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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 12 del 02 febbraio 2018


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 46 del 19 gennaio 2018

Proposta di nuovo PFVR - Piano Faunistico-Venatorio Regionale (articolo 8 della L. R. n. 50/1993). Presa d'atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida, degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Parziale riformulazione della DGR n. 1716/2017 e approvazione degli Obiettivi Prioritari del PFVR, del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Note per la trasparenza

Con DGR n. 1716 del 24.10.2017, la Giunta Regionale ha avviato il percorso per la revisione della proposta di PFVR adottata con DGR n. 133 del 26.8.2014, in riferimento ad alcuni ulteriori contenuti ed indirizzi generali e di dettaglio oltre che della presa d’atto, in riferimento alle specifiche norme in materia di pianificazione faunistico-venatoria, degli esiti del riordino normativo derivante dall’attuazione della L. n. 56/2014 (riforma “Delrio”) e delle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e, da ultimo, n. 27/2017, con la quale si è dato corso, in prima e parziale attuazione della L. R. n. 30/2016, allo specifico riordino delle norme in materia di pianificazione faunistico venatoria. All’interno del rinnovato quadro normativo, si è provveduto alla ricognizione, ridefinizione e riallineamento delle procedure in materia di redazione, adozione e approvazione del PFVR oltre che di quelle relative al pertinente percorso procedurale VAS, approvando gli Obiettivi Prioritari dal n. 1 al n. 11, il “ Documento Preliminare di Indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale” ” e il “Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale”. Al fine di assicurare coerenza, sostenibilità ed efficacia al percorso pianificatorio in parola, si procede ad ulteriori valutazioni, generali e di dettaglio, provvedendo ad una revisione ed implementazione degli Obiettivi Prioritari dal n. 1 al n. 11, del “ Documento Preliminare di Indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale” ” e del “Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale”.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1716 del 24.10.2017 avente ad oggetto “Proposta di nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (articolo 8 della L. R. n. 50/1993). Presa d’atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).“, si è disposto, tra l’altro, quanto segue:

“ 2. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la DGR n. 792 del 7.6.2011, avente ad oggetto “Pianificazione faunistico-venatoria relativa al periodo 2012-2017 (Artt. 8 e 9 Lr. 50/1993). Definizione coordinata delle fasi procedimentali in capo alle Amministrazioni regionale e provinciali (art. 2 c. 1 Lr 50/1993).” e la DGR n. 834 del 14.6.2011, avente ad oggetto “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali (artt. 8 e 9 Lr 50/1993). Integrazioni alla Dgr n. 791 del 31.03.2009.”;

3. di approvare gli obiettivi prioritari, dal n. 1 al n. 11 compreso, in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati, dando atto che gli stessi costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell’ambito della procedura di VAS, il quadro generale e di dettaglio all’interno del quale si andrà a strutturare la redazione della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR);

4. di avviare, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”, il procedimento complessivo finalizzato alla redazione della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR);

5. di dare atto che, nell’ambito del procedimento di cui al precedente punto 4, trovano attuazione le disposizioni transitorie di cui all’articolo 11 della L. R. n. 27/2017;

6. di dare atto che, in riferimento alla procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica del procedimento di cui al precedente punto 3, trova applicazione, per le parti di specifica pertinenza, la DGR n. 791/2009, fatto particolare riferimento all’Allegato A – procedura di VAS per piani e programmi di competenza regionale;

7. di approvare, ai fini della procedura di cui al precedente punto 4 e in applicazione di quanto disposto dall’Allegato "A" alla DGR n. 791/2009, i documenti di seguito indicati:

- Documento Preliminare di Indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale";
- Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale,

quali, rispettivamente, allegato "A" (su supporto digitale) e allegato "B" (su supporto digitale) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

8. di dare atto che, per quanto riguarda gli altri allegati tecnici a suo tempo approvati con DGR n. 1728/2012, ovvero " Documento Preliminare di Indirizzo, parte prima e seconda", "Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (parte terza del Documento Preliminare di Indirizzo)" e "Allegato al Quadro Conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (carte di distribuzione delle specie)" e, rispettivamente, allegati "A", "B" e "B1" alla medesima DGR, gli stessi, concernendo analisi, monitoraggi e valutazioni di carattere esclusivamente ambientale e faunistico, non sono in alcun modo interessati dalla revisione normativa e procedurale e di indirizzi generali di cui al presente provvedimento, e, pertanto, gli stessi, unitamente ai documenti tecnici oggetto di approvazione con il presente provvedimento, andranno a costituire il complessivo assetto documentale sulla base del quale avviare il nuovo percorso VAS;

9. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto; ".

Il provvedimento in parola è finalizzato ad avviare la redazione della nuova proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR), in parziale revisione della proposta a suo tempo adottata, con DGR n. 133/CR del 26.8.2014, nel corso della precedente legislatura, nell’ambito di una revisione che si fonda e si struttura all’interno di un riformato quadro normativo, gestionale, amministrativo e procedurale derivante dalla riforma del livello amministrativo di Province e Città Metropolitana operato a livello nazionale dalla L. n. 56/2014 (c. d. “legge Delrio”) e successivamente declinato a livello regionale con la L. R. n. 19/2015 e la L. R. n. 30/2016, le quali hanno dato luogo ad un processo, ancora in corso, di radicale riforma dell’assetto di competenze pianificatorie, gestionali ed amministrative in materia di tutela della fauna e gestione dell’attività venatoria (in quanto inserita tra le c. d. “funzioni non fondamentali” dalla legge Delrio) tra il livello provinciale e quello regionale.

La DGR n. 1716/2017 si fonda, oltre alla specifica volontà di sottoporre, da parte di questa Amministrazione, ad una complessiva ri-valutazione dei contenuti della proposta di PFVR a suo tempo adottata, in misura altrettanto rilevante sulla necessità di adeguare gli strumenti di pianificazione alla prima riforma della L. R. n. 50/1993, che, in applicazione della L. R. n. 27/2017, è intervenuta proprio in ordine agli aspetti, ai ruoli ed alle competenze in materia di pianificazione faunistico-venatoria, quale prima fase attuativa della riforma complessiva della predetta L. R. n. 50/1993 in applicazione della L. R. n. 30/2016; rilevano, altresì, in questo contesto, le specifiche norme transitorie previste dall’articolo 11 della L. R. n. 27/2017, che affidano alla Giunta Regionale la facoltà di considerare ed implementare nella proposta di PFVR anche i contenuti dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali (PFVP).

La DGR n. 1716/2017 rappresenta quindi il provvedimento di avvio del percorso che porterà alla nuova proposta di PFVR e, dal punto di vista più strettamente formale e procedurale, costituisce la base di partenza per il percorso di VAS – Valutazione Ambientale Strategica e per il confronto sia con la Commissione VAS che con i vari portatori di interesse coinvolti dal processo di predisposizione del PFVR.

In tal senso, è evidente la rilevanza che assumono sia gli Obiettivi Prioritari dal n. 1 al n. 11 che il “Documento Preliminare di Indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale”” ed il “Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale” approvati con la medesima DGR, anche nell’ottica di rappresentare, di fatto, una prima e preliminare approssimazione di indirizzi, contenuti ed obiettivi del PFVR, che, necessariamente ed in ragione delle finalità proprie del percorso VAS, saranno oggetto di evoluzione e affinamento nel livello di dettaglio e di coerenza con il contesto territoriale e anche con il restante quadro di strumenti di pianificazione oltre che di gestione che possono, del tutto o in parte, avere rilevanza nei confronti del PFVR.

Peraltro, la necessità contingente di avviare con celerità un percorso procedurale quale quello in parola, in ragione, a monte dei tempi con i quali si è resa effettivamente efficace e applicabile la riforma di cui alla L. R. n. 27/2017 ed a valle delle strette contingenze temporali entro le quali si vengono a realizzare ed esplicare le attività di impianto connesse all’avvio della fase gestionale a valle dell’approvazione del nuovo PFVR (necessità che costituiva uno dei vari elementi motivazionali della predetta DGR n. 1716/2017), non può assumere il ruolo di elemento limitante, in termini di rilevanza, di concretezza, congruità e adeguatezza in riferimento all’avvio ed allo sviluppo di una nuova fase pianificatoria e, ancor di più, alla luce del suo inserimento in un percorso di VAS.

Sulla base di tali considerazioni e valutazioni, si è ritenuto, a seguito dell’adozione della DGR in parola, di avviare un percorso di ulteriore verifica ed approfondimento in ordine ad alcune tematiche, con particolare riferimento:

- congruità e adeguatezza degli Obiettivi Prioritari dal n. 1 al n. 11, in ordine, in particolare, ad alcune questioni che hanno significativamente caratterizzato l’arco temporale intercorso tra l’adozione, con DGR n. 133/CR del 26.8.2014, della precedente proposta di PFVR e l’avvio della nuova fase di proposta pianificatoria;

- un tema - con una forte e preminente componente di trasversalità – che può incidere in maniera rilevante sui predetti Obiettivi Prioritari è sicuramente rappresentato dal processo di riordino normativo, procedurale e organizzativo connesso all’attuazione della L. R. n. 19/2015 e della L. R. n. 30/2016, sia per la rilevanza del processo stesso sia in ordine al fatto che si tratta - ad oggi - di un percorso solo avviato, stante il fatto che per i disegni di legge (DDL) di attuazione del processo medesimo è appena iniziato l’iter di esame e successiva approvazione da parte prima delle competenti Commissioni e poi dell’Assemblea del Consiglio regionale;

- altro tema - in grado di incidere, oltre che sullo specifico Obiettivo Prioritario n. 6, con analoga trasversalità anche sui restanti Obiettivi Prioritari così come anche sugli specifici contenuti del “Documento Preliminare di Indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale””, appare essere quello legato alle attività di controllo delle specie faunistiche aliene e di quelle per le quali, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, sono in fase di realizzazione, su preliminare parere favorevole dell’ISPRA, piani di controllo coordinati e complementari alla realizzazioni di attività a carattere preventivo; ci si riferisce da un lato allo sviluppo di piani regionali che vanno a racchiudere in un unico quadro le attività sin qui realizzate in forma autonoma e distinta in ciascun contesto provinciale, dall’altro alla necessità di dare attuazione al Regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l’introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive ed al D. Lgs. (approvato, alla fine di un percorso che ha visto anche uno specifico ruolo consultivo in capo a Regioni e Province Autonome, in sede governativa in data 11.12.2017 e in attesa di essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale) con cui si dà attuazione al predetto Regolamento in sede nazionale;

- altro tema rispetto al quale si ritengono opportune ulteriori considerazioni, valutazioni e approfondimenti è senz’altro quello rappresentato dall’Obiettivo Prioritario n. 4 ovvero le implicazioni connesse al ritorno ed alla presenza dei grandi carnivori nella fascia alpina e montana del territorio regionale; si rileva come ormai non abbia più senso riferirsi, come appunto fa il predetto Obiettivo Prioritario n. 4, al mero e semplice concetto di “naturale ritorno”; nel caso del lupo, è di tutta evidenza, anche sulla base delle informazioni e delle acquisizioni connesse alla realizzazione del progetto LIFE12 NAT/IT/000807 “WOLFALPS”, che è necessario approdare e sviluppare un approccio decisamente connotato e orientato in senso gestionale, sia per la presenza di nuclei consolidati in varie aree del territorio regionale che per la necessità di sviluppare approcci e metodologie procedurali efficaci in riferimento alla coesistenza tra la specie in parola, l’ecosistema e le attività antropiche ed al contenimento degli elementi di conflitto; anche in questo caso si tratta della gestione, di fatto ormai in itinere, di un fenomeno complesso, che articola le sue implicazioni e le sue ricadute in vari ambiti legati al territorio e, in ragione di ciò, non può essere ricondotto a contenuti, negli Obiettivi Prioritari, legati alle prime segnalazioni e presenze della specie in questo territorio; ulteriore elemento di complessità nel quadro gestionale complessivo, l’auspicata ma sin qui mancata, approvazione di un piano nazionale di gestione della specie e, infine, anche l’approssimarsi della chiusura del progetto WOLFALPS, con la necessità di riorganizzare, tra l’altro, un quadro economico di intervento complessivo che oggi trova una significativa copertura nelle risorse comunitarie, con le conseguenti ricadute sul fronte gestionale in ragione del fatto che uno degli elementi attivi nella mitigazione dei conflitti appare essere appunto la disponibilità di risorse da destinare agli interventi di prevenzione e di risarcimento;

- in riferimento agli aspetti peculiari e distintivi della pianificazione faunistico-venatoria, è evidente il ruolo che riveste la delimitazione del TASP – Territorio Agro-Silvo-Pastorale ai fini del disegno complessivo e degli elementi di dettaglio della proposta di PFVR; ciò assume ancora maggiore rilevanza in riferimento al fatto che tra la precedente “fotografia” in termini di TASP del territorio veneto e quella da realizzare ora nell’ambito della nuova proposta di PFVR, alle consuete dinamiche e contrapposizioni in termini di uso del suolo tra uso agricolo ed usi non agricoli (urbanizzato, industriale e infrastrutture di collegamento), si sono venute ad aggiungere, peraltro in un arco temporale significativamente molto ristretto, ulteriori dinamiche interne alla sola componente “uso agricolo”, in riferimento, ad esempio, alla ridefinizione degli areali di numerose aree viticole a DOC in ambito regionale, che hanno portato in molte situazioni ad una radicale ricollocazione spaziale di alcuni tradizionali ordinamenti produttivi agricoli; in tale contesto, il dettaglio e la coerenza nel rilievo del TASP assume un ruolo sostanziale in ordine alla sostenibilità della proposta di PFVR in itinere; in questo senso, stante anche la disponibilità di strumenti di gestione cartografica caratterizzati da grande precisione nella restituzione dei vari tematismi, si ritiene di porre a base del sistema la Carta dell’Uso del Suolo realizzata da AVEPA – Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura, nella quale gli aspetti di variazione ed evoluzione interne alla componente “uso agricolo” oltre che essere riportate con un elevato grado di dettaglio, sono oggetto di una puntuale attività di aggiornamento.

Pertanto, sulla base delle considerazioni e valutazioni dianzi-esposte, si ritiene di poter provvedere ad una parziale ri-definizione e ri-formulazione, rispetto a quanto approvata con DGR n. 1716/2017, degli Obiettivi Prioritari (OP) dal n. 1 al n. 11, come di seguito riportato:

OP n. 1. Conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive “Uccelli” ed “Habitat”, in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali; le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino di idonei ambienti naturali e semi-naturali (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 2. Valorizzare, attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche, compatibilmente con la normativa vigente (RICONDUCIBILE AI CRITERI 2 E 6 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 3. Pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall’estero (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 2 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 4. Individuare, definire e strutturare modelli ed approcci indirizzati alla gestione delle problematiche connesse al naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e della stabilizzazione nel medio-lungo periodo di meta-popolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei conflitti, effettivi e anche potenziali, con le attività antropiche, nonché attraverso il coordinamento a livello intra- ed extra-regionale delle attività di gestione e monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 10 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 5. Ricondurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta azione di pianificazione prima e di gestione poi, che tenga conto delle vulnerabilità ambientali, delle vocazionalità faunistiche e delle caratteristiche peculiari delle singole produzioni agricole, agro-alimentari, zootecniche e silvo-pastorali, promuovendo l’accesso ed il ricorso a misure di prevenzione (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 7 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 6.Contenere l’espansione e, per quanto possibile, tendere all’eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con la salvaguardia delle biocenosi, con la presenza delle specie autoctone e con le attività antropiche, in attuazione del Regolamento (UE) n. 1143/2014 e attraverso l’attuazione di programmi coordinati a valenza regionale, in prosecuzione di quanto già realizzato per nutria e cinghiale (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 7 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 7. Gestione degli ungulati; per le specie autoctone, pervenire a densità e distribuzione territoriale delle popolazioni compatibili con le attività antropiche e in equilibrio con le biocenosi, valorizzando il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e l’equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni oggetto di prelievo nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonia con le vigenti normative comunitarie; per le specie alloctone o comunque estranee al patrimonio faunistico regionale, contenimento delle popolazioni esistenti negli ambiti territoriali di presenza e congelamento delle densità, se compatibili con le attività antropiche e le biocenosi; eradicazione dei nuclei presenti in contesti del tutto estranei o frutto di immissioni abusive o fughe accidentali (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 7 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 8. Promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali, dei parametri relativi all’attività venatoria e, più in generale, di tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso: a. standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche condivise; b. uniformità delle metodologie di raccolta dati; c. responsabilizzazione e “crescita culturale” delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati; d. riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali svolte a titolo volontaristico al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale, e tra queste inanellamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 9 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 9. Attenuare i livelli di conflitto e di “percezione negativa” nei confronti dell’attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell’opinione pubblica in generale, ponendo attenzione al riconoscimento della proprietà privata e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale che manifestano livelli di criticità nella compatibilità con l’attività venatoria (RICONDUCIBILE AI CRITERI 7, 9 E 10 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 10. Promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali in materia di prelievo venatorio tra gestione privatistica (Aziende faunistico-venatorie – Afv e agri-turistico-venatorie - Aatv) e gestione programmata (Ambiti Territoriali di Caccia e Comprensori Alpini), perseguendo l’attenuazione delle possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 7 E 10 DI SOSTENIBILITA’);

OP n. 11. Definire, anche in riferimento all’attuale fase di riordino conseguente alla riforma del livello amministrativo provinciale a seguito della L. n. 56/2014, una proposta di modello organizzativo e gestionale che tenga conto delle specificità di processi e procedimenti gestionali ed amministrativi che devono trovare collocazione ad un livello (centrale o periferico) adeguato in termini di efficienza ed efficacia, anche in riferimento ad un orizzonte temporale di attività quale è quello che caratterizza il PFVR che consente, ove necessario, l’adozione di integrazioni e miglioramenti, sia puntuali che complessivi, nell’ambito di quanto prevede il comma 6 dell’articolo 8 della L. R. n. 50/1993; in tal senso, la individuazione di un idoneo riferimento gestionale, centrale o allocato sul territorio di riferimento, assume ruolo e rilevanza in riferimento agli aspetti sociali connessi all’attività di gestione faunistica di prelievo venatorio, in risposta alle attese che provengono dal territorio stesso, perseguendo l’attenuazione o la rimozione di possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 4, 5, 6 E 10 DI SOSTENIBILITA’).

Si ritiene di rilevare, sul punto specifico, come l’approccio ed il processo qui operati di ri-valutazione complessiva e di ri-definizione puntuale di alcune specifiche porzioni dei predetti Obiettivi Prioritari, assumono ruolo e valenza sia di rettifica nella formulazione espositiva che di adeguamento, sempre a carattere puntuale, di alcune porzioni dei contenuti degli OP in parola, con un approccio del tutto assimilabile ad una mera attività di errata/corrige oltre che di migliore esplicitazione di alcuni contenuti, secondo l’obiettivo fondante complessivo di assicurare la massima efficacia al percorso VAS da avviare e di rendere ancora più proficuo ed efficace il rapporto ed il dialogo costruttivo con i vari portatori di interesse nello svilupparsi del medesimo percorso di VAS.

Analogamente, e con gli stessi limiti di orientamento e fondamento, si evidenzia e si rileva per tutte le variazioni di adeguamento e coerenza che, a seguito della ri-valutazione complessiva e ri-definizione puntuale in parola a carico degli Obiettivi Prioritari, si renderanno necessarie a carico sia del “ Documento preliminare di indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale” ” che del “Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico-Venatorio Regionale”.

Per quanto riguarda il “ Documento preliminare di indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale” ” (DPI), tali variazioni di adeguamento riguardano l’individuazione della delimitazione della Zona Faunistica delle Alpi e della Zona Lagunare Valliva, la suddivisione del territorio in Ambiti Territoriali di Caccia, le Zone per l’Addestramento e l’Allenamento di Cani, la gestione della specie cinghiale e, in generale, la necessità di considerare, in chiave di pianificazione faunistico-venatoria, le questioni attinenti alle attività di controllo ed eventuale eradicazione di specie alloctone e di specie dannose.

Per quanto riguarda invece il “Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico-Venatorio Regionale” (RAP) e stante il ruolo preminente, per tale documento, di report e compendio analitico di dati e informazioni di carattere ambientale, le variazioni riguardano esclusivamente l’implementazione nel RAP stesso dei nuovi contenuti degli Obiettivi Prioritari dal n. 1 al n. 11.

Si ritiene, pertanto, di approvare, quale parziale modifica ed integrazione di quanto disposto con DGR n. 1716/2017:

- gli Obiettivi Prioritari dal n. 1 al n. 11, come riportato nel prospetto riepilogativo quale Allegato A alla presente Deliberazione;

- il “ Documento preliminare di indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale” ” (DPI), quale Allegato B alla presente Deliberazione;

- il “Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico-Venatorio Regionale” (RAP), quale Allegato C alla presente Deliberazione,

dando atto che gli stessi costituiscono, anche in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell’ambito della procedura di VAS, il quadro generale e di dettaglio all’interno del quale si andrà a costruire la nuova proposta di PFVR.

Inoltre, in ordine alla necessità di garantire il coordinamento dispositivo tra la predetta DGR n. 1716/2017 e il presente provvedimento, si ritiene di procedere ad una parziale revoca di alcune delle disposizioni della medesima DGR n. 1716/2017, con puntuale e specifico riferimento ai punti 3, 4, 5, 6 e 7 della porzione dispositiva, che vengono ad essere integralmente sostituite con le pertinenti disposizioni del presente provvedimento.

Infine, si dà altresì atto che compete alla Direzione Agroambiente, Caccia Pesca l’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ”;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c. d. “Codice Ambiente”, fatto specifico riferimento alla parte seconda ed alle disposizioni in materia di VAS – Valutazione Ambientale Strategica, come modificate ed integrate con D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

RICHIAMATA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009, avente ad oggetto “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c. d. “Codice Ambiente”, apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.”;

RICHIAMATA la DGR n. 1716 del 24 ottobre 2017, avente ad oggetto “Proposta di nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale (articolo 8 della L. R. n. 50/1993). Presa d’atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica)”;

VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2007/2012, approvato (allegato A) con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012).”;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, i punti 3, 4, 5, 6 e 7 della porzione dispositiva della DGR n. 1716 del 24.10.2017, avente ad oggetto “Proposta di nuovo Piano Faunistico-Venatorio Regionale (articolo 8 della L. R. n. 50/1993). Presa d’atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica)”;

3. di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, i restanti punti 1, 2, 8, 9, 10 e 11 della DGR n. 1716/2017 rimangono integralmente confermati, integrandosi e coordinandosi con le disposizioni di cui al presente provvedimento;

4. di approvare gli Obiettivi Prioritari (OP), dal n. 1 al n. 11 compreso, della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR), come in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati, come riportati nel prospetto riepilogativo quale Allegato A alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, dando atto che gli stessi costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell’ambito della procedura di VAS, il quadro generale e di dettaglio all’interno del quale si andrà a strutturare la redazione della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR);

5. di avviare, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”, il procedimento complessivo finalizzato alla redazione della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR);

6. di dare atto che, nell’ambito del procedimento di cui al precedente punto 4, trovano attuazione le disposizioni transitorie di cui all’articolo 11 della L. R. n. 27/2017;

7. di dare atto che, in riferimento alla procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica del procedimento di cui al precedente punto 4, trova applicazione, per le parti di specifica pertinenza, la DGR n. 791/2009, fatto particolare riferimento all’Allegato A – procedura di VAS per piani e programmi di competenza regionale;

8. di approvare, ai fini della procedura di cui al precedente punto 5 e in applicazione di quanto disposto dall’Allegato "A" alla DGR n. 791/2009, i documenti di seguito indicati:

- “ Documento Preliminare di Indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale” ” (DPI);

- “Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale” (RAP), quali, rispettivamente, Allegato B e Allegato C al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

9. di confermare il punto 8 della porzione dispositiva della DGR n. 1716/2017 e, pertanto, di dare atto che, per quanto riguarda gli altri allegati tecnici a suo tempo approvati con DGR n. 1728/2012, ovvero "Documento Preliminare di Indirizzo, parte prima e seconda", "Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (parte terza del Documento Preliminare di Indirizzo)" e "Allegato al Quadro Conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (carte di distribuzione delle specie)" e, rispettivamente, allegati "A", "B" e "B1" alla medesima DGR, gli stessi, concernendo analisi, monitoraggi e valutazioni di carattere esclusivamente ambientale e faunistico, non sono in alcun modo interessati dalla revisione normativa e procedurale e di indirizzi generali di cui al presente provvedimento, e, pertanto, gli stessi, unitamente ai documenti tecnici oggetto di approvazione con il presente provvedimento, andranno a costituire il complessivo assetto documentale sulla base del quale avviare il nuovo percorso VAS;

10. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

46_AllegatoA_362592.pdf
46_AllegatoB_362592.pdf
46_AllegatoC_362592.pdf

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