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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 14 aprile 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 31 marzo 2020

Approvazione del progetto di revisione della sezione di articolazione per la tutela della salute mentale di osservazione psichiatrica presso la Casa Circondariale di Verona presentato dall'Azienda Ulss 9 Scaligera. DPCM 1° aprile 2008.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede ad approvare il progetto di revisione  dell''osservazione psichiatrica presso la Casa Circondariale di Verona e relativo finanziamento.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con DPCM emanato in data 01 aprile 2008 avente per oggetto “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di Sanità Penitenziaria”, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 30 maggio 2008, sono state disciplinate le modalità, i criteri e le procedure per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro, delle attrezzature, arredi e beni strumentali relativi alla sanità penitenziaria, demandando alle Regioni l’espletamento delle funzioni trasferite.

In tale contesto, al fine di dare completa attuazione al riordino della sanità penitenziaria, un ruolo significativo assumono gli  interventi di prevenzione, cura e riabilitazione in favore dei soggetti con patologie psichiatriche, autori di reato, internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG). L’Allegato C del DPCM sopra citato afferma che  il successo del programma specifico per gli OPG è strettamente connesso con la realizzazione di tutte le misure ed azioni indicate per la tutela della salute mentale negli istituti penitenziari e, in particolare,  l’attivazione,  all'interno degli istituti, di sezioni organizzate o reparti, destinati agli imputati e condannati, con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva che non comporti l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o l'ordine di ricovero in O.P.G.

Nell'ambito degli Accordi nazionali attuativi del DPCM 1° aprile 2008, la Conferenza Unificata ha approvato il documento “Strutture sanitarie nell'ambito del sistema penitenziario italiano” (Rep. N. 81/CU del 26 novembre 2009) che descrive le tipologie delle strutture sanitarie all'interno degli Istituti necessarie a garantire una adeguata assistenza ai detenuti, tra cui i servizi dedicati alla salute mentale.

Successivamente l’Accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 13 ottobre 2011 ha stabilito che le Regioni e le  P.A. procedessero  a programmare ed attivare entro il 30 giugno 2012, in almeno uno degli Istituti Penitenziari del proprio territorio, o, preferibilmente, in quello di ognuna delle Aziende Sanitarie, in una specifica sezione, ai fini dell’implementazione della tutela intramuraria della salute mentale delle persone ristrette negli Istituti del territorio di competenza (regionale o aziendale), una idonea articolazione del servizio sanitario.

La suddetta articolazione dovrà garantire l’espletamento negli Istituti ordinari delle osservazioni per l’accertamento delle infermità psichiche di cui all’art. 112 del DPR 230/2000 prevenendo l'invio in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa di cura e custodia nei casi di persone con infermità psichica sopravvenuta nel corso della misura detentiva o condannate a pena diminuita per vizio parziale di mente (con riferimento alle persone detenute negli Istituti del territorio della Regione o Provincia autonoma);

L'inserimento in dette articolazioni, che  comprendono ed unificano le preesistenti sezioni penitenziarie per osservandi e minorati psichici (Accordo Rep. 81/CU del 26 novembre 2009), è riservato ai soggetti detenuti che presentano disturbi psichici gravi, con specifico riferimento ai soggetti di cui all’art. 111 (commi 5 e 7) del decreto del Presidente della Repubblica 230/2000 sull’ordinamento penitenziario, ai soggetti di cui all’art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica medesimo ed ai soggetti di cui all’art. 148 c.p.

La Conferenza Unificata del 22 gennaio 2015 ha approvato l’Accordo sul documento recante “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti, implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”, Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015, che aggiorna il precedente Accordo del 26 novembre 2009 sul documento recante “Strutture sanitarie nell’ambito del Sistema penitenziario italiano”.

Con DGR n. 1529 del 03 novembre 2015 è stato recepito  l’Accordo del 22 gennaio 2015 e definita la rete sanitaria penitenziaria regionale tenendo conto degli attuali bisogni regionali, delle azioni di sistema già attivate e dell’organizzazione territoriale della salute in carcere.

Nella Regione del Veneto l’Articolazione per la Tutela della Salute Mentale (ATSM) è costituita da: Osservazione Psichiatrica, presso la Casa Circondariale di Verona (DGR n. 3585 del 30 dicembre 2010) e Sezione Semi-infermi presso la Casa Circondariale di Belluno, recentemente aggiornata nello standard di personale e nell’organizzazione (DGR n. 793 dell’11 giugno 2019).

Alla luce dell'attuale cornice normativa in tema di ordinamento penitenziario e nell'ottica di migliorare l'efficacia e l'efficienza della rete sanitaria penitenziaria  e di perseguire l'obiettivo di aderenza ai nuovi bisogni di assistenza dei detenuti,  l'UO Salute mentale e sanità penitenziaria ha ritenuto opportuno chiedere all'Azienda Ulss 9 Scaligera, titolare delle attività dell'osservazione psichiatrica presso il Casa Circondariale di Verona, una ridefinizione del progetto al fine di:

  • rendere armonica la strutturazione della rete sanitaria penitenziaria attivata in questi anni nel rispetto dei LEA; 
  • definire con maggiore appropriatezza le caratteristiche dell’utenza afferente alla struttura;
  • declinare le modalità di presa in carico e di dimissione dei pazienti;
  • potenziare l'integrazione delle attività sanitarie con quelle dell'equipe trattamentale dell’Amministrazione Penitenziaria;
  • declinare con maggiore appropriatezza le attività dell'equipe dell'osservazione psichiatriche e l'integrazione con l'equipe intramuraria già esistente presso la Casa Circondariale.

Con nota prot. n. 1123 del 3 gennaio 2020, acquisita al prot. regionale n. 2383 del 7 gennaio 2020,   il Direttore Sanitario dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera  ha trasmesso  il progetto revisionato,  condiviso con l’UO Salute Mentale e sanità penitenziaria, di cui all’Allegato A, riformulato in ordine alle attività e  alla dotazione di personale.

Il progetto prevede che la richiesta di accoglienza avvenga previo accordo del Responsabile Sanità Penitenziaria dell'Azienda Ulss inviante  e ricevente e contestuale comunicazione alla U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria della Regione Veneto. La richiesta deve indicare gli elementi di cui alla scheda di invio detenuto (scheda 1).

Al momento dell’inserimento e nel corso della permanenza in sezione dovranno essere compilate le schede allegate al progetto:

  • scheda 2: Accoglienza
  • scheda 3. Progetto individualizzato di osservazione
  • scheda 4: Valutazione ed esiti dell’osservazione
  • scheda 5: Dimissione con relazione finale
  • scheda 6: Comunicazione all’AG e agli enti competenti degli esiti dell’osservazione in caso di ex 148 c.p.

Con il presente provvedimento, pertanto:

  • si approva il progetto di revisione presentato dall’Azienda Ulss n. 9 Scaligera dell’osservazione psichiatrica destinata all’accertamento delle infermità psichiche di imputati, condannati e internati, come previsto dall’art. 112 DPR 230/2000 presso la Casa Circondariale di Verona, di cui all’Allegato A;
  • si stabilisce di assegnare all’Azienda Ulss n. 9 Scaligera un contributo di euro 117.000,00 annui a valere sulle risorse del fondo nazionale per la sanità penitenziaria trasferite alla Regione del Veneto dall'anno 2020.

Con il presente provvedimento, inoltre, in considerazione della recente normativa relativa alla figura dell’educatore professionale, si stabilisce che nella summenzionata struttura ed in tutta la rete per la sanità penitenziaria,  devono operare gli educatori professionali socio sanitari od equipollenti ex L. n. 205/2017, comma 596 - Laurea in Educazione Professionale afferente alla classe L/SNT2, o classe SNT/02 (precedente ordinamento), o titoli equipollenti previsti dal DM 22 giugno 2016, e DM 9 agosto 2019.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto l'articolo 2, comma 2 lett. o, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la DGR n. 3585 del 30 dicembre 2010;

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare il progetto di revisione, presentato dall’Azienda Ulss n. 9 Scaligera, dell'osservazione psichiatrica  destinata all’accertamento delle infermità psichiche di imputati, condannati e internati, come previsto dall’art. 112 DPR 230/2000 presso la Casa Circondariale di Verona, di cui all’Allegato A;
  3. di prevedere un contributo a favore dell’Azienda Ulss n. 9 Scaligera di euro 117.000,00  a valere sulle risorse trasferite alla Regione del Veneto per la sanità penitenziaria dall'anno 2020;
  4. di incaricare l’Unità Organizzativa Salute mentale e sanità penitenziaria afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria – LEA dell’esecuzione del presente atto e di ogni successivo adempimento consequenziale;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_395_20_AllegatoA_417921.pdf

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