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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 62 del 11 giugno 2019


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 708 del 28 maggio 2019

Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2019.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si determina il riparto ai fini del trasferimento alle Unioni e Comunità montane della disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2019 sul capitolo 102393 “Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI – contributi agli investimenti” pari a euro 150.000,00 ai sensi della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4”.
 

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con l’articolo 48 bis “Turismo di montagna”, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” sono state riformate le norme riguardanti la disciplina e il sostegno di interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche nella montagna veneta, in precedenza disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, articoli 5, 110, 115 e 116.

La norma regionale, in continuità con la precedente, persegue la finalità di sostenere il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell’alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

Il comma 2 dell’articolo 48 bis definisce quindi la “rete infrastrutturale” della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate, dai bivacchi fissi alpini, dai bivacchi-casere. A questi si aggiungono i rifugi alpini come classificati dall’articolo 27 – “Strutture ricettive complementari” – della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

L’articolo  48 bis, comma 3 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, in particolare, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle Unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell’articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini; le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano invece ai comuni.

Con i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono stati quindi definiti i criteri e le modalità di sostegno finanziario da parte della Regione rispettivamente per:

  • garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza di un’adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplinando i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue;
  • garantire la manutenzione, l’adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro;
  • realizzare, tramite il CAI Veneto, programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano.

Quest’ultimo punto in particolare legittima e rafforza il rapporto di collaborazione istituzionale fra la Regione e il CAI Veneto che è stato già formalizzato attraverso un protocollo d’intesa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1358 del 17 luglio 2012, finalizzato al potenziamento e allo sviluppo del turismo montano nel territorio regionale ed in particolare, attraverso azioni, progetti ed interventi concertati, alla valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del territorio montano regionale, tramite forme ecocompatibili di gestione e di sviluppo del turismo montano, garanzia di frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza.

Con riferimento invece alla necessità, prioritaria per la corretta ed efficace fruizione turistico-escursionistica della montagna veneta, di garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, le Unioni montane sono state riconfermate dalla nuova norma quali beneficiarie del riparto delle risorse finanziarie annue e soggetti gestori delle relative funzioni amministrative.

Il comma 4 dell’articolo 48 bis della legge regionale n. 11/2013 prevede infatti che la Giunta regionale, al fine di garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza di un’adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100%  della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

Ciascuna Unione e/o Comunità montana (nel caso la trasformazione ai sensi della legge regionale n. 40/2012 non sia ancora avvenuta), nell’esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede pertanto alle sezioni del CAI Veneto, alle Guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi previsti dall’articolo 48 bis della legge regionale n. 11/2013, sulla base di specifici preventivi e consuntivi predisposti dagli stessi.

Con specifiche deliberazioni della Giunta regionale, sono stati approvati i seguenti elenchi che costituiscono un riferimento formale importante per predisporre il programma di richieste di contributo da parte delle Unioni montane:

  • Elenco regionale dei 38 bivacchi fissi alpini;
  • Elenco regionale delle 50 vie ferrate;
  • Elenco regionale dei 27 sentieri alpini con significativi tratti attrezzati;
  • Elenco regionale dei 883 sentieri alpini.

L’individuazione precisa dei sopraelencati elementi infrastrutturali alpini permette infatti di poter prevedere, in via prioritaria per i sopralluoghi ai bivacchi fissi alpini, alle vie ferrate e alle parti attrezzate dei sentieri, il trasferimento di quota parte dei fondi disponibili in misura fissa per la specifica manutenzione di queste importanti strutture al servizio dell’escursionismo e del turismo alpino.

Nel corrente anno sono inoltre pervenuti da 17 Unioni montane e da due Comunità montane i previsti programmi annuali di spesa per la manutenzione sentieristica da svolgersi nel corso del 2019, con importi riferiti alla sola rete sentieristica gestita dalle locali sezioni del CAI, nettamente superiori rispetto alle passate annualità, perché seriamente danneggiata dai violenti eventi atmosferici del 29 ottobre 2018, che hanno colpito soprattutto le province di Belluno, Vicenza e Treviso.

Con il presente provvedimento si confermano i criteri e le modalità definiti con la deliberazione n. 1341 del 29/08/2016 ai fini del riparto delle risorse 2019 per la realizzazione degli interventi di manutenzione di cui al comma 4 dell’art. 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

La quota rimanente del finanziamento annuale disponibile viene ripartita, come di consueto, in proporzione alle spese ammesse sulla base della presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte delle Unioni e Comunità montane, di programmi di spesa per la prevista manutenzione ordinaria della rete infrastrutturale escursionistica.

Le necessità di manutenzioni di tipo straordinario potranno essere oggetto di copertura finanziaria con eventuali altre risorse economiche. 

Pertanto anche per il 2019 il riparto seguirà i seguenti criteri:

  1. assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l’esecuzione, in via prioritaria, dei necessari sopralluoghi (di norma uno annuale) di verifica ed eventuale semplice e immediata manutenzione di n. 27 sentieri attrezzati, di n. 50 vie ferrate e di n. 38 bivacchi fissi alpini; il contributo è previsto nella misura massima del 100% del costo non superiore a euro 300,00 per singolo sopralluogo, pari al costo medio giornaliero fatturato da parte di una guida alpina; contributo pari a euro 100,00 per verifica ed eventuale semplice ed immediata manutenzione di n. 36 sentieri alpini con brevi tratti attrezzati;
  2. assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l’esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per i 883 sentieri alpini:
  1. - ammissibilità per richieste inferiori a 2.000,00 euro, del 100% dell’importo richiesto ammissibile;
  2. - ammissibilità per richieste superiori a 2.000,00 euro, in proporzione percentuale fino ad un massimo del 100% dell’importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità finanziaria residua dopo il riparto prioritario di cui alle lettere a) e b) - punto 1;           

Con il presente provvedimento si provvede quindi ad approvare il conseguente riparto, come riportato nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle disponibilità recate al capitolo di spesa 102393 del bilancio di previsione del corrente anno, che presenta sufficiente disponibilità, a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane, con riferimento alle aree omogenee risultanti dal processo di riordino avviato con la L.R. 40/2012.

Si dà inoltre incarico al Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l’impegno contabile e la liquidazione delle somme.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 14.06.2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, articolo 48 bis, “Turismo di montagna”;

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”;

VISTE le D.G.R. n. 2747 del 24.12.2012 e n. 952 del 22.06.2016 e relativi elenchi approvati dei bivacchi fissi d’alta montagna, vie ferrate, sentieri attrezzati e sentieri alpini, comprese le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 1341 del 29.08.2016 “Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Definizione criteri di riparto e riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2016”;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”, per quanto applicabile;

VISTA la L.R. 21.12.2018, n. 45 “ Bilancio di previsione 2019 – 2021”;

VISTA  la D.G.R. n. 1928  del 21.12.2018, “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12  del 28.12.2018 “Bilancio finanziario gestionale 2019 – 2021;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con D.G.R. n. 1406 del 29/08/2017  ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

ACQUISITI agli atti i programmi delle Unioni e Comunità montane con le richieste per interventi finalizzate a garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, ai sensi dalla L.R. 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4, pervenute alla struttura  regionale  competente  a  valere  sull’annualità 2019, per un importo ammissibile  complessivo  di  € 409.731,91 a fronte della disponibilità di bilancio di  € 150.000,00.

delibera

  1. di procedere alla ripartizione della somma complessiva pari a euro 150.000,00, allocata al capitolo di spesa n. 102393 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, sulla base dei criteri e delle modalità definiti con la deliberazione n.1341 del 29/08/2016, come precisati  in premessa, e  a seguito dei programmi di spesa per l’anno 2019  presentati dalle Unioni e Comunità montane per gli importi indicati nel prospetto allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a favore delle sotto riportate Unioni e Comunità montane del Veneto per l'attuazione delle funzioni attribuite alle Unioni montane dalla L.R. 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4, al fine di garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini;
  1. di incaricare il Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l'impegno contabile e la liquidazione delle relative somme, secondo la ripartizione di cui al punto 1;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
  1. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

Dgr_708_19_AllegatoA_395533.pdf

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