Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 88 del 24 agosto 2018


Materia: Sport e tempo libero

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1180 del 07 agosto 2018

Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2018-2020. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede al riparto a favore delle Unioni e Comunità montane dei fondi regionali stanziati sul bilancio di previsione 2018-2020 per il sostegno degli interventi di sorveglianza e manutenzione della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, per l'importo complessivo di euro 150.000,00.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con l’articolo 48 bis “Turismo di montagna”, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto” sono state riformate le norme riguardanti la disciplina e il sostegno di interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche nella montagna veneta, in precedenza disciplinate dalla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”, articoli 5, 110, 115 e 116.

La norma regionale, in continuità con la precedente, persegue la finalità di sostenere il turismo in alta montagna favorendo lo sviluppo delle attività alpinistiche ed escursionistiche attraverso interventi volti a diffondere la conoscenza e la fruizione del patrimonio montano regionale e ad assicurare una corretta e sicura frequentazione della montagna. La Regione riconosce altresì il ruolo e la funzione culturale e sociale svolta dal Club Alpino Italiano (CAI), di cui si avvale per la promozione e diffusione dell’alpinismo, per la conoscenza e valorizzazione dell’ambiente montano e la prevenzione degli incidenti in montagna.

Il comma 2 dell’articolo 48 bis definisce quindi la “rete infrastrutturale” della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate, dai bivacchi fissi alpini, dai bivacchi-casere. A questi si aggiungono i rifugi alpini come classificati dall’articolo 27 – “Strutture ricettive complementari” – della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.

L’articolo 48 bis, comma 3 della L.R. 14 giugno 2013, n. 11, in particolare, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione dei sentieri alpini, nonché alla sorveglianza e manutenzione dei bivacchi fissi alpini spettano alle Unioni montane, che si avvalgono del CAI il quale può provvedere, a norma dell’articolo 2, lettera b) della legge 26 gennaio 1963, n. 91 “Riordinamento del Club alpino italiano” e successive modificazioni, al tracciamento, alla realizzazione e alla manutenzione dei sentieri alpini; le funzioni amministrative relative alla realizzazione e gestione delle vie ferrate, nonché delle opere e degli eventuali impianti fissi dei sentieri attrezzati, spettano invece ai comuni.

Con i commi 4, 5 e 6 dell’articolo 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 sono stati quindi definiti i criteri e le modalità di sostegno finanziario da parte della Regione rispettivamente per:

  • garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza di un’adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplinando i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle unioni montane di risorse finanziarie annue;
  • garantire la manutenzione, l’adozione di tecnologie innovative, il risparmio energetico e la sicurezza dei rifugi alpini di proprietà di enti pubblici o senza scopo di lucro;
  • realizzare, tramite il CAI Veneto, programmi e progetti finalizzati a promuovere la conoscenza, la conservazione e la frequentazione in sicurezza del territorio montano.

Quest’ultimo punto in particolare legittima e rafforza il rapporto di collaborazione istituzionale fra la Regione e il CAI Veneto che è stato già formalizzato attraverso un protocollo d’intesa, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1358 del 17 luglio 2012 e sottoscritto in data 13 aprile 2013, finalizzato al potenziamento e allo sviluppo del turismo montano nel territorio regionale, ed in particolare al raggiungimento, attraverso azioni, progetti ed interventi concertati di obiettivi per: la valorizzazione del patrimonio naturale, paesaggistico e culturale del territorio montano regionale, la definizione di forme ecocompatibili di gestione e di sviluppo del turismo montano, la garanzia di frequentazione della montagna nel rispetto di adeguate condizioni di sicurezza.

Con riferimento invece alla necessità, prioritaria per la corretta ed efficace fruizione turistico-escursionistica della montagna veneta, di garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, le Unioni montane sono state riconfermate dalla legge regionale n. 40 del 28 settembre 2012 quali beneficiarie del riparto delle risorse finanziarie annue e soggetti gestori delle relative funzioni amministrative.

Il comma 4 dell’articolo 48 bis della legge regionale n. 11/2013 prevede infatti che la Giunta regionale, al fine di garantire l’utilizzo efficiente e in sicurezza di un’adeguata rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, disciplina i criteri e le modalità per sostenere interventi di sorveglianza e manutenzione, mediante trasferimenti alle Unioni montane di risorse finanziarie annue per la concessione di contributi, nella misura massima del 100 % della spesa ammissibile, sulla base di programmi proposti dalle stesse. Gli interventi di sorveglianza e manutenzione sono svolti utilizzando preferibilmente personale di particolare esperienza e competenza disponibile presso le sezioni del CAI e, per le vie ferrate e la parte attrezzata dei sentieri alpini, le guide alpine e aspiranti guida alpina iscritte negli appositi albi professionali.

Ciascuna Unione e (Comunità montana, nel caso la trasformazione ai sensi della legge regionale n. 40/2012 non sia ancora avvenuta), nell’esercizio della funzione amministrativa ad essa assegnata, concede pertanto alle sezioni del CAI Veneto, alle Guide alpine e agli enti interessati i relativi contributi previsti dall’articolo 48 bis della legge regionale n. 11/2013, sulla base di specifici preventivi e consuntivi predisposti dagli stessi.

Per il sostegno regionale agli interventi in argomento sono disponibili sul Bilancio regionale 2018-2020, euro 150.000,00 sul capitolo di spesa 102393 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI - contributi agli investimenti (art. 48 bis, L.R. 14/06/2013 n. 11).

Ai fini del riparto delle risorse 2018 per la realizzazione degli inteventi di manutenzione di cui al comma 4 dell'art. 48 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, con il presente provvedimento si propone di confermare i criteri e le modalità definiti con la DGR n. 1341 del 29.08.2016, preso atto anche che la Giunta regionale ha provveduto a censire e formalizzare - attraverso i relativi elenchi - gli elementi principali costituenti la "rete infrastrutturale" della montagna veneta, costituita dai sentieri alpini, dai sentieri attrezzati, dalle vie ferrate e dai bivacchi fissi alpini.

Con Legge 5 dicembre 2017, n. 182 “Distacco del Comune di Sappada dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia” il Comune di Sappada è stato distaccato dalla Regione del Veneto e aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, nell’ambito della Provincia di Udine. Pertanto ai fini del riparto della disponibilità finanziaria relativa al capitolo 102393 verrà pertanto decurtata all'Unione montana Comelico (e Sappada) la ¿quota afferente alle infrastrutture (sentieri, vie ferrate, bivacchi) in Comune di Sappada.

Con le DD.G.R. n. 2747 del 24.12.2012 e n. 952 del 22.06.2016 sono stati approvati i seguenti elenchi che costituiscono un riferimento formale importante per predisporre il piano di riparto delle assegnazioni alle Unioni e Comunità montane:

  • Elenco regionale dei 39 bivacchi fissi alpini (ora 38, perché 1 in Comune di Sappada);
  • Elenco regionale delle 54 vie ferrate (ora 50, perché 4 in Comune di Sappada);
  • Elenco regionale dei 28 sentieri alpini con significativi tratti attrezzati (ora 27, perché 1 in Comune di Sappada);
  • Elenco regionale dei 902 sentieri alpini (ora 883, perché 19 in Comune di Sappada).

L’individuazione precisa dei sopraelencati elementi infrastrutturali alpini permette infatti di poter prevedere, in ¿via prioritaria per i sopralluoghi ai bivacchi fissi alpini, alle vie ferrate e alle parti attrezzate dei sentieri, il ¿trasferimento di quota parte dei fondi disponibili in misura fissa per la specifica manutenzione di queste importanti strutture al servizio dell’escursionismo e del turismo alpino. Per la quota rimanente del finanziamento annuale disponibile viene ripartita, come di consueto, in proporzione alle spese ammesse sulla base della presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno, da parte delle Unioni e Comunità montane, di programmi di spesa per la prevista manutenzione ordinaria dei sentieri alpini.

Le necessità di manutenzioni straordinarie potranno essere oggetto di copertura finanziaria con eventuali altre risorse economiche.

Nel corrente anno sono pervenuti alla Struttura regionale competente Direzione Turismo da 17  Unioni montane e da 2 Comunità montane i previsti programmi annuali di spesa per la manutenzione sentieristica da svolgersi nel corso del 2018, per un importo valutato ammissibile dalla predetta struttura per complessivi euro 220.527,96.

Per il 2018 si propongono quindi per il riparto dei fondi disponibili i seguenti criteri:

a)  assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l’esecuzione, in via         prioritaria dei necessari sopralluoghi (di norma uno annuale) di verifica ed eventuale semplice e immediata manutenzione di n. 27 sentieri attrezzati, di n. 50 vie ferrate, e di n. 38 bivacchi fissi alpini.

Il contributo è previsto:

- nella misura massima del 100% del costo non superiore a euro 300,00 per singolo sopralluogo, pari al costo medio giornaliero fatturato da parte di una guida alpina;

- pari ad euro 100,00 per verifica ed eventuale semplice ed immediata manutenzione di n. 35 sentieri alpini con brevi tratti attrezzati;

b) assegnazione alle Unioni e Comunità montane delle necessità finanziarie per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria necessari per gli 883 sentieri alpini:

1.  per richieste inferiori ad euro 2.000,00, del 100% dell’importo richiesto ammissibile;

2. per richieste superiori ad euro 2.000,00, in proporzione percentuale fino ad un massimo del 100% dell’importo richiesto ammissibile limitatamente alla disponibilità finanziaria residua dopo il riparto prioritario di cui alle lettere a) e b) - punto 1.

Con il presente provvedimento si propone quindi di approvare il conseguente riparto delle disponibilità recate al capitolo di spesa 102393 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI - contributi agli investimenti (art. 48 bis, L.R. 14/06/2013, n. 11), per complessivi euro 150.000,00 a favore  delle Unioni e  Comunità montane, con riferimento alle aree omogenee risultanti dal processo di riordino avviato con la L.R.  n. 40/2012, come riportato nell' Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Si incarica il Direttore della Direzione Turismo della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compreso l’impegno contabile e la liquidazione delle somme.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 14.06.2013, n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, articolo 48 bis, “Turismo di montagna”;

VISTA la L.R. 28.09.2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”;

VISTE le DD.G.R n. 2747 del 24.12.2012 e n. 952 del 22.06.2016 e relativi elenchi approvati dei bivacchi fissi d’alta montagna, vie ferrate, sentieri attrezzati e sentieri alpini;

VISTA la DGR n. 1341 del 29.08.2016 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis. Definizione criteri di riparto e riparto disponibilità finanziaria recata dal bilancio di previsione 2016";

VISTA la L.R. 29.12.2017, n. 47 “ Bilancio di previsione 2018 – 2020”;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31.12.2012, n. 54 e ssmm. e ii; 

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n.1406 del 29/08/2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

  1. di considerare le premesse e l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
     
  2. di approvare il piano di riparto a favore delle Unioni e Comunità montane dei fondi stanziati sul Bilancio di previsione 2018-2020 per l'attuazione delle funzioni attribuite alle Unioni montane dalla L.R. 14 giugno 2013, n. 11, articolo 48 bis, comma 4, al fine di garantire l'utilizzo efficiente e in sicurezza della rete di sentieri alpini, vie ferrate, sentieri attrezzati e bivacchi fissi alpini, per complessivi euro 150.000,00, negli importi individuati nell' Allegato A;
     
  3. di determinare in euro 150.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102393 "Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche del CAI - contributi agli investimenti (art. 48 bis, L.R. 14/06/2013, n. 11) del Bilancio di previsione 2018-2020;
     
  4. di dare atto che la Direzione Turismo, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente disponibilità;
     
  5. di dare atto che la spesa di cui prevedono gli impegni con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
     
  6. di incaricare il Direttore della Direzione Turismo alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;
     
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
     
  8. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1180_AllegatoA_375995.pdf

Torna indietro