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Materia: Giunta regionale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 304 del 10 marzo 2020
Funzionamento della Giunta regionale. Disposizioni.
In vigenza delle disposizioni di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e da ultimo dei DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020, si dispone che le sedute di Giunta regionale possano tenersi anche tramite collegamento video da remoto.
Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi - sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 - lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e si è disposto che per l'attuazione degli interventi di cui all’art. 25, co 2, lett. a) e b) del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse stanziate.
L’Ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” stabilisce che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In tale contesto emergenziale sono inoltre intervenuti il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 23 del 21 febbraio 2020 recante "Rischio sanitario COVID-19. Attivazione e convocazione dell'Unità di Crisi Regionale - U.C.R. ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell’11 febbraio 2013)" e il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 24 del 23 febbraio 2020 recante "Rischio sanitario COVID-19. Interventi urgenti di protezione civile in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Dichiarazione dello stato di crisi su tutto il territorio regionale a seguito delle criticità riscontrate”.
Successivamente sono stati adottati i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020 e da ultimo 9 marzo 2020; questi ultimi, in particolare, hanno posto stringenti limitazioni di movimento dapprima nel territorio regionale con particolari restrizioni allo spostamento delle persone nelle province di Padova, Venezia e Treviso e successivamente su tutto il territorio nazionale.
Si ritiene che in tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, debbano essere adottate tutte le misure utili per il contenimento della diffusione del contagio in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività.
Non senza considerare che l’emergenza in esame presenta connotati unici di evoluzione del tutto imprevedibili, mancando qualsiasi indicazione scientifica assistita da un significativo grado di certezza, imponendo un costante adeguamento delle misure di contenimento e superamento e dovendosi, quindi, riservare ad ulteriori provvedimenti l’adozione di nuove misure organizzative e operative.
Si ritiene che a seguito dell’adozione dei succitati DPCM 8 marzo 2020 e 9 marzo 2020 debbano essere individuate delle soluzioni che garantiscano la piena operatività della Giunta regionale, organo di governo e amministrazione della Regione, nel rispetto delle misure restrittive volte a contenere la diffusione del contagio.
Richiamato quanto disposto dall’art. 51 dello Statuto regionale, ed in particolare dal comma 3 che prevede che “La Giunta regionale esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l’intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei presenti”, e i compiti attribuiti al Segretario della Giunta regionale dall’art. 6 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54, si ritiene, pertanto, di prevedere, eccezionalmente ed esclusivamente per la durata dello stato di emergenza sanitaria di cui trattasi, la possibilità che le sedute della Giunta regionale si svolgano anche con la partecipazione dei relativi componenti tramite collegamento video da remoto, individuando le seguenti modalità operative per garantire la regolarità delle sedute:
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTI:
delibera
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