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Materia: Emigrazione ed immigrazione
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1120 del 31 luglio 2018
Approvazione Bando di concorso "Premio per il Comune Onorario Veneto dell'Anno". Individuazione di criteri e modalità per l'assegnazione del Premio al Comune, iscritto al Registro dei Comuni onorari del Veneto, di cui alla L.R. 30/2017, che si è contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta. CR n. 64 del 8 giugno 2018.
Con la presente deliberazione viene approvato il Bando di concorso “Premio per il Comune Onorario Veneto dell’Anno”.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: CR n. 64 del 8 giugno 2018; PAGR acquisito in data 04.07.2018.
L'Assessore Manuela Lanzarin di concerto con l'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.
L’art. 2 della legge regionale 12 settembre 2017, n. 30 dispone l’istituzione presso la Giunta regionale del “Registro dei Comuni onorari del Veneto”, allo scopo di consentire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 della medesima legge, e cioè la salvaguardia e la promozione dell’identità storica del popolo e della civiltà veneta e il concorso alla valorizzazione delle singole comunità presenti in Veneto, in Italia e nel mondo.
Ai Comuni iscritti in detto registro è, in particolare, attribuita dalla specifica previsione normativa di cui al comma 3 dell’articolo 2 la facoltà di collaborare nella realizzazione degli obiettivi e delle iniziative di cui all’articolo 1 della legge regionale n. 2/2003, ossia di una pluralità di interventi volti da un lato a favorire e facilitare il rientro e l’inserimento nel territorio regionale di cittadini veneti emigrati all’estero nonché dei loro discendenti, e dall’altro a garantire a favore delle collettività venete all’estero il mantenimento dell’identità veneta e lo sviluppo della cultura d’origine.
Viene ad essi demandata, dal medesimo comma 3 del citato articolo 2, la partecipazione alla formazione del Piano triennale e del Programma annuale degli interventi di cui all’articolo 14 della summenzionata legge regionale n. 2/2003.
L’articolo 3 della sopracitata L.R. 30/2017, prevede, inoltre l’istituzione del Premio per il Comune Onorario veneto dell’Anno, che iscritto al Registro dei Comuni onorari del Veneto, si sia contraddistinto per attività e iniziative di promozione della cultura veneta.
Si rende quindi necessario, al fine di consentire la piena attuazione delle citate previsioni normative, stabilire i criteri e le modalità per l’assegnazione del Premio, secondo quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale con l’approvazione del relativo bando di cui all’Allegato A alla presente deliberazione.
Tenendo conto del fatto che per poter partecipare al concorso in oggetto i Comuni devono essere iscritti all’apposito registro previsto dalla legge regionale n. 30 del 12 settembre 2017, e che la deliberazione per l’istituzione dello stesso registro dei Comuni onorari del Veneto è stata approvata dalla Giunta regionale in data 6 marzo 2018 con numero 244, ne consegue che per l’anno 2017 non sia stato possibile indire tale concorso. Si ritiene, quindi, di considerare per la premiazione dell’anno in corso, anche le attività e le iniziative realizzate, dai Comuni onorari nel corso del 2017.
La valutazione sarà affidata ad una Commissione che potrà essere composta, oltre che dall’Assessore regionale ai Flussi Migratori, o suo delegato, da un qualificato esperto in materia di emigrazione e da un rappresentante dell’associazionismo veneto di emigrazione. Il Comune che sarà ritenuto dalla Commissione il migliore tra quelli che concorreranno all’avviso riceverà in Premio la somma di 15.000,00 Euro oltre ad un’apposita targa, attestante il riconoscimento.
L’attribuzione formale del Premio potrà avvenire nel corso della Consulta dei veneti nel mondo e del Meeting del coordinamento giovani veneti e giovani oriundi veneti che si terranno nei giorni dal 4 al 6 ottobre 2018, a Padova, con la presenza del Sindaco del Comune vincitore, o suo rappresentante, o realizzando un collegamento in video conferenza con lo stesso.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’articolo 3, comma 1, della L.R. 12 settembre 2017, n. 30;
VISTA la L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003, come modificata dalla L.R. n. 10 del 7 giugno 2013;
VISTO l’art. 2 comma 2 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
VISTO il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126;
VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39;
VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 46;
VISTA la L.R. 29 dicembre 2017, n. 47;
VISTO il D.S.G.P. n. 1 del 11.01.2018;
VISTA la D.G.R. n. 364 del 26.03.2018;
VISTA la DGR n. 441 del 10 aprile 2018;
VISTO il D.D.R. n. 22 del 6 aprile 2018 del Direttore della Direzione Servizi Sociali;
VISTA la Legge n. 241/1990;
VISTA la CR n. 64 del 8 giugno 2018;
VISTO il parere favorevole acquisito dalla competente Commissione consiliare in data 4 luglio 2018;
delibera
(seguono allegati)
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