal D.M. 17 aprile 2008 del Ministero dello Sviluppo Economico “Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
  16. di dare atto che la presente autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di metanodotti. In conseguenza, la Società SNAM Rete Gas S.p.A. assume la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere di cui trattasi, sollevando questa Regione da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si ritenessero danneggiati;
  17. di dare atto che tutte le spese inerenti la presente autorizzazione sono a carico di SNAM Rete Gas S.p.A.;
  18. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  19. di trasmettere la presente deliberazione alla Provincia di Treviso, alla Città Metropolitana di Venezia ed ai Comuni di Casale sul Sile (TV), Casier (TV), Silea (TV), Roncade (TV), Monastier di Treviso (TV), Zenson di Piave (TV), Salgareda (TV), Chiarano (TV), Cessalto (TV), Motta di Livenza (TV), Treviso (TV), Noventa di Piave (VE), San Donà di Piave (VE), San Stino di Livenza (VE), Annone Veneto (VE), Pramaggiore (VE), Portogruaro (VE), Fossalta di Portogruaro (VE), Cinto Caomaggiore (VE), Gruaro (VE), Teglio Veneto (VE) per il seguito di loro competenza;
  20. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  21. di incaricare l’Unità Organizzativa Energia dell'esecuzione del presente atto;
  22. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione, omettendo gli Allegati A, B, C depositati agli atti degli uffici regionali e consultabili anche al seguente indirizzo: http://bit.ly/31YuAjg  per almeno 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto.

Allegati (omissis)

 

(L’Allegato D qui di seguito riportato è stato inserito come indicato nell'Errata corrige pubblicata nel BUR n. 167 del 10 novembre 2020, ndr).

(seguono allegati)

Dgr_1457_20_AllegatoD_432512.pdf

Torna indietro