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Materia: Trasporti e viabilità
Deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 14 febbraio 2020
Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2020. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". DGR n. 141/CR del 23.12.2019.
Con la presente deliberazione si procede all’avvio delle procedure per la concessione di contributi mediante bando, al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1991.
L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.
A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.
Con provvedimento D.G.R. n. 141/CR del 23.12.2019 si è proceduto ad acquisire il prescritto parere favorevole in merito a quanto di seguito viene riportato.
Nell’ambito di quanto previsto dal richiamato art. 3, tenuto conto del parere di cui sopra, sono stati individuati i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:
In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, adeguamento intersezioni, ecc,…) che interessano esclusivamente strade Statali o Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nonché lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc,...) che interessino esclusivamente Strade Statali o parti di esse.
Sulla base di tale disposizione i Comuni interessati possono presentare non più di una proposta d’intervento, corredata della domanda di ammissione al finanziamento Allegato A con relativi allegati Allegato A1, Allegato A2, la documentazione con i contenuti di cui alla citata L.R. 39/91, art. 9, comma 3, lettera a) e b), (relazione del progetto con relativi dati sinistrosità e atti di approvazione) nonché tavola sinottica del progetto (elaborato grafico/descrittivo schematico e sintetico dell’opera proposta).
Tale documentazione minima, pena di esclusione dal bando, dovrà essere prodotta esclusivamente tramite l’indirizzo PEC infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it, restando comunque l’obbligo da parte dell’Amministrazione comunale o predisporre apposito link con l’intera documentazione progettuale in formato .pdf, da comunicarsi in sede di partecipazione al bando su apposito allegato, il cui accesso dovrà essere garantito a decorrere dalla data di presentazione della domanda a finanziamento e per 30 gg consecutivi; in maniera alternativa si potrà procedere alla trasmissione del progetto, entro i termini del bando, su supporto digitale con nota accompagnatoria, all’indirizzo “Regione del Veneto – Unità organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni – Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia”.
I termini previsti per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione (comma 3, art. 9).
Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si adottano i seguenti criteri di valutazione delle proposte d’intervento presentate, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9:
A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale e tra quest’ultimi il livello di progettazione.
La quota di compartecipazione regionale è determinata nella misura massima del 70% della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 300.000,00.
Successivamente, a seguito di istruttoria dei competenti uffici regionali, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individuerà gli interventi ammissibili al finanziamento e l’entità dei relativi contributi, nel limite delle risorse destinate.
Per gli interventi ammessi a finanziamento sarà concluso un specifico Accordo di Programma ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, il cui schema si riporta quale Allegato B al presente provvedimento, subordinato alla conferma del contributo con il relativo impegno contabile.
Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è stabilito altresì l’obbligo da parte delle Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo a presentare un crono programma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al richiamato Accordo di Programma.
Si rende noto che il termine per l’avvio della procedura pubblica per l’affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale è fissato perentoriamente entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena decadenza dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della LR 39/91 e conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro 36 mesi dalla richiamata sottoscrizione, il cui mancato rispetto, se non adeguatamente motivato, comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.
Si ritiene quindi di procedere alla pubblicazione del bando, con le modalità e i criteri sopra esplicitati, ai fini dell’assegnazione dei contributi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 141/CR del 23.12.2019;
ATTESO che in data 23 gennaio 2020 è intervenuto il previsto parere n. 493 della Seconda Commissione consiliare;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, adeguamento intersezioni, ecc, …) che interessano esclusivamente strade Statali o Provinciali, qualora, per queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuate ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, nonchè lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc,...) che interessino esclusivamente Strade Statali o parti di esse;
A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale e tra quest’ultimi il livello di progettazione;
Tale documentazione minima, pena di esclusione dal bando, dovrà essere prodotta esclusivamente tramite l’indirizzo PEC infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it, restando comunque l’obbligo da parte dell’Amministrazione comunale o predisporre apposito link con l’intera documentazione progettuale in formato .pdf, da comunicarsi in sede di bando su apposito allegato, il cui accesso dovrà essere garantito a decorrere dalla data di presentazione della domanda a finanziamento e per 30 gg consecutivi; in maniera alternativa si potrà procedere alla trasmissione del progetto, entro i termini del bando, su supporto digitale con nota accompagnatoria all’indirizzo “Regione del Veneto – Unità organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni – Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia”;
(seguono allegati)
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