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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 71 del 28 luglio 2017


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1157 del 19 luglio 2017

Interventi in materia di contrasto della violenza contro le donne. Riparto dei fondi statali di cui al DPCM 25 novembre 2016 "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-2016", art 5-bis, comma 1, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento vengono ripartite le risorse riguardanti il “Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità 2015-2016”, assegnate alla Regione del Veneto con DCPM 25 novembre 2016, per potenziare l’assistenza ed il sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Il decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”, convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, prevede una serie di misure per contrastare il fenomeno della violenza quali: l’adozione di un “Piano d’azione straordinario per contrastare la violenza sessuale e di genere” (articolo 5) e l’incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle  pari opportunità (articolo 5 bis). In particolare, l’articolo 5 bis prevede che le risorse stanziate per contrastare il fenomeno della violenza siano ripartite annualmente tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con decreto del Ministro Delegato per le pari opportunità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano tenendo conto dei seguenti criteri:

  1. la programmazione regionale e gli interventi già operativi per contrastare la violenza nei confronti delle donne;
  2. il numero dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione;
  3. il numero delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione;
  4. il riequilibrio della presenza di centri antiviolenza e di case rifugio in ogni regione, riservando un terzo dei fondi disponibili all’istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio al fine di raggiungere l’obiettivo previsto dalla raccomandazione Expert Meeting sulla violenza contro le donne – Finlandia, 8-10 novembre 1999.

Con Intesa del 27 novembre 2014 tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, sono stati stabiliti i requisiti minimi che i centri antiviolenza e le case rifugio devono possedere per poter accedere al riparto delle risorse statali.

Il DPCM 25 novembre 2016 recante “Ripartizione delle Risorse relative al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità 2015-2016 di cui all’articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge n. 93 del 2013” -  pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 gennaio 2017 – ha provveduto a ripartire in un'unica soluzione le risorse stanziate per l’anno 2015 (Euro 9.119.826,00) e per l’anno 2016 (Euro 9.007.627,00) per il potenziamento delle forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali.

Alla Regione del Veneto sono stati assegnati complessivamente Euro 1.286.715,00 secondo i criteri di seguito indicati:  

  1. Istituzione di nuovi centri antiviolenza e di nuove case rifugio: 33% dell’importo complessivo stanziato. Il riparto di tali risorse si basa sui criteri percentuali di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali, come indicato nella Tabella 1 allegata al citato DPCM. Per la Regione del Veneto l’ammontare dei fondi stanziati è pari a Euro 435.494,00;
  2. Finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale: 10% della somma rimanente al netto dell’importo di cui alla precedente lettera a). Alla Regione del Veneto sono stati assegnati  Euro 98.402,00;
  3. Finanziamento dei centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti in ogni regione: 45% della somma rimanente al netto dell’importo di cui alla precedente lettera a), per la Regione del Veneto pari a Euro 428.912,00;
  4. Finanziamento delle case rifugio pubbliche e private già esistenti in ogni regione: 45% della somma rimanente al netto dell’importo di cui alla precedente lettera a), per la Regione del Veneto pari a Euro 323.907,00.

A seguito del trasferimento statale, disposto per arrotondamenti rispetto all’assegnazione di cui al DPCM del 25 novembre 2016, per l’importo ridotto alla somma di Euro 1.286.714,69, con la DGR n. 913 del 23 giugno 2017 “Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019 al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 ai sensi dell’articolo 51 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. (Provvedimento di variazione n. BIL037)// VINCOLATE” sono stati implementati per l’importo complessivo di Euro 1.286.714,69 gli stanziamenti di competenza e di cassa con riferimento all’esercizio finanziario 2017, del capitolo di spesa 102214 “Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14.08.2013, n. 93)” e del capitolo di entrata 100738 “Assegnazione statale per Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, c. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)”.

In materia di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, la Regione del Veneto ha approvato la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”, che promuove interventi di sostegno a favore delle donne vittime di violenza in collaborazione con Enti pubblici e privati che abbiano tra i loro scopi prioritari la lotta e la prevenzione alla violenza contro le donne, ponendo in essere azioni volte alla tutela e al recupero di condizioni di vita normali per le donne vittime di violenza, nonché attività di divulgazione, sensibilizzazione ed educazione mirate al contrasto del fenomeno.

Nel rispetto della normativa regionale e sentito il parere del “Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza contro le donne” (L.R. n. 5/2013, articolo 8),  riunitosi in data 26 gennaio 2017 e in data 15 marzo 2017, si propone di ripartire i fondi nazionali secondo i criteri e le modalità di seguito riportate e tenuto conto del minor trasferimento statale di trentuno centesimi.

A)        ISTITUZIONE DI NUOVE STRUTTURE

  • Euro 80.000,00 per l’apertura di un solo nuovo centro antiviolenza nel territorio regionale per poter raggiungere il numero di 22 calcolato come standard di riferimento per la Regione del Veneto con il DPCM 24 luglio 2014;
  • Euro 195.494,00 per l’apertura di nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti al fine di  migliorare la rete dei servizi offerti sul territorio regionale;
  • Euro 160.000,00 per l’apertura di solo due nuove case rifugio nel territorio regionale per permettere una maggiore copertura territoriale.

Aumentare la diffusione di questi servizi sul territorio garantisce, infatti,  maggiori possibilità di far emergere il fenomeno della violenza dando la possibilità alle donne di avere a disposizione qualificati punti di ascolto e assistenza e aumentando le possibilità di operare efficacemente per la prevenzione e il contrasto degli episodi di violenza, indirizzando e sostenendo le donne in percorsi di uscita.

In coerenza con la L.R. n. 5/2013 si propone di affidare ai Comuni e alle Aziende ULSS il ruolo di capofila degli interventi in quanto soggetti che meglio conoscono le esigenze del proprio territorio e in grado di consolidare la rete degli attori e sostenere la rete territoriale dei servizi in materia di contrasto e prevenzione alla violenza sulle donne, come auspicato dalla citata legge regionale.

Di seguito si riepilogano i criteri e le modalità per l’assegnazione del finanziamento per l’istituzione di nuove strutture, riportati dettagliatamente nel Bando in Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti ammessi a presentare le domande di contributo (moduli in Allegato A1, A2 e A3) sono:

1.    Comuni del Veneto:

  1. singoli;
  2. associati con altri Comuni;
  3. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, dei nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e delle nuove case rifugio, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e dell’articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennali, in materia di violenza contro le donne.

2.    Aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) del Veneto:

  1. singole;
  2. associate con altre Aziende ULSS;
  3. in convenzione ai fini della gestione dei nuovi centri antiviolenza, dei  nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e delle nuove case rifugio, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. n. 5/2013 e dell’articolo 1, comma 3 e articolo 8, comma 3 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014, con singoli, associazioni e organizzazioni, senza finalità di lucro, aventi sede legale o operativa in Veneto e operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato comprovate esperienze e specifiche competenze, almeno quinquennale, in materia di violenza contro le donne.

TIPOLOGIE DI STRUTTURE FINANZIABILI E INTERVENTI AMMESSI

Le strutture oggetto del finanziamento sono:

  1. nuovi centri antiviolenza così come definiti all’articolo 3 L.R. n. 5/2013 e dall’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014;
  2. nuovi sportelli dei centri antiviolenza (articolo 2 comma 2 dell’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014) già operanti e individuati con DGR n. 761 del 29 maggio 2017;
  3. nuove case rifugio così come definite all’articolo 4 L.R. n. 5/2013 e dall’Intesa Stato Regioni del 27 novembre 2014.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

I progetti presentati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:

  1. ambito provinciale con minore copertura territoriale di strutture già operative (Report regionale anno 2017);
  2. bacino di utenza potenziale (ultimo dato su popolazione comunale residente) dove la struttura verrà avviata.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

I progetti approvati saranno finanziati sulla base dei costi preventivati, considerati ammissibili. Per i nuovi centri antiviolenza e le nuove case rifugio il finanziamento non potrà comunque superare l’importo complessivo massimo di Euro  80.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. Per i nuovi sportelli dei centri antiviolenza già operanti il finanziamento non potrà comunque superare l’importo complessivo massimo di Euro 30.000,00 per ogni domanda ammessa al finanziamento. I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione degli interventi approvati.

DURATA DEL PROGETTO

Tutti i progetti ammessi dovranno avere durata annuale. Con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

GRADUATORIA

La valutazione dei progetti risultati ammissibili è finalizzata alla redazione di 3 distinte graduatorie - nuovi centri antiviolenza, nuovi sportelli di centri antiviolenza già operanti e nuove case rifugio - che verranno approvate come previsto dalla DGR n. 600 dell’8 maggio 2017, con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande al presente bando.

B) FINANZIAMENTO AGGIUNTIVO DEGLI INTERVENTI REGIONALI GIÀ OPERATIVI

Il DPCM 25 novembre 2016  ha assegnato alla Regione del Veneto  Euro 98.401,69 per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi e volti ad attuare azioni di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sulla base della programmazione regionale.

La L.R. n. 5/2013 prevede all’articolo 2 comma 1) lettera e) “la realizzazione di attività di prevenzione, monitoraggio e studio dei fenomeni e la individuazione di proposte per mettere in atto misure efficaci di contrasto nonché di specifiche attività di carattere informativo, culturale, educativo e formativo…”. In linea con quanto previsto dal citato articolo si propone di destinare la quota di Euro 98.401,69 per il finanziamento di piani di comunicazione con il fine di sensibilizzare, prevenire e contrastare il fenomeno della violenza sulle donne nel territorio regionale.

Di seguito si riepilogano alcuni criteri e modalità per l’assegnazione del finanziamento per i piani di comunicazione, riportati dettagliatamente nel Bando in Allegato B, parte integrante del presente provvedimento.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti ammessi a presentare domanda di contributo (Allegato B1) sono i Comuni e le Aziende ULSS del Veneto in forma singola o associata, in partenariato con i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio (inseriti negli elenchi regionali approvati con DGR n. 761/2017).

TIPOLOGIA DI INIZIATIVE FINANZIABILI            

Il piano di comunicazione che prevede anche l’utilizzo dei social media dovrà essere articolato su almeno due delle seguenti tipologie e dovrà prevedere attività da svolgersi nel territorio della Regione del Veneto:

  1. iniziative di divulgazione volte a diffondere la conoscenza dei servizi per il sostegno alle donne vittime di violenza del territorio regionale del Veneto quali le strutture operanti di cui alla DGR n. 761/2017, i percorsi “rosa” attivi all’interno delle strutture ospedaliere, la rete dei servizi socio sanitari, i protocolli operativi con le Forze dell’Ordine, le Prefetture e i Tribunali;
  2. iniziative di sensibilizzazione, volte a diffondere una cultura delle pari opportunità e uguaglianza di genere per prevenire e contrastare la violenza contro le donne;
  3. azioni educative nelle scuole, finalizzate a prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione alla pari dignità delle persone e alla legalità.

CRITERI DI AMMISSIBILITA’ E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO

Le proposte devono essere presentate obbligatoriamente in forma associata da almeno quattro soggetti, di cui:

  • un ente capofila (Comune o Azienda ULSS del Veneto), con l’incarico di trasmettere la proposta alla Regione del Veneto per l’ottenimento dell’eventuale contributo. Il capofila sarà il beneficiario formale del contributo responsabile degli adempimenti amministrativi connessi alla concreta realizzazione dell’iniziativa (comunicazione formale dell’avvio delle attività, redazione e sottoscrizione della relazione finale corredata dal relativo rendiconto delle spese sostenute, conservazione della documentazione contabile);
  • due Centri antiviolenza già operanti inseriti nell’elenco regionale approvato con DGR n. 761/2017;
  • una casaRifugio già operante  inserita nell’elenco regionale approvato con DGR n. 761/2017.

CONTRIBUTO CONCEDIBILE

Le iniziative approvate saranno finanziate sulla base dei costi preventivati, considerati ammissibili. Il finanziamento non potrà comunque superare l’importo massimo di Euro 50.000,00 per ogni iniziativa ammessa al finanziamento.

I contributi concessi dovranno esser utilizzati dai soggetti beneficiari esclusivamente per la realizzazione delle iniziative approvate.

DURATA DEL PROGETTO

Tutte le proposte presentate avranno durata annuale. Con decreto di approvazione del riparto dei contributi concessi sarà fissato il termine per la conclusione delle attività e per la presentazione delle relazioni conclusive e delle rendicontazioni di spesa.

GRADUATORIA

La valutazione delle proposte  risultate ammissibili è finalizzata alla redazione di apposita graduatoria che sarà approvata, come previsto dalla DGR n. 600 in data 8 maggio 2017, con decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale entro 180 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande al presente bando.

Gli Enti ammessi in graduatoria otterranno il contributo sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

C) FINANZIAMENTO PER I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO ESISTENTI

Nella Tabella 2 allegata al DPCM 25 novembre 2016, lo stanziamento riservato ai centri antiviolenza e alle case rifugio esistenti è stato ripartito tenendo conto dei dati forniti con la rilevazione effettuata nel mese di novembre 2016 dalla Conferenza delle Regioni - Commissione politiche sociali.

Alla Regione del Veneto sono stati assegnati Euro  428.912,00 da destinare ai centri antiviolenza pubblici e privati già esistenti ed Euro 323.907,00 da destinare alle case rifugio pubbliche e private già esistenti.

Tutto ciò premesso si propone di ripartire lo stanziamento di Euro  428.912,00  ai 21 centri per un importo pari a Euro 20.424,38 per ciascuna struttura e lo stanziamento di Euro 323.907,00 alle 10 case rifugio per un importo pari a Euro 32.390,70 per ciascuna struttura. Le strutture beneficiarie sono indicate negli elenchi approvati con DGR n. 761 del 29.05.2017 (Allegati C e D al presente provvedimento).

Il contributo sarà liquidato  direttamente alle strutture di cui ai citati Allegati C e D per il sostegno delle spese sostenute nel periodo gennaio – dicembre 2018 in due tranche:

  • 90% all’accettazione del contributo  a seguito di comunicazione della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale;
  • 10% a saldo, a seguito della presentazione di un relazione e del rendiconto delle spese sostenute almeno pari al contributo concesso.

Si propone, altresì, di rinviare a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale la definizione in dettaglio delle modalità di liquidazione del contributo, procedendo contestualmente all’impegno di spesa a favore dei soggetti individuati nei predetti Allegati C e D

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito con modifiche nella legge 15 ottobre 2013, n. 119;

VISTA la L.R. del 23 aprile 2013, n. 5;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 novembre 2016;

VISTA la DGR n. 761 del 29 maggio 2017;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs.  23 giugno 2011 n. 118  e ss.mm. e ii.;

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm. e ii.;

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1;

VISTA la DGR 7 febbraio 2017, n. 108 “Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019”;

VISTA la DGR n. 913 del 23 giugno 2017;            

VISTO l’articolo, 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 e ss.mm. e ii;

delibera

  1. di ritenere le premesse e gli Allegati A, A1, A2, A3, B, B1, C, D parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare lo schema di Bando a firma del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (Allegato A) e la modulistica (Allegati A1, A2 e A3) per la presentazione delle richieste di contributo per l’istituzione di nuove strutture;¿
  1. di dare atto che la spesa per l’importo di Euro 435.494,00 per l’assegnazione dei contributi previsti al precedente punto 2, al cui impegno provvederà il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale con proprio provvedimento,  sarà posta a carico del capitolo 102214 “Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)” del Bilancio di previsione 2017-2019, a seconda dell’esigibilità della spesa;¿
  1. di approvare lo schema di Bando a firma del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale (Allegato B) e la modulistica (Allegato B1) per la presentazione delle richieste di contributo per il finanziamento aggiuntivo degli interventi regionali già operativi;¿
  1. di dare atto che la spesa per l’importo di Euro  98.401,69 per l’assegnazione dei contributi previsti al precedente punto 5, al cui impegno provvederà il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale con proprio provvedimento,  sarà posta a carico del capitolo 102214 “Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)” del Bilancio di previsione 2017-2019, a seconda dell’esigibilità della spesa;¿
  1. di approvare l’assegnazione del finanziamento di Euro  428.912,00 ed Euro 323.907,00 rispettivamente ai centri antiviolenza esistenti e alle case rifugio esistenti, compresi negli elenchi approvati con DGR n. 761/2016 (Allegati C e D), per le motivazioni e con la ripartizione dettagliatamente descritte in premessa, rinviando a successivo provvedimento del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale l’impegno di spesa a carico del capitolo 102214 “Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)”  del Bilancio di previsione 2017-2019, a seconda dell’esigibilità della spesa e l’individuazione delle dettagliate  modalità di liquidazione;¿
  1. di dare atto che le spese a carico del sopraccitato capitolo di spesa di cui si demanda l’impegno con successivi atti del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;¿
  1. di dare atto che la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, a cui è stato assegnato il capitolo di spesa  102214 “Fondo nazionale per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità (art. 19, C. 2, D.L. 04/07/2006, n. 223 - D.L. 14/08/2013, n. 93)”, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;¿
  1. di incaricare il Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione internazionale dell’esecuzione del presente provvedimento e della diffusione dei bandi per la presentazione delle domande di contributo, dando atto che, essendo riservata al medesimo la gestione amministrativa del procedimento, egli possa apportare eventuali variazioni all'iter procedimentale in termini non sostanziali;¿
  1.  di dare altresì incarico al predetto Direttore di trasmettere il presente provvedimento alla V Commissione consiliare e al  Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza contro le donne;¿
  1.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;¿
  1.  di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1157_AllegatoA0_350149.pdf
1157_AllegatoA1_350149.pdf
1157_AllegatoA2_350149.pdf
1157_AllegatoA3_350149.pdf
1157_AllegatoB0_350149.pdf
1157_AllegatoB1_350149.pdf
1157_AllegatoC_350149.pdf
1157_AllegatoD_350149.pdf

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