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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 90 del 16 giugno 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 704 del 04 giugno 2020

Attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Individuazione della struttura regionale per l'esercizio delle competenze che il Codice del Terzo Settore assegna all'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione dell’art. 45 del D.Lgs. 117/17, si procede ad  individuare la struttura regionale alla quale affidare le competenze che il Codice del terzo settore assegna all’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

La Legge delega 6  giugno  2016,  n.  106,  ha riformato il Terzo settore definendolo come “il complesso degli Enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione al principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”.

In  attuazione  della  legge  delega sono stati riformati l’istituto del cinque per mille (D. Lgs.  3  luglio  2017,  n.  111), quale strumento tipico di finanziamento del terzo settore, il servizio civile nazionale (D.Lgs.  6 marzo 2017, n. 40) e il diritto del terzo settore, contenuto in due decreti legislativi e precisamente  il D. Lgs. 3  luglio 2017, n. 112, così come modificato dal D.Lgs.  n. 95 del 20 luglio 2018, in tema di impresa sociale e  il D. Lgs. 3  luglio  2017,  n. 117 e s.m.i. recante il “Codice del terzo settore”, (di seguito anche “Codice” o “CTS ”).

La funzione attribuita al Codice è stata quella di riordinare, semplificare e rivedere in modo organico, coerente e sistematico le disposizioni vigenti in materia di enti non lucrativi che perseguono finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale, così da garantire e favorire il più ampio esercizio del diritto di associazione e in modo da sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune.

Nel definire gli enti del terzo settore, il Codice ne condiziona la qualifica (Odv, Aps, ed Ets) all’onere di iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, al fine di poter godere dei benefici connessi e di accedere agli incentivi previsti, diversamente da quanto accadeva prima della riforma, dove, la tendenza degli Enti era di qualificarsi “di fatto” come organizzazioni di volontariato o promozione sociale o, più genericamente, come ente del terzo settore, senza adempiere all’onere di iscrizione ad uno dei Registri istituiti dal legislatore statale o regionale.

Ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. 117/17 il Registro unico nazionale del terzo settore (di seguito Runts) è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ma operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma che, a tal fine individua la struttura competente indicata come “Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore”.

Trattasi di un Registro composto di sette sezioni: organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Enti filantropici, Imprese sociali, incluse le cooperative sociali, Reti associative, Società di mutuo soccorso e altri Enti del terzo settore. Fatta eccezione per le Imprese sociali e le cooperative sociali la cui iscrizione al Runts è soddisfatta attraverso l’iscrizione nell’apposita sezione del Registro Imprese, le altre tipologie saranno gestite dall’Ufficio regionale sopra richiamato.

Nonostante le tempistiche definite dal Codice, ad oggi tale Registro non è ancora operativo e pertanto continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri attualmente previsti dalle normative di settore: le Onlus, di competenza dell’Amministrazione finanziaria (D.Lgs. 460/97), il Registro regionale delle organizzazioni di volontariato (istituito ai sensi della L.R. 40/1993), con n. 2.528 associazioni iscritte e il Registro regionale della promozione sociale (istituito ai sensi della L.R. 27/2001, art.43) con n. 1.706 associazioni iscritte, a fronte di un numero complessivo di istituzioni non Profit presenti nel Veneto pari a 30.597 (Fonti Istat 2017).

Il Codice del terzo settore, oltre alle competenze strettamente connesse alla gestione operativa del Runts e alla trasmigrazione dei Registri esistenti, le cui modalità saranno definite in un apposito decreto ministeriale, ne conferisce anche di nuove, in particolare:

  • la gestione di un finanziamento annuo a sostegno dello svolgimento di attività di interesse generale promosse dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale (in attuazione di Accordi di programma stipulati con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali);
  • attività di controllo finalizzate ad accertare la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all’iscrizione al Runts, l’adempimento degli obblighi derivanti dall’iscrizione al Registro, il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché il corretto impiego delle risorse pubbliche e finanziarie, ivi incluso il corretto utilizzo di beni immobili o strumentali, attribuiti agli enti del terzo settore.

La gestione attuale dei Registri regionali del volontariato e della promozione sociale è affidata alla Direzione Servizi sociali  - U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale, incardinata nell’Area Sanità e Sociale, così come definito dalla Giunta regionale, che con proprie deliberazioni emanate nell’arco temporale tra il 2015 e il 2017, ha provveduto a riorganizzare l’apparato amministrativo, individuando le Aree di coordinamento, le Direzioni e le Unità Organizzative, nonché le competenze alle stesse attribuite, anche a seguito del censimento dei procedimenti amministrativi e della mappatura dei processi in essere presso le strutture regionali.

Presso la Direzione Servizi sociali sono altresì presenti altre tre Unità organizzative che si occupano rispettivamente di “Famiglia, Minori, Giovani e Servizio civile”, “Non Autosufficienza, Ipab, Autorizzazione e Accreditamento” e “Flussi migratori”.

Le finalità che la Direzione Servizi sociali si propone di perseguire si traducono in azioni e programmi volti a promuovere e sostenere lo sviluppo della famiglia e dell’età evolutiva, del terzo settore, della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, a contrastare la  povertà,  l’emarginazione  sociale  e  lo  sfruttamento e a potenziare il sistema integrato dei servizi sociali e sociosanitari a favore delle persone anziane, delle persone con disabilità e delle persone con dipendenze patologiche.

Il sistema del welfare regionale, come descritto a grandi linee nel paragrafo precedente, trova il suo riferimento nella L. 328/2000, che ne ha profondamente modificati l’assetto, l’organizzazione e il funzionamento, sia per quanto attiene gli aspetti operativi che per le modalità di programmazione degli interventi.

Nell’attuare il principio di sussidiarietà orizzontale agli enti pubblici è affidata la promozione di azioni per favorire il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità, avvalendosi di analisi e di verifiche che tengano conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.

All’interno di tale cornice le organizzazioni del terzo settore hanno pertanto assunto il ruolo di fornitore di servizi sociali, grazie alla capacità di lettura dei bisogni dei cittadini che tali organizzazioni riescono ad esprimere, ma anche il ruolo concertativo nella programmazione degli interventi, dove le stesse mettono a disposizione competenze, risorse, capacity building, expertise, in un sistema integrato di attori pubblici e privati, richiamato espressamente anche dagli articoli 55, 56 e 57 del Codice del terzo settore.

Al fine di rendere effettiva l’operatività del Registro unico nazionale del terzo settore è necessario dar corso agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 117/17 e s.m.i., dando precedenza a quelli che consentiranno l’avvio e la gestione del Runts attraverso i Registri regionali del volontariato e della promozione sociale.

Con il presente provvedimento, si propone pertanto che le competenze assegnate all’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, in termini di gestione del Registro medesimo (art. 45 e segg.), del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore (art. 72) e delle attività di controllo esercitabili sugli enti del terzo settore (art. 93) siano affidate alla Direzione Servizi Sociali - U .O. “Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale”, in quanto già competente in materia di terzo settore, tenuto conto anche delle forti sinergie e delle professionalità formatesi in un campo omogeneo e trasversale alla Direzione medesima.

In considerazione inoltre della complessità della materia, dello scenario di evoluzione e di sviluppo degli enti del terzo settore, sia in termini numerici sia di valore aggiunto nel sistema del welfare regionale, della gestione delle risorse statali, incluse quelle necessarie per rendere operativo il Runts, come da comunicazione ministeriale del 20.04.2020, si propone altresì di demandare al Direttore della Direzione Servizi sociali la costituzione di un gruppo di lavoro che definisca un modello organizzativo funzionale agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 117/17 e s.m.i.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTA la Legge 6 giugno 2016, n. 106;

  • VISTO il D. Lgs, 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”;

  • VISTO l’art. 6 della LR 12/1972 e s.m.i.;

  • VISTO l’art. 6 della LR 27/1973;

  • VISTA la L.R. n. 54 del 2012 e le Deliberazioni attuative;

delibera

  1. di individuare nella Direzione Servizi Sociali - U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale, per i motivi espressi in premessa, la struttura regionale alla quale affidare le competenze che il Codice del terzo settore assegna all’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, in quanto già titolare di competenza in materia di terzo settore; 
  2. di incaricare il Direttore della Direzione Servizi sociali dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto conseguente nonché della costituzione di un gruppo di lavoro che definisca un modello organizzativo funzionale agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 117/17 e s.m.i.;
  3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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