Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 134 del 01 settembre 2020


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1173 del 11 agosto 2020

Processo di attuazione della Legge regionale 16 maggio 2019 n. 17 "Legge per la cultura". Definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche per il riconoscimento regionale e per l'inclusione nel Sistema regionale degli istituti della cultura. Prime linee guida propedeutiche all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali degli istituti della cultura. Deliberazione/CR n. 86 del 21.7.2020. Artt. 22, 23, 24 della LR 17/2019.

Note per la trasparenza

Nell’ambito del processo di delegificazione della LR 17/2019 “Legge per la cultura”, la Giunta regionale con il presente provvedimento, accolto il parere della competente Commissione consiliare, approva la definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche e le prime linee guida propedeutiche all’individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali degli istituti della cultura.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17 “Legge per la cultura”, di seguito LR 17/19, ha riordinato e innovato profondamente la disciplina del settore adeguandola al mutato quadro normativo di riferimento statale e comunitario e all’attuale contesto culturale e sociale.

Alcune previsioni della LR 17/19, che introducono per la prima volta un particolare istituto o che innovano profondamente le disposizioni tuttora in vigore della legge n. 50 del 5 settembre 1984 “Norme in materia di musei, biblioteche e archivi di ente locale o di interesse locale”, necessitano di una disciplina di dettaglio per poter trovare completa applicazione con la LR 17/19 e con il primo Programma triennale della cultura, così come previsto dall’art. 39, comma 2.

Con DGR n. 336 del 17 marzo 2020 è stato approvato il percorso di adozione dei provvedimenti che andranno a comporre gradualmente il quadro delle norme di attuazione della LR 17/19 secondo un’impostazione di legge “che si scrive” progressivamente.

In particolare, vanno inquadrati e regolamentati con provvedimenti di Giunta da sottoporre al parere della Commissione consiliare competente alcuni processi chiave introdotti dalla legge nel settore che comprende musei, archivi, biblioteche (di seguito MAB). È necessario dunque disciplinare le regole alla base del  nuovo istituto del riconoscimento regionale, i requisiti e le modalità (art.23 c. 1); definire i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento (art.24, c.4), delineare gli ambiti territoriali ottimali per la creazione di sistemi territoriali (art.23, c.3), rappresentare un possibile modello per la costruzione del Sistema regionale degli istituti della cultura (art.22, c.5) con il profilo organizzativo e le modalità del suo funzionamento.

Il fatto che siano tutti aspetti tra loro strettamente intrecciati e interdipendenti, elementi costitutivi di uno stesso percorso, induce a concentrare in un unico provvedimento le discipline di dettaglio richieste per gli articoli elencati. La scelta è avvalorata anche dallo spirito stesso della legge, dal rovesciamento di prospettiva con cui la Regione immagina il ruolo e il funzionamento complessivo nell’immediato futuro di musei, archivi e biblioteche, visti non più come soggetti appartenenti a settori distinti, bensì come parti integranti di un unico servizio alla comunità.

Fulcro di questa operazione di profondo cambiamento è il riconoscimento regionale di musei, archivi e biblioteche di proprietà pubblica e privata. L’attenzione che prima verteva su fondi e collezioni appartenenti agli istituti, tramite la dichiarazione di interesse locale degli stessi, si concentra ora sugli istituti in qualità di erogatori di servizi tramite il loro riconoscimento formale. Si tratta di un titolo che gli istituti possono acquisire se in possesso di precisi requisiti che hanno a oggetto la continuità del servizio pubblico, la progettualità gestionale e finanziaria, l’accesso e fruizione al patrimonio culturale, la presenza di personale qualificato, la cura e gestione del patrimonio, la gratuità dei principali servizi all’utenza per archivi e biblioteche, l’adeguatezza delle strutture e degli strumenti. Il possesso di tali requisiti viene inoltre legato al raggiungimento di livelli minimi, individuati anche in base a riferimenti nazionali ufficiali. Con l’ulteriore sforzo di aver determinato per ciascun requisito il minimo comun denominatore possibile tra musei, archivi, biblioteche, è stato compiuto il primo passo del percorso che porta alla loro integrazione come elementi di un medesimo sistema.

L’introduzione nella nostra legislazione del riconoscimento regionale rappresenta altresì un significativo cambiamento di approccio culturale dato che musei, archivi e biblioteche vengono presi in considerazione non esclusivamente in quanto luoghi destinati alla conservazione e valorizzazione di beni culturali, ma anche come presidi territoriali di erogazione di servizi al pubblico per rendere accessibili nel migliore dei modi i patrimoni da essi custoditi.

Ottenere il riconoscimento consente, oltre all’accesso ai contributi, di poter entrare a far parte del Sistema regionale degli istituti della cultura, uno strumento innovativo introdotto dalla LR 17/19 che lo descrive agli articoli 22 e 24 come modalità di cooperazione tra gli istituti intesi nel loro complesso secondo un’ottica MAB allo scopo di favorire la crescita del territorio attraverso la promozione e lo sviluppo di servizi al pubblico e delle relative attività culturali.

Il Sistema, inoltre, ha la finalità di promuovere l’integrazione dei servizi offerti dalle diverse tipologie di istituti, il miglioramento della loro gestione e il grado ottimale di organizzazione delle attività. Su tali elementi, insieme ai livelli minimi e agli standard ottimali di funzionamento, si fonda il Sistema regionale, il cui profilo organizzativo e le modalità di funzionamento e di gestione saranno oggetto di specifico provvedimento dopo aver disciplinato il processo per ottenere il riconoscimento. Contestualmente con apposite azioni e misure la Regione accompagnerà le diverse tipologie di istituti ad adeguarsi gradualmente a queste novità normative, a partire dal periodo di efficacia del primo Programma triennale della cultura (art. 7).

Per la definizione di istituti della cultura la LR 17/19 fa riferimento all’art.101 del Codice dei Beni culturali e paesaggistici che qui si riporta:

a) “museo”, una struttura permanente che acquisisce, cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

b) “biblioteca”, una struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;

c) “archivio”, una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.

Con il presente provvedimento si propongono, nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del medesimo, le modalità per ottenere il riconoscimento, la definizione dei requisiti necessari di cui al comma 2 dell’art. 23, i livelli minimi e gli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche di cui al comma 4 dell’art.24. La definizione dei livelli minimi illustrata nella proposta ha come riferimento gli atti e i documenti conseguenti ai tavoli di lavoro tematici istituiti a livello nazionale dal 2014 al 2018 e insieme considera le particolari condizioni e il contesto degli istituti presenti in regione.

Contestualmente, nel medesimo allegato, si propongono le prime linee guida propedeutiche all’individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali degli istituti della cultura ai quali musei, archivi e biblioteche potranno partecipare in autonomia.

Le proposte saranno oggetto di confronto e discussione negli organismi preposti dalla LR 17/19 e verranno sottoposte a eventuali verifiche e adeguamenti successivi anche mediante il confronto con gli istituti coinvolti nel processo di sviluppo dei servizi culturali e in relazione agli esiti delle prime elaborazioni dei dati offerti dal nuovo sistema informativo della cultura.

In questa prima fase di transizione si propone che musei, archivi e biblioteche di ente locale e gli istituti, privati e di enti pubblici non territoriali, già dichiarati d’interesse locale sulla base dei requisiti previsti dagli articoli 9, 27, 41 della LR n. 50/1984, siano d’ufficio riconosciuti pro tempore per tutto il triennio di riferimento del primo Programma triennale della cultura previsto all’art. 7.

Gli altri istituti pubblici e privati che vogliano ottenere il riconoscimento regionale potranno in questo periodo di transizione presentare istanza secondo le modalità che saranno indicate con specifico decreto a firma del Direttore della Direzione regionale competente e verranno temporaneamente riconosciuti.

Per le programmazioni successive, si procederà a una verifica periodica della rispondenza dei requisiti e del rispetto dei livelli minimi di servizio richiesti per mantenere il titolo del riconoscimento e continuare a far parte del Sistema regionale; il riconoscimento dei nuovi soggetti, così come l’esclusione per mancanza o insufficienza dei requisiti necessari, sarà certificato periodicamente con decreto a firma del Direttore della Direzione regionale competente sulla base della rispondenza ai requisiti e ai livelli minimi individuati

Una gestione sistemica dei servizi culturali del territorio può portare notevoli benefici in termini di efficienza, efficacia e qualità dell’offerta e, talora, anche in termini di economicità quando i servizi sono integrati tra loro. In un territorio, come quello veneto, caratterizzato dalla presenza di molti piccoli comuni, si ritiene che il raggiungimento di un livello minimo dei servizi museali, archivistici, bibliotecari sia più facilmente ottenibile lavorando in un’ottica di rete. L’agire in rete è, infatti, una modalità che non solo potenzia l’offerta degli istituti culturali, ma consente anche di far fronte a imprevedibili situazioni di emergenza quando mettano a rischio la continuità del servizio del singolo istituto. 

In questo quadro la disciplina contenuta nel documento Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, rappresenta uno strumento di indirizzo grazie al quale i titolari di musei, archivi e biblioteche pubblici e privati del Veneto potranno orientarsi nel processo, culturale e amministrativo insieme, che porterà alla realizzazione del Sistema regionale degli istituti della cultura, cardine del profondo processo di cambiamento in atto nel settore.

La Sesta Commissione consiliare, nella seduta del 04/08/2020, ha espresso in merito il proprio parere favorevole (parere n. 565).

Con la presente deliberazione si propone pertanto di prendere atto del sopracitato parere favorevole e di approvare le disposizioni, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne forma parte integrante.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1;

VISTA la Legge regionale 16 maggio 2019, n. 17;

VISTA la DGR n. 1756 del 19 novembre 2018;

VISTA la DGR n. 336 del 17 marzo 2020;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016;

VISTA la DGR/CR n. 86 del 21 luglio 2020;

VISTO il parere favorevole espresso dalla competente Commissione consiliare n. 565 del 4 agosto 2020;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare, sulla base di quanto specificato in premessa, l’Allegato A, parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, avente a oggetto “Definizione dei requisiti, dei livelli minimi e degli standard ottimali di funzionamento di musei, archivi e biblioteche per il riconoscimento regionale e per l’inclusione nel Sistema regionale degli istituti della cultura. Prime linee guida propedeutiche all’individuazione degli ambiti territoriali ottimali per la creazione dei sistemi territoriali degli istituti della cultura”;
  3. di incaricare la Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente atto;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

(seguono allegati)

Dgr_1173_20_AllegatoA_426465.pdf

Torna indietro