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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 68 del 18 luglio 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 940 del 23 giugno 2017

Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, acquisito il parere della Commissione consiliare competente in materia di ambiente, si provvede a stabilire la disciplina attuativa delle procedure in materia di VIA previste dalla L.R. n. 4/2016, nonché a stabilire gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi relative ai procedimenti di VIA, in conformità con quanto stabilito dalla medesima legge regionale e dalla normativa statale in materia, così come recentemente modificata.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

In data 22 febbraio 2016 è stata pubblicata sul BUR n. 15 la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che riforma la disciplina regionale in materia di VIA, precedentemente regolamentata dalla L.R. 10/1999 che viene contestualmente abrogata con la nuova norma.

Le disposizioni finali della norma in questione, all’art. 21, prevedono che la Giunta regionale provveda all’emanazione degli atti necessari per la completa applicazione della legge, ivi compresi quelli previsti ai sensi dell’art. 4, comma 3, alle lettere:

  • b) inerente la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11, anche con riferimento al coordinamento con lo sportello unico per le attività produttive di cui al D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;
  • g) inerente gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

Sul punto si fa presente che con la recente emanazione del D.Lgs. n. 127/2016, la sopra richiamata L. n. 241/1990 è stata significativamente riformata nell’art. 14, che regolamenta l’istituto della conferenza di servizi. In particolare il comma 4 dell’art. 14 della norma statale, così come novellato, ha stabilito che, per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale, tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione del medesimo progetto vengano acquisiti nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 25, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006.

La modifica normativa introdotta con il D.Lgs. n. 127/2016, successiva all’emanazione della L.R. n. 4/2016, costituisce elemento di novità rispetto alla disciplina descritta dalla legge regionale, ed in particolare rispetto al modello procedurale delineato a livello regionale.

Tenuto conto che la competenza legislativa regionale, nel contesto normativo sopra definito dalle norme statali richiamate (L. n. 241/1990 e D.Lgs. n. 152/2006), si configura come circoscritta ad ambiti di valenza solo organizzativa, risultando preclusa alle norme regionali la derogabilità di disposizioni statali, nelle more di un’eventuale riforma della legge 4/2016, si rileva l’opportunità di adeguare la disciplina attuativa delle procedure previste dalla stessa legge n. 4/2016, che la Giunta regionale intende disciplinare nel presente provvedimento, al nuovo quadro di riferimento venutosi a creare a livello statale.

In particolare si evidenzia che, alla luce del nuovo contesto normativo, il procedimento per il rilascio del provvedimento di VIA, di norma, deve sempre prevedere l’acquisizione di tutti gli elementi necessari alla realizzazione del progetto di cui all’art. 14, comma 4, nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 25 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

Con deliberazione n. 40/CR del 14/04/2017 la Giunta regionale ha approvato la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) e gli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)), ai fini dell’acquisizione del parere della Commissione consiliare competente in materia di ambiente, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 6, della L.R. n. 4/2016.

La Seconda Commissione consiliare nella seduta del 01/06/2017 ha espresso parere n. 197, favorevole a quanto proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 40/CR del 14/04/2017 con le seguenti prescrizioni:

  • Nella parte “Delibera” della proposta di deliberazione amministrativa in oggetto, i punti 4 e 5, a pagina 5, sono eliminati. Conseguentemente nella premessa del relatore, l’espressione: “Viene fatta salva la facoltà della Giunta regionale di individuare con successivi provvedimenti, nel rispetto degli indirizzi generali definiti con il presente provvedimento, senza necessità di acquisire il parere della competente commissione consiliare, ulteriori modalità di dettaglio per disciplinare la procedura finalizzata al rilascio del provvedimento di VIA e di contestuale approvazione/autorizzazione, ed eventuale AIA, relativa ad alcune tipologie progettuali, anche in relazione a quanto previsto dalla specifica normativa di settore.

Viene altresì demandata a successivi provvedimenti della Giunta regionale, sempre nel rispetto degli indirizzi generali definiti con il presente provvedimento e senza necessità di acquisire il parere della competente commissione consiliare, l’individuazione delle modalità organizzative di dettaglio da adottare per regolamentare attività e competenze degli uffici regionali coinvolti nell’ambito dei procedimenti in questione.”, a pagina 4, è eliminata;

  • All’Allegato B della deliberazione amministrativa in oggetto, nell’ultimo periodo dopo l’espressione “tenendo conto” inserire la seguente: “, a titolo esemplificativo,”.

Ciò premesso, tenuto conto di quanto espresso dalla Seconda Commissione consiliare, che si ritiene di recepire integralmente, con il presente provvedimento, in attuazione a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 4 della legge 4/2016 e conformemente a quanto previsto dal riformato art. 14 della L. n. 241/1990, si provvede a stabilire:

  • nell’Allegato A, la disciplina attuativa delle procedura di verifica di assoggettabilità (art. 8), della procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 9), della procedura per il rilascio del provvedimento di VIA e l’acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione del progetto (ai sensi dell’art. 14, comma 4 della L. n. 241/90);
  • nell’Allegato B, gli indirizzi e le modalità di funzionamento della conferenze di servizi previste dalla L.R. n. 4/2016 ed in particolare le modalità organizzative da adottare per dare attuazione a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 14 della L. n. 241/90. 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” ed in particolare i commi 3 e 6 dell’articolo 4 della medesima legge;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, come modificata dal D.Lgs. n. D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 “Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”

VISTA la propria deliberazione n. 40/CR del 14/04/2017;

VISTO il parere n. 197 della Seconda Commissione consiliare, rilasciato in data 01/06/2017;

delibera

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, lettera b), che la disciplina attuativa delle procedura di verifica di assoggettabilità (art. 8), della procedura di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale (art. 9), della procedura per il rilascio del provvedimento di VIA e l’acquisizione degli elementi necessari alla realizzazione del progetto (ai sensi dell’art. 14, comma 4 della L. n.241/90), è definita nell’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di dare atto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, lettera g), che gli indirizzi e le modalità di funzionamento della conferenze di servizi previste dalla L.R. n. 4/2016, sono definite nell’Allegato B, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  4. di dare atto che avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010;
  5. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni dell’esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di comunicare il presente provvedimento ai Direttori di Area ed ai Direttori delle Direzioni regionali, al Direttore Generale dell’ARPAV, alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia;
  8. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

940_AllegatoA_348544.pdf
940_AllegatoB_348544.pdf

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