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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 132 del 28 dicembre 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1903 del 19 dicembre 2018

Aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale del Centro Medico di Foniatria srl Casa di cura Trieste e della Casa di cura privata Abano Terme polispecialistica e termale spa. L.R. n.22 del 16 agosto 2002.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame, a seguito di mutamenti giuridici e organizzativi in corso in capo al soggetto privato accreditato Centro medico di foniatria srl Casa di cura Trieste e della Casa di cura privata AbanoTerme polispecialistica e termale spa, in ossequio alle previsioni della DGR n. 2201/12 e della circolare attuativa prot. n.30584 del 25 gennaio 2018 si procede all'aggiornamento di titolarità dell'accreditamento istituzionale.

Il Vicepresidente Gianluca Forcolin per il Presidente Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 e s.m.i. la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8 ter e quater del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i.

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso cui la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire da un lato un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità, pari accessibilità a tutti i cittadini e dall'altro lato un'assistenza appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e relazionali, della persona.

Con DGR n. 2201/12, nel rispetto dei principi suesposti e con la finalità di migliorare gli strumenti regionali di governo delle strutture sanitarie accreditate e garantire la continuità assistenziale, sono stati regolamentati i mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilanciato a strutture sanitarie private.

Detto provvedimento giuntale, in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, nel ricordare che non sono consentiti automatismi nella successione di posizioni riconosciute a privati dalla pubblica amministrazione, delinea una procedura che regola l'aggiornamento della titolarità dell'accreditamento istituzionale, nelle ipotesi di mutamenti organizzativi e giuridici di soggetti titolari dell'accreditamento istituzionale medesimo, temperando la regola generale del divieto di automatismi.

Il percorso procedimentale è stato ulteriormente precisato con circolare del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale prot. reg. 30584 del 25 gennaio 2018, anche alla luce delle competenze assunte da Azienda Zero in attuazione della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19.

In tale quadro si rappresenta quanto segue:

- con nota acquisita al prot. reg. 234341 in data 20.06.18, a firma congiunta degli amministratori di Centro medico di foniatria srl e di Casa di cura Abano Terme polispecialistica e termale spa, si rappresenta che la struttura in esame ha sottoscritto un "preliminare di impegno a cedere a Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e termale spa, il 100% del capitale sociale" e del relativo ramo d'azienda ambulatoriale ed ospedaliero, impegno subordinato alla positiva valutazione da parte della autorità competenti; in detta comunicazione si rappresenta altresì che per effetto di tali operazioni Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e termale spa riunirà sotto un'unica ragione sociale l'insieme dei posti letto di Casa di cura Abano Terme spa e di Centro medico di foniatria srl e i relativi budget";

- in detta nota a firma congiunta si precisa altresì che "Le operazioni in questione non comportano alcuna variazione di budget o di posti letto e il personale verrà interamente assorbito", e inoltre si precisa che "in considerazione della difficile situazione finanziaria di Centro medico di foniatria srl, la tempestività dell'operazione sia essenziale per salvaguardare il personale dipendente di quest'ultima";

- con nota acquisita al prot. reg. 311999 in data 25.07.18, l'Azienda Ulss 6 Euganea ha espresso parere preventivo, obbligatorio e vincolante, favorevole, in cui si richiamano, tra l'altro, "i vincoli di programmazione regionale in ordine alle funzioni ospedaliere, ai posti letto, alle branche ambulatoriali nonché alla sede di espletamento delle attività" nonché "la conclusione favorevole del procedimento regionale";

- in data 27.07.18 la Commissione regionale per gli investimenti in tecnologia ed edilizia (di seguito

CRITE) ha espresso parere favorevole alle condizioni già fissate dal parere del Direttore Generale e subordinatamente all'effettiva trasformazione e al buon esito delle verifiche sul mantenimento del possesso dei requisiti di accreditamento;

Ritenuto che la fattispecie sopra descritta faccia emergere i caratteri di urgenza correlati a interessi pubblici generali, che evidenziano la necessità di garantire i presupposti per la conclusione positiva delle operazioni in esame atte a garantire la continuità assistenziale, e, in ultima analisi, la continuità del rapporto di lavoro degli operatori coinvolti.

Preso atto altresì dei pareri espressi dall'Avvocatura regionale con le note prot. reg. 362028 del 6 settembre 2018 e prot. reg. 51594 del 18 dicembre 2018, si ritiene di proporre l'aggiornamento della titolarità dell'accreditamento istituzionale, già rilasciato da ultimo con DGR n. 2154 del 2016 a Centro medico di Foniatria srl Casa di cura Trieste, al perfezionarsi delle operazioni di cessione come sopra descritte in capo a Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e termale spa (già accreditata da ultimo con DGR n. 2260 del 2016) e subordinatamente al buon esito della verifica dell'accertamento dell'attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento, a cura di Azienda Zero.

Rilevato che la fattispecie in questione, prospettatasi per la prima volta nel caso in esame, rende opportuno integrare la disciplina prevista dalla DGR n. 2201/12 a casi analoghi in cui si rinvengano ragioni di urgenza correlate a interessi pubblici inerenti l'erogazione di prestazioni in continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli occupazionali, prevedendosi la possibilità di consentire variazioni della titolarità della struttura sanitaria accreditata, condizionatamente al buon esito di verifiche svolte successivamente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs.n.502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii:

VISTO il D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e ss.mm.ii.

VISTA la Legge Regionale 25 ottobre 2016 n.19 e ss.mm.ii.

VISTA la DGR n. 2201 del 6 novembre 2012 "Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n.22/2002;

VISTA la DGR n.1314 del 16 agosto 2016 "Area della dirigenza medica e veterinaria del SSR.

Approvazione linee generali di indirizzo in materia di attività a pagamento ex articolo 58, comma 7, 9 e 10 del CCNI della dirigenza medico-veterinaria dell'8.6.2000, di esercizio dell'attività libero professionale in strutture private non accreditate ed al domicilio dell'assistito, nonché in materia di libera professione extramuraria".

VISTA la DGR n. 2166 del 29 dicembre 2017 "Assegnazione di budget per il triennio 2018-2019.2020 per l'assistenza specialistica ambulatoriale erogata dagli erogatori esclusivamente ambulatoriali nei confronti degli utenti residenti nella Regione Veneto e, a parziale modifica della DGR n. 597/2017, ulteriori disposizioni nei confronti degli erogatori ospedalieri privati accreditati".

VISTA la nota prot. 30584 del 25 gennaio 2018 del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTO il parere dell' Azienda U.l.s.s. 6 Euganea agli atti;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 27 luglio 2018;

VISTI i pareri dell'Avvocatura regionale prot. reg. 362028 del 6 settembre 2018 e prot. reg. 51594 del 18 dicembre 2018;

VISTO l'art.2 comma 2 della Legge Regionale n.54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.      di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.      di aggiornare la titolarità dell'accreditamento istituzionale già rilasciato da ultimo con DGR 2154 del 2016 a Centro medico di Foniatria srl Casa di cura Trieste, al perfezionarsi delle operazioni di cessione come descritte dalla struttura richiedente in capo a Casa di cura Abano Terme Polispecialistica e termale spa, e alla luce di quanto previsto nel parere obbligatorio e vincolante dell'Azienda Ulss 6, subordinatamente al buon esito della verifica dell'accertamento dell'attualità del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di accreditamento;

3.      di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione Veneto;

4.      di dare atto che, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 20 della L.R. n.22/02, l'accreditamento può essere sospeso o revocato, secondo le procedure vigenti;

5.      di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato, ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato, secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16 ciò al fine di evitare situazioni di conflitto di interesse non solo reale ed accertato, ma anche potenziale, con il SSR;

6.      di dare atto che l'Azienda U.l.s.s. di riferimento dovrà accertare prima dell'eventuale stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

7.      di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, a sensi della L. n.241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

8.      di aggiornare gli elenchi delle strutture accreditate ai sensi dell'art.41 co. 4 del D.lg 33/13 che ne prevede la pubblicazione;

9.      di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e all'Aulss competente per territorio;

10.   di integrare la disciplina prevista dalla DGR 2201/12, ai casi in cui si rinvengano ragioni di urgenza correlate a interessi pubblici inerenti l'erogazione di prestazione in continuità assistenziale e il mantenimento dei livelli occupazionali prevedendosi la possibilità di consentire variazioni della titolarità della struttura sanitaria accreditata condizionatamente al buon esisto di verifiche svolte successivamente;

11.   di incaricare, per quanto di rispettiva competenza, l'U.O. Legislazione sanitaria e accreditamento dell'Area Sanità e Sociale dell'attuazione ed esecuzione del presente atto nonché dell'eventuale adozione, in caso di errori materiali del presente atto del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Azienda U.l.s.s. di riferimento;

12.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

13.   di dare atto che la presente pubblicazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

14.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

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