Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 143 del 22 settembre 2020


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1285 del 08 settembre 2020

Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione, alimentato a gas naturale della potenza elettrica pari a 4.404 kW e potenza termica pari a 9.631 kW da realizzarsi presso l'insediamento produttivo della società Friul Intagli Industries S.p.A. via Bastie, 34 Comune di Portobuffolè (TV). Ditta proponente "E.ON BUSINESS SOLUTION S.r.l." di Milano D.Lgs 115/2008 - D. Lgs. 152/2006 - L.r. 11/2001.

Note per la trasparenza

Autorizzazione unica ad installare ed esercire un impianto per la produzione di energia elettrica e termica attraverso la combustione di gas metano.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La società E.ON Business Solutions S.r.l. con sede legale in Via A. Vespucci, 2 Milano (MI), ha presentato istanza, ai sensi del D. Lgs n. 115/2008, di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale, da realizzarsi presso lo stabilimento della ditta Friul Intagli Industries S.p.A. con sede nel Comune di Portobuffolè (TV) Via Bastie, 34. Detta istanza è stata assunta al protocollo regionale con n. 559346 del 30/12/2019, n. 559363 del 30/12/2019, n. 559356 del 30/12/2019, n. 559372 del 30/12/2019 e n. 559376 del 30/12/2019.

L’intervento per il quale la società E.ON Business Solutions S.r.l. ha presentato istanza sarà realizzato a servizio della società Friul Intagli Industries S.p.A. di Portobuffolè (TV) che opera nel settore della produzione di componenti per mobili.

In considerazione degli elevati consumi di energia elettrica e termica richiesti per il corretto funzionamento delle linee produttive dell’attività della Friul Intagli Industries S.p.A., E.ON Business Solutions S.r.l. ha proposto alla ditta di intervenire con l’installazione di detto impianto per permettere di ottenere un considerevole efficientamento energetico ed ambientale.

L’attività del medio impianto di combustione secondo il codice NACE è 40.11 - Produzione di energia elettrica.

L’impianto sarà installato all’interno del perimetro industriale della Friul Intagli Industries S.p.A. su di un’area attualmente libera, identificata catastalmente al Fg. 3 mappale 679. L’area in proprietà della ditta INCA Properties S.r.l., con sede legale in Prata di Pordenone Via Oderzo n. 68, è in locazione alla Friul Intagli Industries S.p.A. La stessa è stata concessa in sublocazione dalla Friul Intagli Industries S.p.A. a E.ON Business Solutions S.r.l. con la sottoscrizione di apposito contratto.

Allo stato attuale il fabbisogno di elettricità dello stabilimento viene soddisfatto dalla rete elettrica nazionale, mentre la domanda di energia termica per il riscaldamento è garantita da tre caldaie alimentate a gas naturale. Nella configurazione di progetto l’impianto di cogenerazione sostituirà le tre caldaie, in particolare, una sarà dismessa mentre le altre due saranno mantenute in sito ed utilizzate come back up del nuovo impianto di cogenerazione.

Il progetto prevede l’installazione di un modulo cogenerativo che comprende un motore endotermico a ciclo Otto alimentato a gas metano, accoppiato ad un generatore della potenza elettrica nominale di 4.404 kW, riferita ad una potenza termica introdotta di 9.631 kW, corrispondente ad una portata di metano pari a 1.014 Nm3/h.

Il cogeneratore funzionerà in parallelo con la rete elettrica in configurazione di cessione parziale. L’energia elettrica prodotta verrà ceduta alla rete di distribuzione interna dell’azienda e utilizzata nei processi produttivi dello stabilimento. Le eventuali eccedenze saranno cedute in rete MT del Distributore locale.

La potenza termica complessivamente recuperata sarà pari a 3.952 kW di cui 2.346 kW disponibili dal blocco motore e 1.606 kW derivanti dal recupero termico sui fumi di combustione.

Il calore così recuperato verrà utilizzato per la produzione di acqua calda a circa 85° C che verrà interamente autoconsumata dallo stabilimento.

Per il contenimento delle emissioni inquinanti l’impianto di cogenerazione sarà dotato di apposito sistema di regolazione della combustione per il contenimento degli ossidi di azoto e di un catalizzatore ossidante per la riduzione del monossido di carbonio e degli idrocarburi incombusti.

La temperatura dei fumi combusti è prevista pari a circa 333° C a monte del recupero energetico e pari a circa 120 °C a valle dello stesso. Il camino di espulsione dei gas esausti avrà un’altezza pari a circa 15 metri dal suolo e diametro di 700 mm.

Si prevede un utilizzo dell’impianto pari a 8.000 ore/anno con carico medio di processo pari al 100%. Il minimo tecnico dell’impianto si attesterà a 2.202 kW cioè pari al 50% della Potenza Elettrica Nominale .

Appare opportuno ricordare che l’art. 11 comma 7 del D.Lgs 115/2008, relativo all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici, ha stabilito che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.

Il sopra citato art. 8 del D. Lgs 8.02.2007, n. 20 al comma 2 ha a sua volta stabilito che: “L’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L’art. 42, comma 2 bis della l.r. 13.04.2001 n. 11 di attuazione del D. Lgs 112/1998, individua la Giunta regionale quale autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni all’installazione ed all’esercizio degli impianti di produzione di energia inferiori a 300 MW.

In accordo con quanto sopra esposto, con nota prot. n. 148689 del 07/04/2020 indirizzata a Comune di Portobuffolè, Provincia di Treviso, Dipartimento ARPAV di Treviso, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, è stata indetta una Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’articolo 14-bis della legge n. 241/90 per la sopra indicata richiesta di autorizzazione prescrivendo alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento sia il termine per la richiesta di eventuali integrazioni documentali o chiarimenti, sia il termine entro il quale rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza.

Con nota protocollo regionale n. 163697 del 22.04.2020, è stato chiesto dalla Regione Veneto  - U.O tutela dell’Atmosfera alla società E.ON Business Solutions S.r.l., di presentare integrazioni e chiarimenti in merito al carico medio di processo e minimo tecnico dell’impianto, alla perizia giurata su quantità e qualità degli inquinanti emessi, alle altezze degli edifici più prossimi all’impianto e alla valutazione previsionale d’impatto acustico.

La Provincia di Treviso con nota assunta a prot. regionale n. 171980 del 29.04.2020, ha richiesto approfondimenti relativi alle singole unità di combustione esistenti ed autorizzate presso lo stabilimento e di valutare possibili ulteriori interventi di riduzione dell’emissione di Ossidi di Azoto o, in alternativa, di monitorare in continuo la sua concentrazione a camino. La richiesta della Provincia di Treviso è  stata inoltrata dalla Regione Veneto alla ditta E.ON Business Solutions S.r.l. con nota prot. n. 174438 del 30.04.2020.

La società E.ON Business Solutions S.r.l., con nota acquisita a protocollo regionale n. 199171 del 20/05/2020, ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti dalla Regione Veneto e dalla Provincia di Treviso.

Il Dipartimento ARPAV di Treviso con nota protocollo regionale n. 230144 del 11.06.2020 ha trasmesso il proprio parere favorevole con proposte di prescrizioni in tema di rumore e di emissioni in atmosfera. In particolare, relativamente al rumore ARPAV propone “…lo svolgimento di una verifica fonometrica post operam. A tal proposito si fa presente che per la valutazione del livello di rumore differenziale, qualora vi sia la possibilità del superamento delle soglie di applicabilità del limite differenziale di cui al comma 2 dell’art. 4 del DPCM 14/11/97, come livello di rumore residuo deve essere assunto il livello di rumore presente quando l’attività produttiva dello stabilimento Friul Intagli è ferma, non quello corrispondente allo spegnimento del solo impianto in oggetto.”

Con riferimento alle emissioni in atmosfera ARPAV propone:“A…di valutare l’opportunità di richiedere il monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera prodotte mediante rilevazione e registrazione delle concentrazioni di ossidi di azoto nei fumi dei cogeneratori; in alternativa si richiede venga imposta una frequenza di autocontrollo delle emissioni mediante campionamento in discontinuo con cadenza almeno quadrimestrale, come peraltro proposto dalla ditta stessa nella nota di invio delle integrazioni.. B…che l’autorizzazione, in merito agli apprestamenti inerenti all’accessibilità al camino, alla individuazione della sezione di prelievo ed alla installazione delle necessarie prese di campionamento, richieda il rispetto di quanto indicato nel documento ‘Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera’ scaricabile dal sito internet della Provincia di Treviso”.

La Provincia di Treviso con nota acquisita a protocollo regionale n. 251761 del 26.06.2020 ha trasmesso parere favorevole proponendo le seguenti prescrizioni:

“1. installazione di strumentazione di misura in continuo sulle emissioni dell’inquinante Ossidi di Azoto – NOX (espressi come NO2);

2. realizzazione delle prese per la misura ed il campionamento delle emissioni e per garantire l’accessibilità ai punti di misura in conformità al documento elaborato da A.R.P.A.V. DAP Treviso e Provincia di Treviso dal titolo: “Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera” reperibile nel sito internet della Provincia.”

È stato quindi verificato che gli atti di assenso e le relative condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte nel corso del procedimento possano essere accolte. In merito al monitoraggio del parametro Ossidi di Azoto la struttura procedente, U.O. Tutela dell’Atmosfera, sentita la Provincia di Treviso, ha stabilito di prescrivere alla Ditta una frequenza di autocontrollo delle emissioni mediante campionamento in discontinuo con cadenza almeno quadrimestrale.

La Conferenza di Servizi ha preso altresì atto che la mancata comunicazione delle proprie determinazioni da parte del Comune di Portobuffolè e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, per gli effetti del comma 4 del citato art. 14 bis della L. 241/1990, equivale ad assenso.

Sulla scorta degli elaborati progettuali indicati nell’Allegato A al presente provvedimento, viste le conclusioni dell’Istruttoria Tecnica n. 4/2020 del 15.06.2020 con la quale è stata verificata l’effettiva non necessità della Valutazione di Incidenza Ambientale per l’intervento e vista l’istruttoria espletata dagli uffici regionali completa delle prescrizioni proposte dagli uffici stessi, dall’ARPAV e dalla Provincia, riportate nell’Allegato B al presente provvedimento, la struttura procedente, U.O. Tutela dell’Atmosfera, ritiene conclusa positivamente la conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e asincrona come sopra indetta e svolta.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 03.04.2006 n. 152 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 08.02.2007 n. 20;

VISTO il Decreto Legislativo 30.05.2008 n. 115;

VISTA la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 1400 del 29.08.2017;

VISTO l’art. 2 comma 2 della Legge regionale 31.12.2012 n. 54;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di autorizzare, ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs n. 115/2008, la società E.ON Business Solutions S.r.l. con sede legale in Via A. Vespucci, 2 Milano (MI), alla costruzione ed esercizio presso lo stabilimento della ditta Friul Intagli Industries S.p.A. con sede nel Comune di Portobuffolè (TV) Via Bastie, 34 di un impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale di potenza immessa col combustibile pari a 9.631 kW, di potenza elettrica pari a 4.404 kW e di potenza termica recuperata pari a circa 3.952 kW, conformemente agli elaborati progettuali di cui all’Allegato A al presente atto, nel rispetto delle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni coinvolte nel procedimento nel corso della Conferenza di Servizi svoltasi ai sensi dell’art. 14 della legge 241/1990 riportate nell’Allegato B al presente provvedimento;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di incaricare la Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;
  5. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
  6. di trasmettere il presente atto alle società E.ON Business Solutions S.r.l. di Milano e Friul Intagli Industries S.p.A. di Portobuffolè, al Comune di Portobuffolè, alla Provincia di Treviso, al Dipartimento ARPAV di Treviso, alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e all’Agenzia delle Dogane - U.T.F. competente per territorio;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

Dgr_1285_20_AllegatoA_428188.pdf
Dgr_1285_20_AllegatoB_428188.pdf

Torna indietro