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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 83 del 25 agosto 2017


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1317 del 16 agosto 2017

Disposizioni attuative e relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi dell' art. 5 della Legge Regionale del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà". Anno 2017. DGR n. 92/CR del 1 agosto 2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si definiscono le disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al finanziamento regionale ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 29/2012, dopo aver acquisito il parere della Quinta Commissione consiliare previsto dall'art. 7 della L.R. n. 29/2012.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con la legge regionale n. 29 del 10 agosto 2012 la Regione del Veneto ha approvato le "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", al fine di garantire ad essi, come previsto dall'art 1, comma 2, "le condizioni per svolgere il ruolo genitoriale, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa, il recupero dell'autonomia abitativa".

In particolare la presente legge interviene - come stabilito all'art. 1- al fine di fronteggiare le situazioni di difficoltà economica, sia dei nuclei familiari composti da un solo genitore detti monoparentali, sia dei coniugi in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, con uno o più figli minori.

Al fine di dare attuazione a quanto indicato nell'art. 5 della legge succitata, si propone per l'anno 2017, utilizzando il fondo a ciò dedicato, di concorrere totalmente o parzialmente al pagamento dei canoni di affitto da parte delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati, in situazione di difficoltà economica, per il tramite delle amministrazioni comunali.

Le amministrazioni comunali saranno tenute a promuovere iniziative volte a favorire il benessere dei nuclei familiari attraverso:

- l'attivazione "di protocolli d'intesa tra enti locali, istituzioni pubbliche e private ed ogni altro soggetto diretti alla realizzazione di reti e sistemi articolati di assistenza omogenei sul territorio regionale a sostegno dei genitori soli, separati o divorziati" ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/2012;

- la "realizzazione di servizi informativi per i genitori separati o divorziati e finalizzati a rendere effettivo l'esercizio del ruolo genitoriale in conformità alle norme di cui alla legge 1 dicembre 1970, n. 898 "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e alla legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli", in coordinamento con le strutture pubbliche esistenti presso le aziende unità locali socio-sanitarie (ULSS)" ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. f) della L.R. n. 29/2012.

Le risorse regionali complessive per lo sviluppo delle disposizioni attuative su specificate sono pari a € 600.000,00 a valere sul Bilancio di previsione 2017 -2019 (L.R. 30 dicembre 2016, n. 32) per il finanziamento delle spese di cui all'art. 5 della L.R. n. 29/2012.

Le amministrazioni comunali anche in forma associata, per poter accedere a tale fondo, dovranno seguire i criteri e le modalità esposti nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Con successivi provvedimenti, il Direttore della Direzione Servizi Sociali approverà:

- la graduatoria regionale delle amministrazioni comunali beneficiarie del fondo con i relativi nuclei monoparentali destinatari del contributo economico fino ad esaurimento del fondo; la graduatoria è definita sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi specificati nell'Allegato A;

- l'impegno di spesa di € 600.000,00 a valere sul programma 1205 - "Interventi per le famiglie"del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità.

- il riparto e l'erogazione del fondo complessivo di € 600.000,00, di cui all'art. 5, a favore delle amministrazioni comunali inserite in graduatoria, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;

- ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione.

Il medesimo Direttore ha verificato l'effettiva disponibilità dei capitoli di spesa succitati su cui si intende prevedere l'impegno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54/2012;

VISTO il DPR 445/2000;

VISTA la propria Deliberazione/ Cr n. 92 del 1 agosto 2017;

VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare in data 3 agosto 2017;

delibera

1. di approvare le disposizioni attuative e i relativi criteri per l'accesso al fondo ai sensi dell'art. 5 della L.R. del 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà", anno 2017, così come specificati in premessa e nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. di approvare lo schema tipo di "Domanda del contributo ex art. 5 della L.R. n. 29/2012", da presentarsi al Comune di residenza da parte della famiglia richiedente per accedere al contributo in oggetto, allegata quale parte integrante del presente provvedimento (Allegato B),

3. di approvare lo schema tipo di graduatoria finale che sarà predisposta dal Comune (Allegato C), parte integrante del presente provvedimento; la graduatoria sarà approvata con provvedimento di Giunta comunale e trasmessa ai competenti uffici regionali;

4. di fissare il 31 ottobre 2017 quale termine perentorio, pena l'esclusione della domanda, per la presentazione delle domande al Comune di residenza da parte delle famiglie interessate e il 30 novembre 2017 quale termine perentorio, pena l'esclusione, per l'invio agli uffici regionali competenti del provvedimento di Giunta comunale di cui al punto 3;

5. di determinare in € 600.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.101782 ad oggetto "Fondo per il concorso al pagamento di canone di affitto di famiglie monoparentali e di genitori separati o divorziati in situazioni di difficoltà economica (art.5, L.R. 10/08/2012, n. 29)" del bilancio di previsione 2017-2019;

6. di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore della Direzione Servizi Sociali l'approvazione di:

- la graduatoria regionale delle amministrazioni comunali beneficiarie del fondo con i relativi nuclei monoparentali destinatari del contributo economico fino ad esaurimento del fondo; la graduatoria è definita sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi specificati nell'Allegato A;

- l'impegno di spesa di € 600.000,00 sul programma 1205- "Interventi per le famiglie"del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta la necessaria disponibilità;

- il riparto e l'erogazione del fondo complessivo di € 600.000,00, di cui all'art. 5, a favore delle amministrazioni comunali inserite in graduatoria, sino alla concorrenza massima dell'importo suddetto;

- ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione;

7. di dare atto che il Direttore della Direzione Servizi Sociali, a cui è assegnato il capitolo 101782 su cui si prevede l'impegno di spesa, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

8. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33

11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

1317_AllegatoA_352088.pdf
1317_AllegatoB_352088.pdf
1317_AllegatoC_352088.pdf

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