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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 145 del 29 settembre 2020


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1388 del 16 settembre 2020

Approvazione delle nuove disposizioni attuative per l'utilizzo della denominazione aggiuntiva di ospitalità diffusa. L.R. 14 giugno 2013, n. 11, articolo 28. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 50 del 20 gennaio 2015.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approvano le nuove disposizioni attuative di cui all’art. 28 della L.R. n. 11/2013, così come novellato dall'art. 18 della L.R. n. 18/2016, relative all'utilizzo della denominazione aggiuntiva di ospitalità diffusa da parte di aggregazioni di strutture turistiche, con contestuale revoca della  DGR n. 50/2015.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", all’articolo 28, come novellato dall’articolo 18 della legge regionale 27 giugno 2016, n. 18, prevede che la denominazione aggiuntiva di “ospitalità diffusa”, originariamente prevista solo a favore delle strutture ricettive e delle strutture che offrono servizi di interesse turistico presenti nelle aree di montagna, possa essere utilizzata secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale,  anche da quelle del sistema turistico tematico “Pedemontana e colli” e del sistema turistico tematico “Po e suo Delta".

Le imprese che compongono l’ospitalità diffusa, in una logica di potenziamento dell’offerta turistica - favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale, ove non facciano capo ad un unico soggetto giuridico - devono costituirsi in consorzio, o altra forma associativa, che assuma la responsabilità della conduzione dell’ospitalità diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti.

Ogni singola struttura ricettiva appartenente all’ospitalità diffusa rimane disciplinata dalla legislazione regionale vigente e i titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.

In tale modo l'ospitalità diffusa, considerata dalla parte dell'offerta - secondo un modello di accoglienza ormai  affermatosi  nel mercato turistico -  non è una semplice sommatoria di strutture ricettive, ma una vera e propria rete che offre anche servizi turistici diversi e aggiuntivi rispetto a quelli dell'alloggio in strutture ricettive alberghiere e complementari. In quanto tale, l'ospitalità diffusa rappresenta quindi una forma di organizzazione, gestione, promozione e commercializzazione di un'offerta turistica articolata (non solo ricettiva) in un particolare contesto ambientale e abitativo.

Relativamente alla domanda, l'ospitalità diffusa soddisfa invece i desideri di una clientela turistica esigente ed esperta: si tratta di persone che sono alla ricerca di formule di ospitalità alternative ed innovative, ma che al tempo stesso rispecchiano il più possibile le caratteristiche del luogo. In questo senso quindi l'ospitalità diffusa ha anche la funzione di "animare" dal punto di vista sociale, culturale ed economico piccoli centri o aree svantaggiate in modo tale che gli stessi siano in grado di proporsi nella loro espressione più originale e tipica dell'ambiente interessato.

Per la disciplina delle imprese che offrono l’ospitalità diffusa la Giunta regionale è intervenuta dapprima con la deliberazione n. 1518 del 12 agosto 2014, approvando i criteri, i requisiti e le disposizioni operative  per l'utilizzo della relativa denominazione da parte di strutture ricettive e di strutture che offrivano servizi di interesse turistico ubicate nelle aree di montagna e successivamente con la deliberazione n. 50 del 20 gennaio 2015, con la quale abrogando la citata DGR n. 1518/2014, sono state adeguate le norme di utilizzo della denominazione aggiuntiva alle reali condizioni economiche e sociali dei paesi e delle frazioni del territorio montano.

Con la novellazione dell’articolo 28 della L.R. n. 11/2013 il legislatore ha riconosciuto che, per le sue particolari caratteristiche, l’ospitalità diffusa rappresenta il complemento di una forma di accoglienza che va oltre la struttura ricettiva, perchè coinvolge il comune, il borgo, il centro abitato del paese montano, pedemontano, collinare o deltizio, realtà nelle quali il turista si inserisce nel vivere quotidiano e dove può scoprire e condividere i ritmi, i tempi e i modi di vivere dei residenti.

La denominazione aggiuntiva di ospitalità diffusa consente pertanto, da un lato, di potenziare il turismo anche nei "centri minori" e nelle località dove non è rilevante la ricettività organizzata e, dall'altro, di dare senso valoriale ed esperienziale ad un soggiorno per turisti "immersi" nella realtà dei piccoli paesi dei territori veneti.

Considerata l’intervenuta citata modifica dell’articolo 28 della L.R. n. 11/2013, con il presente provvedimento si propone di  approvare in Allegato A le nuove disposizioni attuative per l’utilizzo della denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa"  relative  a  forme di aggregazione; tipologie di aderenti; numero minimo di imprese aderenti; tipologie e numero di servizi offerti; centro ricevimento per i turisti; modello di ospitalità diffusa; coordinamento turistico; segno distintivo e, in particolare, di stabilire che l’ambito territoriale di applicazione dei  requisiti per l’utilizzo della denominazione di “ospitalità diffusa” riguardi:

- le aree di montagna, comprendenti i territori dei Comuni interamente montani, elencati nell’Allegato A della L.R. 8 agosto 2014, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

- i sistemi turistici tematici "Pedemontana e colli" e “Po e suo Delta”, comprendenti i territori dei Comuni, appartenenti ai suddetti sistemi turistici tematici, come elencati nell'Allegato A), della DGR n. 1870 del 15 ottobre 2013 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda  invece la disciplina organizzativa e procedurale, si ricorda che, fino al 31 marzo 2019, la domanda di attribuzione della denominazione di ospitalità diffusa - unitamente all'atto costitutivo e allo statuto dell’aggregazione richiedente, da cui risultavano i requisiti e i criteri previsti dalla DGR n. 50/2015 - era presentata per l’istruttoria ed il provvedimento finale alla Provincia competente per territorio, nell’ambito di quelle che erano all’epoca le funzioni amministrative provinciali in materia di turismo.

Dal 1 aprile 2019, ai sensi della DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018, le funzioni di classificazione delle strutture ricettive ed altre funzioni amministrative turistiche, precedentemente esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia, sono esercitate dalla Regione per il tramite delle Unità organizzative della Direzione Turismo: Veneto Occidentale e Veneto Orientale, territorialmente competenti per gli ambiti individuati nella citata DGR n. 1997/2018.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di approvare le seguenti disposizioni procedurali ed organizzative, relative alla presentazione delle domande di riconoscimento regionale della denominazione di ospitalità diffusa in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 1997/2018:

a) i rappresentanti legali delle aggregazioni interessate presentano, via pec, alla Direzione Turismo, all’indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it le domande, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto dell’aggregazione, da cui risultino i requisiti previsti nell’Allegato A al presente provvedimento;

b) le competenze relative all’istruttoria e all’emanazione dei provvedimenti finali  sono attribuite alle Unità organizzative Veneto Occidentale e Veneto Orientale della Direzione Turismo, territorialmente competenti.

Infine, a causa dei mutamenti normativi ed organizzativi sopravvenuti a seguito della citata DGR n. 1997/2018, si propone di revocare, ai sensi dell’articolo 21 quinquies della Legge n. 241/1990, con decorrenza dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, la DGR n. 50 del 20 gennaio 2015, il cui contenuto, nella parte ancora attualmente valida, è peraltro riprodotto dal presente provvedimento, che diventa, così il testo coordinato per l'applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 28 della L.R. n. 11/2013.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ed in particolare l'articolo 28;

VISTE la legge regionale   8 agosto 2014, n.25, legge regionale   30 maggio 2014, n. 13, la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 1870 del 15 ottobre 2013, n. 2287 del 10 dicembre;  n. 50 del 20 gennaio 2015 e n. 1997 del 21 dicembre 2018;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 1146 dell’11 agosto 2020, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

delibera

  1. di considerare le premesse e l’Allegato A parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare le nuove disposizioni attuative  per l’utilizzo della denominazione aggiuntiva “ospitalità diffusa” da parte di aggregazioni di strutture ricettive e di strutture che offrono servizi di interesse turistico, ai sensi dell'articolo 28 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, così come novellato dall’articolo 18 della L.R. 27 giugno 2016, n. 18, e come dettagliate nell’Allegato A;
  3. di approvare le seguenti disposizioni organizzative e procedurali, in materia di domande di riconoscimento regionale dell’utilizzo della denominazione di ospitalità diffusa: a) i rappresentanti legali delle aggregazioni interessate presentano, via pec, alla Direzione Turismo, all’indirizzo turismo@pec.regione.veneto.it le domande, unitamente all'atto costitutivo e allo statuto dell’aggregazione, da cui risultino i requisiti previsti nell’Allegato A; b) le competenze relative all’ istruttoria e all’emanazione dei provvedimenti finali sono attribuite alle Unità organizzative Veneto Occidentale e Veneto Orientale della Direzione Turismo, territorialmente competenti secondo la DGR n. 1997 del 21 dicembre 2018;
  4. di revocare, ai sensi dell’articolo 21 quinquies della Legge n. 241/1990, con decorrenza dalla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento, la DGR n. 50 del 20 gennaio 2015;
  5. di incaricare la Direzione Turismo dell’esecuzione del presente provvedimento;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito istituzionale regionale del turismo.

(seguono allegati)

Dgr_1388_20_AllegatoA_428725.pdf

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