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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 17 agosto 2018


Materia: Sicurezza pubblica e polizia locale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1126 del 31 luglio 2018

Approvazione del bando per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2018. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". DGR n. 57/CR del 28.05.2018.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si procede all’avvio delle procedure per la concessione di contributi, al fine dell’attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 39/1991.

L'Assessore Elisa De Berti  riferisce quanto segue.

L’art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni, prevede che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi a favore della sicurezza stradale e sulla mobilità comunale nei settori individuati dall’art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell’80% della spesa prevista.

A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.

Con provvedimento CR. n. 57 del 28.05.2018 si è proceduto ad acquisire il prescritto parere favorevole in merito a quanto di seguito viene riportato; detto parere è stato espresso dalla competente Commissione consiliare in data 05.07.2018, n. 318.

Nell’ambito di quanto previsto dal richiamato art. 3, in accoglimento del parere di cui sopra, si sono individuati i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:

  • Interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso;
  • Interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l’adozione di tecniche di moderazione del traffico;
  • Ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
  • Completamento o esecuzione di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzate alla soppressione di passaggi a livello;
  • realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti in ambito urbano ed extraurbano.

In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, ecc,…) nonché lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc …) che interessano esclusivamente strade Statali e Provinciali, qualora, queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285.

Sulla base di tale disposizione i Comuni interessati possono presentare non più di una proposta d’intervento, corredata della domanda di ammissione al finanziamento (Allegato A) con relativi allegati (Allegato A1, Allegato A2), la documentazione con i contenuti di cui alla citata L.R. 39/91, art. 9, comma 3, lettera a) e b), (relazione del progetto con relativi dati sinistrosità e atti di approvazione) nonché tavola sinottica del progetto. Tale documentazione minima, pena di esclusione dal bando, dovrà essere prodotta in formato cartaceo, restando comunque l’obbligo di allegare esclusivamente su supporto digitale l’intera documentazione richiesta (progetto e Allegati A, A1 e A2).

Il termine previsto per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione (comma 3, art. 9).

Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si adottano i seguenti criteri di valutazione delle proposte d’intervento presentate, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9:

  • Per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati nel tratto stradale interessato dall’intervento.
  • Per livello di progettazione (massimo punti 5/100) viene assegnata priorità agli interventi con livello di progettazione più avanzato.
  • Per tipologia e organicità dell’intervento (massimo punti 20/100), in relazione al raggiungimento dell’obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato.
  • Per la rete viaria interessata dall’opera (massimo punti 10/100). Vengono ritenuti prioritari gli interventi che insistono su viabilità regionale, non escludendo quelli sulle comunali nonché provinciali qualora, per quest’ultima viabilità, ricadano all’interno del centro abitato così come individuato ai sensi del D.Lgs 285/92. Restano esclusi dal finanziamento tutti gli interventi che interessano esclusivamente la rete viaria statale e, qualora al di fuori dei centri abitati, provinciale nonché quelli, che per la loro conformazione di tipo lineare, interessano anche parte di questi ultimi tratti stradali.
  • Per importo (massimo punti 15/100) vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra  € 75.000,00 ed € 600.000,00, con preferenza agli importi superiori all’interno di tale fascia di valori.
  • Per coerenza con la programmazione dell’ente proponente o sovraordinato (massimo punti 10/100) viene assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l’inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatori di settore.
  • Per maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall’Ente proponente (massimo punti 20/100).

A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999 e tra quest’ultimi il livello di progettazione.

La quota di compartecipazione regionale è determinata nella misura massima dell’ 70 % della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella misura massima del 50% per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 300.000,00.

Successivamente, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individuerà gli interventi ammissibili al finanziamento e l’entità dei relativi contributi, nel limite delle risorse destinate.

Per gli interventi ammessi a finanziamento è prevista la conclusione di un specifico Accordo di Programma ai sensi dell’art. 32 della L.R. n. 35/2001, il cui schema si riporta quale Allegato B al presente provvedimento, subordinato alla conferma del contributo con il relativo impegno contabile.

Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è stabilito altresì l’obbligo da parte delle Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo a presentare un crono programma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al richiamato Accordo di Programma.

Si rende noto che il termine per l’avvio della procedura pubblica per l’affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale è fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena di decadenza dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della L.R. 39/91 e conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro 36 mesi dalla richiamata sottoscrizione, il cui mancato rispetto comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.

Si ritiene quindi di procedere alla pubblicazione del bando, con le modalità e i criteri sopra esplicitati, ai fini dell’assegnazione dei contributi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l’art. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s.m. e i.;

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 57/CR del 28.05.2018;

ATTESO che in data 05.07.2018 è intervenuto il previsto parere n. 318 della Seconda Commissione consiliare;

VISTO l’art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area, nominato con DGR n. 939 del 26/06/2018, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima

delibera

  1. le premesse risultano parte integrante al presente provvedimento;
  2. di individuare, per l’assegnazione dei contributi di cui all’art. 9 della L.R. 39/91, quanto di seguito si riporta:

    - nell’ambito di quanto previsto dall’art. 3 della L.R. n. 39/91, i seguenti settori di intervento cui assegnare priorità:

    • interventi a favore della sicurezza stradale tesi alla soluzione di situazioni di riconosciuta criticità in corrispondenza ad intersezioni a raso;
    • interventi finalizzati alla sicurezza stradale con l’adozione di tecniche di moderazione del traffico;
    • ammodernamento delle strutture viarie esistenti;
    • completamento o esecuzione di opere di viabilità alternativa agli attraversamenti dei centri urbani al fine di sgravare situazioni di congestionamento del traffico, nonché finalizzate alla soppressione di passaggi a livello;
    • realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili protetti in ambito urbano ed extraurbano.

In tali settori non risultano ammissibili a finanziamento le opere infrastrutturali puntuali (rotatorie, ecc,…) nonché lineari (piste ciclabili, marciapiedi, ecc …) che interessano esclusivamente strade Statali e Provinciali, qualora, per queste ultime, ricadano al di fuori dei centri abitati, così come individuati ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285;

            - al fine della valutazione delle proposte d’intervento di adottare i seguenti criteri:

  • Per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 20/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati nel tratto stradale interessato dall’intervento.
  • Per livello di progettazione (massimo punti 5/100) viene assegnata priorità agli interventi con livello di progettazione più avanzato.
  • Per tipologia e organicità dell’intervento (massimo punti 20/100), in relazione al raggiungimento dell’obiettivo di maggior sicurezza sul tratto stradale interessato.
  • Per la rete viaria interessata dall’opera (massimo punti 10/100). Vengono ritenuti prioritari gli interventi che insistono su viabilità regionale, non escludendo quelli sulle comunali nonché provinciali qualora, per quest’ultima viabilità, ricadano all’interno del centro abitato così come individuato ai sensi del D.Lgs 285/92. Restano esclusi dal finanziamento tutti gli interventi che interessano esclusivamente la rete viaria statale e, qualora al di fuori dei centri abitati, provinciale nonché quelli, che per la loro conformazione di tipo lineare, interessano anche parte di questi ultimi tratti stradali.
  • Per importo (massimo punti 15/100) vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, compresa tra  € 75.000,00 ed € 600.000,00, con preferenza agli importi superiori all’interno di tale fascia di valori.
  • Per coerenza con la programmazione dell’ente proponente o sovraordinato (massimo punti 10/100) viene assegnata priorità agli interventi per i quali si dichiara l’inserimento, alla data di approvazione del presente provvedimento, in documenti programmatori di settore.
  • Per maggior quota di cofinanziamento con fondi a carico dall’Ente proponente (massimo punti 20/100).

A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggior danno sociale, calcolato in base al numero di feriti ed il numero di morti, per i valori definiti dal Piano Nazionale della Sicurezza Stradale approvato con Legge 144/1999 e tra quest’ultimi il livello di progettazione.

  1. di prevedere l’assegnazione dei contributi ai Comuni nella misura massima dell’ 70 % della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e nella misura massima del 50% della spesa ammissibile per i Comuni con popolazione superiore, comunque nei limiti delle risorse destinate e con il limite massimo di contributo pari ad € 300.000,00;
  2. di stabilire che il termine ultimo per l’avvio della procedura pubblica per l’affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell’Amministrazione comunale è fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena decadenza dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della LR 39/91, disponendo che la conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro 36 mesi dalla richiamata sottoscrizione, prevedendo che il mancato rispetto comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata;
  3. di stabilire che la documentazione minima da presentarsi, pena esclusione dal bando, risulta essere composta da:
  • schema di domanda riportato quale Allegato A al presente provvedimento con i relativi allegati Allegato A1 e Allegato A2;
  • relazione dell’ intervento con relativi dati di sinistrosità e provvedimenti di approvazione del progetto (lettera a) e b), comma 3, art. 9, L.R. 39/91), nonché tavola sinottica dell’intervento proposto.

Tale documentazione minima dovrà essere prodotta in formato cartaceo, restando comunque l’obbligo di allegare esclusivamente su supporto digitale l’intera documentazione richiesta (progetto e Allegati A, A1 e A2);

  1. di approvare lo schema di Accordo di Programma, da concludere secondo le procedure di cui all’art. 32 della Legge Regionale 29.11.2001, n. 35, per l’assegnazione dei contributi ex art. 9 L.R. n. 39/91, come riportato quale Allegato B al presente provvedimento;
  2. di dare atto che al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è stabilito l’obbligo da parte delle Amministrazioni, che saranno ammesse a beneficiarie del contributo, di presentare un crono programma impegnativo di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma di cui al precedente punto 6;
  3. di fissare il termine ultimo per la presentazione della domanda, con i relativi allegati, in 30 giorni successivi dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione tramite:
  • mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in tal caso farà fede la data di spedizione della domanda stabilita e comprovata dal timbro a data apposto dall’Ufficio postale accettante, in busta chiusa con espressamente riportata l’indicazione “L.R. 39/91, art. 9 – Bando 2018”, indirizzata alla Regione del Veneto – U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia;
  • consegna a mano, in busta chiusa con espressamente riportata l’indicazione “L.R. 39/91, art. 9 – Bando 2018”, entro le ore 12:00 presso la Regione del Veneto – U.O. Infrastrutture, Strade e Concessioni Calle Priuli - Cannaregio, 99 -  30121 Venezia;

La Regione del Veneto non si assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell’Amministrazione concorrente, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi;

  1. di confermare che il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non è ammesso l’invio di documentazione integrativa oltre tale termine;
  2. di confermare che ogni Ente non potrà presentare più di una proposta di intervento;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell' art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;
  4. di dare atto che alla copertura finanziaria conseguente al presente provvedimento si provvederà con risorse allocate sul competente capitolo di spesa n. 45288 e nei i limiti delle risorse in esso destinate;
  5. di incaricare la U.O. Infrastrutture Strade e Concessioni, della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica, dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;
  6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  7. di pubblicare la presente deliberazione, completa di premesse ed allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet della Regione.

(seguono allegati)

1126_AllegatoA0_375608.pdf
1126_AllegatoA1_375608.pdf
1126_AllegatoA2_375608.pdf
1126_AllegatoB_375608.pdf

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