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Materia: Cultura e beni culturali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2021 del 30 dicembre 2019
Iniziative regionali nei settori delle attività artistiche, della musica, del teatro. Termini per la presentazione di proposte progettuali per l'anno 2020 ai sensi della Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52, art. 13.
Il provvedimento dispone l’individuazione e l’apertura dei termini, per l’anno 2020, per la presentazione di domande a valere sulla Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52, art. 13 – Iniziative dirette ed approva il relativo avviso.
L'Assessore Elisa De Berti per l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
La Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 “Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche” ha tra le proprie finalità la promozione, lo sviluppo, la diffusione di attività artistiche, musicali e teatrali. In particolare, l’art. 13 della succitata Legge regionale prevede che, per il raggiungimento delle finalità della Legge in parola, la Regione promuova direttamente iniziative culturali da realizzare in collaborazione con Enti locali, singoli o associati, enti, istituti, associazioni, fondazioni, cooperative, gruppi di teatro amatoriale legalmente costituiti e loro aggregazioni che operino senza finalità di lucro nei settori del teatro, della musica, della danza e che abbiano tra le proprie finalità statutarie la promozione e la diffusione culturale in detti settori.
La promozione delle iniziative culturali di cui trattasi, si attua anche mediante una compartecipazione finanziaria dell’Amministrazione regionale alla realizzazione di attività rientranti nell’ambito di proposte progettuali formulate dai soggetti indicati al punto precedente, ritenute di particolare interesse culturale e rilevanza per il territorio sulla base delle motivazioni esplicitate di volta in volta nei provvedimenti di approvazione delle iniziative a diretta partecipazione regionale.
Nell’ambito di un processo volto ad affermare il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/1990 e successive modificazioni, la Giunta regionale ha provveduto, con deliberazione n. 516 del 14 aprile 2017, ad individuare ed approvare i criteri sulla base dei quali viene determinata la partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative culturali di cui all’art. 13 della Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52 e contestualmente a definire le modalità di presentazione delle istanze da parte dei soggetti proponenti.
Ferme restando la validità delle modalità di presentazione e dei criteri di valutazione delle proposte progettuali già individuati ed approvati con la succitata deliberazione, per l’esercizio finanziario 2020 i termini per la presentazione delle proposte progettuali vengono fissati nelle date dal 1^ gennaio 2020 al 29 febbraio 2020 e dal 1^ marzo 2020 al 31 luglio 2020, per consentire una programmazione tempestiva delle iniziative da inserire nel quadro complessivo degli interventi diretti regionali in materia di spettacolo dal vivo. Le istanze che dovessero pervenire anteriormente al 1^ gennaio 2020 non verranno tenute in considerazione.
Il relatore pertanto propone di procedere all’apertura dei termini, come sopra individuati, per la presentazione di proposte progettuali che soggetti pubblici e privati vorranno presentare all’attenzione dell’Amministrazione regionale, per la realizzazione condivisa di iniziative di rilievo regionale negli ambiti della musica, del teatro e della danza, in relazione alle attività riferite all’anno 2020, in risposta all’avviso pubblico di cui all’Allegato A al presente provvedimento, del quale è parte integrante e sostanziale.
Alla scadenza di ciascun termine indicato, sulla base dei criteri predeterminati verrà condotta l’attività istruttoria finalizzata all’individuazione da parte della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, delle proposte di interesse regionale alla cui realizzazione la Regione partecipa attraverso una compartecipazione finanziaria.
La Giunta regionale potrà procedere alla riapertura dei termini qualora, a seguito dell’approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute alle scadenze prestabilite, le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.
Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori delle domande pervenute entro la scadenza del 29 febbraio, potranno essere finanziate con i successivi provvedimenti a condizione che vi siano risorse disponibili.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 13 della Legge regionale 5.9.1984, n. 52;
VISTO l’art. 2 co. 2 della Legge regionale 31.12.2012, n. 54, come modificato dalla Legge regionale 17.05.2016, n. 14;
VISTA la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;
VISTO il D.lgs. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
VISTA la Legge regionale n. 44 del 25.11.2019 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la Legge regionale n. 45 del 25.11.2019 “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la Legge regionale n. 46 del 25.11.2019 “Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la DGR n. 1716 del 29/11/2019 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022”;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 516 del 14 aprile 2017 che ha approvato le modalità di presentazione e i criteri per la valutazione delle proposte progettuali di cui alla Legge regionale 5 settembre 1984, n. 52, art. 13;
CONDIVISE le valutazioni espresse in premessa;
delibera
(seguono allegati)
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