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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 126 del 18 dicembre 2018


Materia: Trasporti e viabilità

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1843 del 04 dicembre 2018

Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale. Approvazione graduatoria. Bando 2018. D.G.R. n. 118/CR del 12 novembre 2018.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si procede all’approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili a finanziamento, dell’elenco delle istanze escluse e dell’elenco degli interventi ammessi a finanziamento per l’annualità 2018, al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1991.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi a favore della sicurezza stradale e sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.

A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.

In conformità alla DGR n. 57/CR del 28 maggio 2018 e nell’ambito di quanto previsto dal richiamato art. 3, si sono individuati i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:

  • interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso;
  • interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l’adozione di tecniche di moderazione del traffico;
  • ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
  • completamento o esecuzione di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzati alla soppressione di passaggi a livello;
  • interventi per l'attivazione di segnaletica a messaggio variabile e per l'informazione all'utenza;
  • realizzazione di percorsi pedonali protetti in ambito urbano ed extraurbano.

In tali settori risultavano non ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, ecc,…) che interessavano esclusivamente strade Statali e/o Provinciali, nonché l’esclusione di interventi lineari che insistevano su parte di medesimi tratti.

Nel medesimo provvedimento è stato altresì disposto che il contributo ai Comuni avvenga nella misura massima del 70 % della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 300.000,00.

La competente Commissione consiliare si è poi espressa con parere n. 318 del 6 luglio 2018, che ha in parte proposto di modificare i settori di intervento da ritenere ammissibili.

Fatto proprio il parere sopraccitato, a seguito dell’approvazione del bando avvenuto con deliberazione di Giunta Regionale n. 1126 del 31 luglio 2018 e della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale Regionale n. 83 del 17 agosto 2018 sono pervenute, nel termine dei trenta giorni successivi alla pubblicazione, n. 265 domande che si riportano quale Allegato A al presente provvedimento; n. 263 risultano ammissibili a finanziamento riportate nell’ Allegato B e n. 2 non ammissibili, come riportato nell’ Allegato C, in quanto domanda presentata fuori termine o per più proposte d’intervento presentate. Per quest’ ultime si è proceduto a ritenere valida la domanda spedita per prima in ordine di tempo, considerato che risulta ammissibile una sola proposta di intervento per ogni Amministrazione comunale, escludendo conseguentemente dalla valutazione la seconda domanda spedita.

In generale, l’ammissibilità delle domande è stata valutata tenendo altresì conto dell’interesse pubblico sotteso alla presente azione, poiché, mantenendo ampio l’elenco degli interventi ammissibili, si permette un più ampio coinvolgimento di Enti locali interessati ed un maggior numero di potenziali interventi di messa in sicurezza della rete viaria nel territorio regionale.

Per quanto attiene la formulazione della graduatoria di priorità delle domande presentate, di cui all’Allegato B, sono stati utilizzati i sotto elencati criteri di valutazione:

  • per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati nel tratto stradale interessato dall’intervento;
  • per livello di progettazione (massimo punti 5/100) viene assegnata priorità agli interventi con livello di progettazione più avanzato;
  • per tipologia e organicità dell’intervento (massimo punti 20/100), in relazione al raggiungimento dell’obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato;
  • per la rete viaria interessata dall’opera (massimo punti 10/100). Vengono ritenuti prioritari gli interventi che insistono su viabilità regionale non escludendo quelli sulle comunali nonché provinciali qualora, per quest’ultima viabilità, ricadano all’interno del centro abitato così come individuato ai sensi del D.Lgs 285/92. Restano esclusi dal finanziamento tutti gli interventi che interessano esclusivamente la rete viaria statale e, qualora al di fuori dei centri abitati, provinciale nonché quelli, che per la loro conformazione di tipo lineare, interessano anche parte di questi ultimi tratti stradali;
  • per importo (massimo punti 15/100) vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra  € 75.000,00 ed € 600.000,00, con preferenza agli importi superiori all’interno di tale fascia di valori;
  • per coerenza con la programmazione dell’ente proponente o sovraordinato (massimo punti 10/100) viene assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l’inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatori di settore;
  • per maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall’Ente proponente (massimo punti 20/100).

A parità di punteggio conseguito è stata data priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999 e tra quest’ultimi il livello di progettazione.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 118/CR del 12 novembre 2018 si è proceduto ad acquisire il prescritto parere favorevole della Seconda Commissione Consiliare n. 362 con prot. n. 25017 del 22.11.2018, in merito alla graduatoria degli interventi ammissibili a contributo per l’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale e all’elenco delle domande non ammissibili, predisposti sulla base dei criteri sopra esposti.

Le successive fasi procedurali prevedono che, per gli interventi ritenuti ammissibili al finanziamento, in ordine di priorità in base ai criteri precedentemente esposti, la Giunta Regionale concluda uno specifico Accordo di Programma, il cui schema è già stato approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1128 del 29 giugno 2016, ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001 e, sulla base della successiva presentazione da parte del Comune della progettazione definitiva delle opere, si pervenga alla formale concessione del contributo con apposito decreto dirigenziale, con il relativo impegno contabile.

Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è previsto altresì l’obbligo da parte delle Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo di presentare un cronoprogramma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma.

Il termine per l’avvio della procedura pubblica per l’affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale viene fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena decadenza dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della LR 39/91 e la conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro i successivi 36 mesi. Il mancato rispetto di tale ultima data, comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.

Con deliberazione di Giunta regionale n. 943 del 26 giugno 2018, e successiva DGR n. 1704 del 12 novembre 2018, si è proceduto alla programmazione delle risorse per la realizzazione di investimenti infrastrutturali, nell’ambito di quanto stanziato nel bilancio di previsione 2016-2018, destinando € 15.000.000,00 per gli interventi di cui all’Allegato D del presente provvedimento.

Si ritiene ora di procedere all’approvazione dei sopra elencati allegati precisando che lo scorrimento della graduatoria di cui all’Allegato B, potrà avvenire nel successivo esercizio finanziario, a seguito della relativa disponibilità finanziaria sul competente capitolo di spesa n. 45288 denominato “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale (L.R. 30.12.1991 n. 39)”, con apposito atto direttoriale di conferma ed impegno del contributo.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

  • VISTO l’art. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;
  • VISTO il provvedimento CR n. 57 del 28 maggio 2018;
  • VISTA la DGR n. 1126 del 31 luglio 2018;
  • VISTA la DGR n. 943 del 26 giugno 2018 e la successiva DGR n. 1704 del 12 novembre 2018;
  • VISTA il provvedimento CR n. 118 del 12 novembre 2018;
  • VISTO il parere favorevole della Seconda Commissione Consiliare n. 362 del 22.11.2018;
  • VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prendere atto delle domande presentate dalle Amministrazioni Comunali in esito al bando approvato con D.G.R. n. 1126 del 31 luglio 2018 come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare, ai fini dell’assegnazione dei contributi di cui all’art. 9 della L.R. 30.12.1991, n. 39 e s.m.i., l’Allegato B, quale parte integrante del presente provvedimento, relativo alla graduatoria degli interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, predisposta sulla base dei criteri di cui alle premesse;

3. di approvare l’elenco delle istanze non ammissibili, per le motivazioni esposte in premessa, di cui all’Allegato C quale parte integrante del presente provvedimento;

4. di approvare l’elenco delle istanze ammesse a finanziamento per l’annualità 2018 che si riportano quale Allegato D, parte integrante del presente provvedimento;

5. di prevedere la possibilità di poter concedere, qualora disponibile un residuo sul competente capitolo di spesa, anche quota del finanziamento assegnato, previa comunque verifica dell’attuazione dell’intervento, anche in uno stralcio funzionale, da parte del soggetto beneficiario, mantenendo invariato il rapporto tra percentuale di finanziamento e costo intervento;

6. di confermare che la graduatoria resterà valida per un biennio, salvo diverse disposizioni di legge, prevedendo che lo scorrimento avverrà a seguito della disponibilità economica sul competente capitolo di spesa del bilancio regionale di riferimento;

7. di dare atto che ai successivi adempimenti relativi alla conferma dei contributi a favore degli Enti locali provvederà la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica, con propri atti sulla base dei progetti presentati e verificando i requisiti dichiarati in sede di domanda;

8. di dare atto che l’erogazione del contributo avverrà secondo le modalità previste dall’art. 54 della L.R. 27/2003 e così come di seguito specificate:

  • anticipazione fino ad un massimo del 15%, limitatamente alla disponibilità annuale del bilancio regionale;
  • erogazioni, fino al 90% della quota del contributo, previa richiesta e attestazione delle spese sostenute da parte dell’Ente beneficiario.  Le stesse sono erogate in misura proporzionale all’incidenza del contributo concesso sull’importo complessivo dell’intervento.

In caso di anticipazione del contributo, questo è recuperato sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante una detrazione corrispondente all’incidenza percentuale dell’anticipazione.  Tali erogazioni sono subordinate al rispetto del cronoprogramma di esecuzione e del relativo piano di spesa;

  • l’erogazione del saldo finale, pari al 10%, è subordinata alla completa realizzazione dell’intervento e alla presentazione della documentazione finale di cui all’art.  54, comma 5, della L.R.  27/2003.

Il contributo regionale viene riconosciuto in via definitiva in misura proporzionale all’incidenza della spesa effettivamente sostenuta rispetto all’importo inizialmente ammesso a finanziamento, con il limite massimo del contributo assentito;

9.  di incaricare il Presidente o un suo delegato alla sottoscrizione dei previsti Accordi di Programma con le Amministrazioni comunali ammesse a beneficiare del contributo, dando atto che il relativo schema di Accordo è già stato approvato con precedente deliberazione di Giunta Regionale n.  1126 del 31 luglio 2018;

10.  di incaricare la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;

11.  di confermare che il termine per l’avvio delle procedure pubblica per l’affidamento dei lavori è fissato entro 18 mesi dalla stipula dell’Accordo di Programma, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1126 del 31 luglio 2018, e conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro i successivi 36 mesi, prevedendo che il mancato rispetto comporterà la conseguente revoca della parte di contributo non ancora rendicontata;

12.  di confermare che, al fine di una corretta programmazione dei flussi di cassa da parte della Regione, le Amministrazioni beneficiarie dovranno presentare un crono programma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al richiamato Accordo di Programma;

13.  di dare atto che alla copertura finanziaria conseguente al presente provvedimento si provvederà, giusta D.G.R. n. 943/2018, e successiva DGR n. 1704/2018, con risorse allocate sul competente capitolo di spesa n. 45288 e nei i limiti delle risorse in esso destinate pari ad € 15.000.000,00;

14.  di dare atto che l’adozione degli atti di impegno di spesa correlati agli interventi di cui trattasi è subordinata all’avvenuta conclusione, da parte della competente Direzione Finanza e Tributi, delle procedure di affidamento per l’acquisizione delle risorse da indebitamento per il finanziamento dei suddetti interventi, e della conseguente adozione, da parte della medesima Direzione, dell’atto di accertamento correlato;

15.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/03/2013, n.  33;

16.  di dare atto che la spesa di cui si dispone l’impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.  1/2011;

17.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

18.  di pubblicare la presente deliberazione, completa di premesse ed allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet della Regione.

(seguono allegati)

1843_AllegatoA_383764.pdf
1843_AllegatoB_383764.pdf
1843_AllegatoC_383764.pdf
1843_AllegatoD_383764.pdf

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