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Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1126 del 31 luglio 2018
Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2018. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". DGR n. 57/CR del 28.05.2018.
Con la presente deliberazione si procede all’avvio delle procedure per la concessione di contributi, al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1991.
L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.
L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi a favore della sicurezza stradale e sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.
A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.
Con provvedimento CR. n. 57 del 28.05.2018 si è proceduto ad acquisire il prescritto parere favorevole in merito a quanto di seguito viene riportato; detto parere è stato espresso dalla competente Commissione consiliare in data 05.07.2018, n. 318.
Nell’ambito di quanto previsto dal richiamato art. 3, in accoglimento del parere di cui sopra, si sono individuati i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:
In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, ecc,…) nonché lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc …) che interessano esclusivamente strade Statali e Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.
Sulla base di tale disposizione i Comuni interessati possono presentare non più di una proposta d’intervento, corredata della domanda di ammissione al finanziamento (Allegato A) con relativi allegati (Allegato A1, Allegato A2), la documentazione con i contenuti di cui alla citata L.R. 39/91, art. 9, comma 3, lettera a) e b), (relazione del progetto con relativi dati sinistrosità e atti di approvazione) nonché tavola sinottica del progetto. Tale documentazione minima, pena di esclusione dal bando, dovrà essere prodotta in formato cartaceo, restando comunque l’obbligo di allegare esclusivamente su supporto digitale l’intera documentazione richiesta (progetto e Allegati A, A1 e A2).
Il termine previsto per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione (comma 3, art. 9).
Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si adottano i seguenti criteri di valutazione delle proposte d’intervento presentate, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9:
A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999 e tra quest’ultimi il livello di progettazione.
La quota di compartecipazione regionale è determinata nella misura massima dell’ 70 % della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 300.000,00.
Successivamente, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individuerà gli interventi ammissibili al finanziamento e l’entità dei relativi contributi, nel limite delle risorse destinate.
Per gli interventi ammessi a finanziamento è prevista la conclusione di un specifico Accordo di Programma ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, il cui schema si riporta quale Allegato B al presente provvedimento, subordinato alla conferma del contributo con il relativo impegno contabile.
Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è stabilito altresì l’obbligo da parte delle Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo a presentare un crono programma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al richiamato Accordo di Programma.
Si rende noto che il termine per l’avvio della procedura pubblica per l’affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale è fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena di decadenza dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della L.R. 39/91 e conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro 36 mesi dalla richiamata sottoscrizione, il cui mancato rispetto comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.
Si ritiene quindi di procedere alla pubblicazione del bando, con le modalità e i criteri sopra esplicitati, ai fini dell’assegnazione dei contributi.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l’art. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 57/CR del 28.05.2018;
ATTESO che in data 05.07.2018 è intervenuto il previsto parere n. 318 della Seconda Commissione consiliare;
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima
delibera
- nell’ambito di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. n. 39/91, i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:
In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, ecc,…) nonché lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc …) che interessano esclusivamente strade Statali e Provinciali, qualora, per queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;
- al fine della valutazione delle proposte d’intervento di adottare i seguenti criteri:
Tale documentazione minima dovrà essere prodotta in formato cartaceo, restando comunque l’obbligo di allegare esclusivamente su supporto digitale l’intera documentazione richiesta (progetto e Allegati A, A1 e A2);
La Regione del Veneto non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’Amministrazione concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi;
(seguono allegati)
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