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Materia: Energia e industria
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1354 del 16 settembre 2020
Realizzazione metanodotto denominato "Rifacimento metanodotto Campodarsego - Castelfranco Veneto DN 300/200 (12''/8'') - 24/75 bar e opere connesse". Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e dell'articolo 42, comma 2-quater della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii. ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto "Campodarsego-Castelfranco Veneto DN 150 (6") e opere connesse". Posizione n. ME-1/2018.
Con la presente deliberazione viene rilasciata l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’intervento denominato “Rifacimento metanodotto Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 300/200 (12’’/8’’) – 24/75 bar e opere connesse”. con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto “Campodarsego-Castelfranco Veneto DN 150 (6”) e opere connesse”.
L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.
Il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 " Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità " e ss.mm.ii., disciplina, tra l'altro, i procedimenti di autorizzazione delle infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali. L’art. 52-quater prevede che l'accertamento della conformità urbanistica delle opere, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità sono effettuate nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.. L’art. 52-sexies detta disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali per le quali il provvedimento finale è adottato dalla Regione, per quanto stabilito dalla Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11.
Il provvedimento di cui trattasi sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta ed atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti e comprende ogni opera od intervento necessari alla risoluzione delle interferenze con altre infrastrutture esistenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tali infrastrutture, opere o interventi, in conformità al progetto approvato.
L'autorizzazione unica comprende altresì la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al D.P.R. 327/2001 e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica. Tale autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto entro i termini e nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. al quale partecipano le Amministrazioni ed Enti locali interessati ed i Soggetti preposti ad esprimersi sulle eventuali interferenze con le opere in progetto.
Si evidenzia che, in caso di progetti ricadenti su aree o beni sottoposti a tutela paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., non è applicabile quanto previsto dall’art. 146 del medesimo D.Lgs., ma il parere paesaggistico delle amministrazioni competenti deve essere acquisito direttamente nell’ambito della Conferenza di servizi, che costituisce procedura autonoma ed alternativa rispetto al procedimento di autorizzazione paesaggistica, come confermato anche da ultimo dall’art. 6 del D.Lgs. 127/2016, che prevede che siano coinvolti nella Conferenza di servizi sia l’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione secondo la procedura ordinaria sia il Soprintendente, che deve esprimere nell’ambito della Conferenza di servizi “il parere di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
Con nota prot. REINV/NOR/MAR/318 del 27 marzo 2018, registrata al protocollo regionale con n. 122512 del 30 marzo 2018, la società Snam Rete Gas S.p.A. ha presentato istanza, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e della L.R. 11/2001, per la Realizzazione del metanodotto, non appartenente alla rete nazionale, denominato “Rifacimento metanodotto Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 300/200 (12’’/8’’) – 24/75 bar e opere connesse, l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, nonché di autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto “Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 150 (6’’) – 24/50 bar e opere connesse” che ha esaurito la vita tecnica di esercizio.
Con la medesima nota Snam Rete Gas S.p.A. ha comunicato di aver presentato al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (M.A.T.T.M.), in data 15 dicembre 2017, l’istanza per la Valutazione di Impatto Ambientale dell’intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 26, Titolo III, Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
Con nota prot. n.137601 del 12 aprile 2018, l’Unità Organizzativa Energia, preso atto delle due istanze presentate dalla Società Snam Rete Gas S.p.A., al M.A.T.T.M. per la Valutazione di Impatto Ambientale ed alla Regione del Veneto per l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’intervento in argomento, ha comunicato l’avvio del procedimento a Snam ed alle Amministrazioni, Enti e Società coinvolte, informando altresì che, in applicazione dei principi di economicità, efficacia, efficienza, di pubblicità, razionalizzazione, unificazione e semplificazione, richiamati anche dall’art. 52-bis, comma 2 del D.P.R. 327/2001, la Conferenza di servizi sarà avviata dopo il ricevimento del provvedimento definitivo di Valutazione di Impatto Ambientale emesso dal M.A.T.T.M..
Il M.A.T.T.M. con nota prot. n. 0025421 del 07 ottobre 2019, registrata in pari data al protocollo regionale con n. 430713, ha trasmesso il Decreto 26 settembre 2019, n. 278 del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, contenente il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il metanodotto in parola, comunicando che il testo integrale del provvedimento, corredato dai pareri della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale V.I.A. e V.A.S. n. 2778 del 06 luglio 2018 e 2817 del 31 agosto 2018, dello Stralcio di verbale dell’Assemblea plenaria n. 7 del 15 marzo 2019, del parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 3464 del 05 febbraio 2019, del parere della Regione del Veneto espresso con D.G.R. 04 dicembre 2018, n.1830, che ne costituiscono parte integrante, è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali V.I.A./V.A.S. del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it , sezione Provvedimenti).
La società Snam Rete Gas S.p.A., con nota prot. n.1926 del 29 ottobre 2019, ricevuta dal protocollo regionale in data 6 novembre 2019 e registrata con n. 477102, ha chiesto il riavvio del procedimento per l’autorizzazione in oggetto, allegando su supporto informatico DVD la documentazione aggiornata del progetto definitivo del metanodotto e relative opere connesse, contenente alcune ottimizzazioni rispetto al tracciato presentato e valutato in sede di V.I.A..
Per ragioni di economicità, efficacia, efficienza e semplificazione del procedimento e su espressa proposta di Snam Rete Gas S.p.A., le ottimizzazioni progettuali sopra richiamate, nonché le eventuali ulteriori modifiche al progetto che dovessero essere apportate in sede di Conferenza di servizi, dovranno essere comunicate al M.A.T.T.M. per la sua valutazione di merito, ai sensi del comma 9, articolo 6, Titolo I, Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il cui formale parere è necessario per la conclusione della Conferenza di servizi e per la successiva adozione del provvedimento autorizzativo in argomento.
Il procedimento avviato riguarda l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell’opera, l’eventuale dichiarazione di inamovibilità e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio dell’intervento di rifacimento del metanodotto non appartenente alla rete nazionale denominato Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 300/200 (12’’/8’’) – 24/75 bar ed opere connesse e l’autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto esistente Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 150 (6’’) – 24/50 bar, nonché l’autorizzazione paesaggistica.
L’istanza è stata presentata ai sensi dell’art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) per quanto concerne le disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali ed è stata classificata con n. ME-1/2018.
La domanda di autorizzazione è stata presentata da Snam Rete Gas S.p.A., Partita I.V.A. n.10238291008, con sede legale in San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7 ed uffici in Camisano Vicentino (VI) Via Malspinoso, 7.
L’opera interessa i territori delle Province di Padova e Treviso e dei Comuni di: Borgoricco (PD), Campodarsego (PD), Camposampiero (PD), Castelfranco Veneto (TV), Loreggia (PD), Piombino Dese (PD), Resana (TV), San Giorgio delle Pertiche (PD), quest’ultimo solo per le opere di dismissione.
A seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l’ammissibilità dell’istanza, considerato che l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio, ai sensi del D.P.R. 327/2001, di un metanodotto non appartenente alla rete nazionale deve essere preceduta da una Conferenza di servizi decisoria per l'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse Amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuto di avviare contestualmente le procedure per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, considerata la complessità dell’opera, la presenza di interessi ambientali, paesaggistici e di tutela dei beni culturali, nonché l’elevato numero di Amministrazioni, Enti e Società interessati dal procedimento autorizzativo dell’opera in oggetto, con nota prot. n. 489165 del 13 novembre 2019, l’Unità Organizzativa Energia ha indetto, ai sensi del comma 7 dell’art. 14-bis e dell’art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la Conferenza di servizi in forma simultanea ed in modalità sincrona per l’autorizzazione di cui all’oggetto ed ha convocato la prima riunione della Conferenza di servizi per il giorno 16 dicembre 2019, ore 10:00, presso gli Uffici della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia-Unità Organizzativa Energia, Stanza 1.065, Palazzo della Regione, Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23 – 30121 Venezia.
Con nota prot. n. 79958 del 19 febbraio 2020 è stata convocata, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la seconda riunione della Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno 18 marzo 2020.
Con nota prot. n. 114155 del 10 marzo 2020 è stato comunicato che “la seconda riunione della Conferenza di Servizi è rinviata a data da destinarsi, considerata l’emergenza in corso COVID-19 e viste le recenti limitazioni imposte dai D.P.C.M. 8 marzo e 9 marzo 2020.”.
Con nota prot. n. 247470 del 23 giugno 2020 è stata convocata, ai sensi dell’art. 14-ter della Legge 7 agosto 1990, n. 241, la seconda riunione della Conferenza di Servizi in oggetto per il giorno 8 luglio 2020 in modalità videoconferenza in quanto le limitazioni relative all’emergenza sanitaria COVID-19 ancora vigenti, non consentono di poter effettuare la riunione in presenza presso la Sede regionale.
Con nota prot. n. 258703 dell’1 luglio 2020 la seconda riunione della Conferenza di Servizi in oggetto è stata rinviata, per motivi organizzativi, al giorno 20 luglio 2020, sempre in modalità videoconferenza.
La documentazione relativa al progetto in autorizzazione, i cui elaborati progettuali sono contenuti in Allegato A, su supporto digitale, nonché le puntuali controdeduzioni alle osservazioni pervenute dai soggetti coinvolti, prodotte dal proponente e contenute in Allegato B, su supporto digitale ed i due verbali delle riunioni della Conferenza di servizi sopra citate con le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, con o senza prescrizioni ed osservazioni) rese dalle Amministrazioni in sede di Conferenza di servizi e contenute in Allegato C, su supporto digitale, nonché i documenti procedimentali, depositati agli atti degli Uffici regionali, sono stati sempre pubblicati e consultabili, contestualmente allo svolgimento del procedimento, nel sito internet della Regione al seguente indirizzo: http://bit.ly/38uAN8Z e saranno ivi consultabili per almeno ulteriori 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
In particolare si dà atto che:
a) il soggetto richiedente, SNAM Rete GAS S.p.A., ha provveduto, ai sensi della Legge 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 52-ter comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a depositare il progetto presso i Comuni interessati ed ha dato avviso dell’avvio del procedimento, ai proprietari interessati dall’intervento che sono in numero superiore a cinquanta, con pubblicazione del suddetto avviso sui tre quotidiani “Il Mattino di Padova”, “La Tribuna di Treviso” e “Il Corriere della Sera” del 25 novembre 2019, nonché tramite pubblicazione all’Albo Pretorio dei Comuni interessati dal 25 novembre 2019 e per i seguenti 20 o 30 giorni (periodi di pubblicazione che sono stati dichiarati dai Comuni) e per il periodo di 20 giorni a partire dal 25 novembre 2019 anche nel sito internet della Regione del Veneto;
b) a seguito delle predette comunicazioni/pubblicazioni, sono pervenute n. 52 comunicazioni, delle quali n.48 proposte di ottimizzazione del tracciato, ciascuna valutata da parte della società SNAM Rete Gas S.p.A. e, con nota registrata al protocollo regionale con n. 242668 del 19 giugno 2020, puntualmente controdedotte;
c) in conseguenza dell’accoglimento della quasi totalità delle osservazioni, SNAM Rete Gas S.p.A. con nota prot. n. 261894 del 2 luglio 2020 ha inviato il progetto aggiornato per l’approvazione da parte della Conferenza di servizi;
d) si rappresenta infine che le determinazioni (pareri, nulla osta, atti di assenso comunque denominati, con o senza prescrizioni ed osservazioni) rese dalle Amministrazioni in sede di Conferenza di servizi e contenute in Allegato C, su supporto digitale, risultano tutte favorevoli e di assenso rispetto al progetto presentato, evidenziando che i pareri degli Enti ed Amministrazioni competenti in materia di paesaggio sono tutti favorevoli, mentre per quanto riguarda la conformità urbanistica questa non è favorevole per i Comuni di Borgoricco, Campodarsego, Camposampiero, Loreggia, Piombino Dese, Resana, non conformità che è superabile con l’approvazione della presente autorizzazione unica; le prescrizioni emerse in sede di Conferenza di servizi sono contenute in Allegato D.
Con nota prot. n. 347959 del 4 settembre 2020 SNAM Rete Gas S.p.A. ha inviato gli elaborati progettuali adeguati alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi decisoria nella riunione del 20 luglio 2020 e consistenti nella modifica del tracciato per l’allacciamento della Fonderia Anselmi in Comune di Camposampiero, con massimo avvicinamento possibile del metanodotto al ciglio del canale, modifica chiesta dallo Studio Legale NRF per conto delle ditte proprietarie Gesuato, Rossi e Marcato e sostenuta dal Comune medesimo e contenuta negli elaborati progettuali in Allegato A, su supporto digitale.
Con nota registrata al protocollo regionale n. 351245 dell’8 settembre 2020, il M.A.T.T.M. ha espresso il proprio formale positivo parere, ai sensi del comma 9, articolo 6, Titolo I, Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul progetto approvato dalla Conferenza di servizi, risultando questo modificato rispetto a quello esaminato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale.
Premesso quanto sopra, preso atto della conclusione positiva della Conferenza di servizi sopra citata, si propone pertanto di provvedere al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’intervento denominato “Rifacimento metanodotto Campodarsego – Castelfranco Veneto DN 300/200 (12’’/8’’) – 24/75 bar e opere connesse”. Autorizzazione alla costruzione ed esercizio con accertamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell’art. 52-sexies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii. e dell’articolo 42, comma 2-quater della Legge Regionale 13 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii ed autorizzazione alla dismissione e rimozione del metanodotto “Campodarsego-Castelfranco Veneto DN 150 (6”) e opere connesse”, nonché al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e per quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 127/2016.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
VISTO il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n.164 “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità”;
VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;
VISTO il Decreto Ministeriale 17 aprile 2008 del Ministro dello Sviluppo Economico “Regola Tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8”;
VISTO il Decreto Ministeriale 30 marzo 2015 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n.127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;
VITO il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;
VISTA la Legge Regionale 13 aprile 2001, n.11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie locali in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
VISTA la Legge Regionale 7 novembre 2003, n.27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, art. 70 “Disposizioni transitorie in materia di espropriazione”;
VISTO il Decreto 26 settembre 2019, n. 278 del Ministro dell’Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, contenente il giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto del metanodotto Campodarsego – Castelfranco Veneto proposto da SNAM Rete Gas S.p.A.;
VISTA la nota prot. n. 261894 del 2 luglio 2020 di SNAM Rete Gas S.p.A. contenente il progetto aggiornato per la definitiva approvazione da parte della Conferenza di servizi;
VISTI i verbali della Conferenza di servizi del 16 dicembre 2019 e del 20 luglio 2020;
VISTA la nota prot. n. 347959 del 4 settembre 2020 di SNAM Rete Gas S.p.A. contenente gli elaborati progettuali adeguati alle decisioni assunte dalla Conferenza di servizi decisoria il 20 luglio 2020;
VISTA la nota del M.A.T.T.M., registrata al protocollo regionale con n. 351245 dell’8 settembre 2020, contenente il parere, ai sensi del comma 9, articolo 6, Titolo I, Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., sul progetto approvato dalla Conferenza di servizi, risultando questo modificato rispetto a quello esaminato in sede di Valutazione di Impatto Ambientale;
VISTO l'art. 2 comma 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
Allegati A B C (omissis)
(seguono allegati)
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