Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 123 del 29 ottobre 2019


Materia: Artigianato

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1452 del 08 ottobre 2019

Definizione delle procedure per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane. Art. 10, comma 1 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto".

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, in attuazione dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2018, si definiscono le procedure per la tenuta dell'Albo delle imprese artigiane da parte delle Camere di commercio competenti per territorio nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto", all'articolo 10, comma 1, prevede che la Giunta regionale determini, nel rispetto e in coerenza con la disciplina del registro delle imprese, le procedure per l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione delle imprese dall’Albo delle imprese artigiane (di seguito per brevità “Albo”) e, al successivo articolo 26, comma 3, che fino all'adozione del provvedimento di definizione delle nuove procedure continuino ad applicarsi le norme previgenti.

Si evidenzia, che la legge regionale citata nel confermare, agli articoli 10, 11 e 12, le procedure semplificate per l'iscrizione all’Albo già introdotte dalla previgente legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 "Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"" sottende necessariamente il coordinamento tra le procedure, anche informatiche, di iscrizione all’Albo e quelle di iscrizione al registro delle imprese, proprio al fine di evitare che l’impresa artigiana risulti titolare di una doppia posizione con conseguente duplicazione di costi: doppi diritti di segreteria, doppi bolli, doppie sanzioni nel caso di ritardo nelle comunicazioni (art 10, comma 1).

Analogamente, anche la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 12 luglio 2019, di individuazione degli ambiti prioritari, dei settori e delle tipologie di interventi a sostegno delle imprese artigiane, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale, tra le misure di semplificazione amministrativa a favore delle imprese artigiane, di cui prevede l'implementazione nel periodo 2019 - 2023, richiama espressamente l'adozione del predetto provvedimento di disciplina delle procedure per la tenuta dell'Albo.

Si è provveduto, pertanto, in attuazione del predetto articolo 10, comma 1, della legge regionale n. 34 del 2018 e delle previsioni di cui alla citata deliberazione n. 988 del 2019, a definire, in collaborazione con le camere di commercio e Unioncamere del Veneto, le procedure per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese dall'Albo contenute nell’Allegato A al presente provvedimento.

Gli interventi di revisione e semplificazione delle procedure sono stati effettuati con l’obiettivo di evitare sia la comunicazione all’Albo di dati già denunciati al registro delle imprese, ma che non incidono sulla qualifica artigiana dell’impresa, sia l’ulteriore comunicazione al registro delle imprese di dati che l'impresa artigiana ha già denunciato all’Albo. In tale ottica di semplificazione sono state quindi individuate le tipologie di eventi per i quali, a seconda dei casi, è ritenuta sufficiente la presentazione di una sola denuncia/domanda al registro delle imprese o all’Albo.

Allo stesso modo si è provveduto con riferimento alle sanzioni amministrative previste per i casi di mancata iscrizione all’Albo da parte di chi vi sarebbe tenuto o di mancata comunicazione di determinate modificazioni dello stato di fatto e di diritto dell’impresa artigiana. Pertanto, qualora le omissioni sanzionate dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale siano punite anche da disposizioni che disciplinano il registro delle imprese, troverà applicazione il principio di specialità di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale".

Infine, sul fronte dei controlli spettanti alle camere di commercio circa il mantenimento dei requisiti di artigianalità, si è previsto che siano le stesse camere di commercio a definire le modalità con cui individuare il campione e procedere al successivo controllo. A tal riguardo si è stabilito, inoltre, che entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna camera presenti alla Regione una sintetica relazione sugli esiti dell'attività di controllo svolta nell'anno precedente.

Si propone, pertanto, all’approvazione della Giunta regionale l’Allegato A al presente provvedimento, di cui fa parte integrante e sostanziale, recante le soprarichiamate “Procedure per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto"”.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 e, in particolare, l'art. 10, comma 1;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 988 del 12 luglio 2019;

VISTO l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

2. di approvare le "Procedure per l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese dall'Albo delle imprese artigiane ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato veneto"”, di cui all’Allegato A al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente atto;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_1452_19_AllegatoA_405320.pdf

Torna indietro