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Materia: Elezioni amministrative
Deliberazione della Giunta Regionale n. 308 del 26 marzo 2019
Elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale 2020. Prime Disposizioni organizzative - Costituzione Gruppo di lavoro.
In vista delle prossime consultazioni elettorali amministrative regionali, previste per la primavera del 2020, si rende necessario dare avvio, per gli adempimenti di competenza, al percorso finalizzato al loro svolgimento, dettando le prime misure organizzative, tramite la costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro.
Il Vicepresidente Gianluca Forcolin riferisce quanto segue.
L’articolo 122, comma 1, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n.1 “Disposizioni concernenti l’elezione diretta del Presidente della Giunta Regionale e l’autonomia statutaria della Regione”, ha demandato alla legge della Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, la disciplina del sistema di elezione del Presidente e degli altri componenti della Giunta Regionale, nonché dei consiglieri regionali.
Con l’adozione della L.R. 16 gennaio 2012, n. 5 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio Regionale” è stata definita tale disciplina, ai sensi della quale la Regione del Veneto ha assunto la gestione della procedura elettorale per le elezioni regionali 2015, avvalendosi dell’esperienza maturata sul campo dal Ministero dell’Interno e dalle Prefetture, tanto in termini di specifica professionalità degli staff amministrativi, quanto in termini di utilizzo dei beni strumentali in uso per le consultazioni politico – amministrative.
Con l’adozione della L.R. 25 maggio 2018, n.19 sono state introdotte significative modifiche ascrivibili in larga parte a ragioni di carattere tecnico – giuridico per conformare l’ordinamento regionale alle evoluzioni del quadro normativo statale in materia, nonché per adeguare quelle formulazioni normative che hanno determinato, pur senza incidere sull’esito dei risultati elettorali delle elezioni regionali 2015 in termini di contenzioso, problematiche interpretative a carico delle strutture chiamate ad assicurare l’ordinato svolgimento delle operazioni elettorali. Altre modifiche, invece, sono espressione di scelte, riconducibili a valutazioni di carattere politico del legislatore regionale.
Soprattutto con riferimento alle modiche della legge regionale da ultimo ricordate, si rende necessario, in considerazione dell’approssimarsi della scadenza elettorale, prevista per la primavera del 2020, assumere le prime determinazioni di carattere organizzativo per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali.
In particolare, tra gli aspetti operativi relativi alla gestione del procedimento elettorale, spetta alla Regione la responsabilità in ordine alla creazione del sistema informatico dei risultati elettorali e la conseguente assegnazione dei seggi, nonché la responsabilità in ordine all’approvvigionamento e alla predisposizione del materiale necessario allo svolgimento delle operazioni medesime.
Delineato così il contesto di riferimento, si rende ora necessario, in primo luogo, adottare le prime idonee misure organizzative che consentano di assicurare il puntuale espletamento degli adempimenti elettorali di competenza regionale, procedendo in particolare, analogamente a quanto avvenuto in occasione della precedente tornata elettorale regionale, alla costituzione di uno specifico Gruppo di lavoro che coordini le attività poste in capo alla Amministrazione regionale.
Del summenzionato Gruppo si prevede facciano parte i seguenti direttori o loro delegati, nominativamente individuati, delle Strutture regionali per quanto di competenza:
Si propone di individuare, quale coordinatore del Gruppo di lavoro come sopra costituito il Direttore dell’Area Programmazione e Sviluppo Strategico dott. Maurizio Gasparin.
Si propone, inoltre, di incaricare il Coordinatore del Gruppo di lavoro di adottare le misure organizzative che dovessero rendersi necessarie ad assicurare il puntuale espletamento degli adempimenti elettorali, in particolare:
Con riferimento a tale ultimo aspetto evidenziato, a seguito di un’attenta valutazione delle numerose e complesse operazioni annesse allo svolgimento delle prossime elezioni regionali si ritiene, infatti, che la migliore organizzazione degli adempimenti elettorali non possa prescindere dalla possibilità, per la Regione del Veneto, di avvalersi dell’esperienza maturata sul campo dal Ministero dell’Interno e della Prefetture.
Al riguardo si evidenzia, da un lato, che il Ministero dell’Interno è titolare del Sistema informativo elettorale denominato “SIEL” per la gestione informatica delle consultazioni elettorali, compresa l’acquisizione e diffusione dei dati elettorali ufficiosi, dall’altro che la medesima Amministrazione, tramite le Prefetture territorialmente competenti, in conformità con quanto avvenuto nel corso delle precedenti tornate elettorali, ha efficacemente assicurato ai competenti organi ed uffici regionali, la collaborazione necessaria ai fini di un corretto svolgimento delle varie elezioni regionali.
Si demanda ad un successivo provvedimento, conseguentemente alla conferma da parte dell’Amministrazione statale interessata della volontà di continuare ad assicurare tale collaborazione anche per la tornata elettorale del 2020, l’approvazione dei rispettivi schemi di intesa.
Si demanda al Direttore regionale della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali di impegnare la spesa relativa all'organizzazione e attuazione del procedimento elettorale, i cui costi saranno quantificabili in via definitiva solo successivamente all'adozione del presente provvedimento.
Si incarica la Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali dell'esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 122 della Costituzione;
VISTI gli articoli 34 e 51 dello Statuto regionale;
VISTA la L.R. n. 5 del 16 gennaio 2012 “Norme per l’elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale” nel testo consolidato risultante dalle modifiche successivamente intervenute;
delibera
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