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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 54 del 01 giugno 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 785 del 29 maggio 2017

Partecipazione dell'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova nella Società "ESU Gestioni e Servizi S.r.l. di Padova". Adempimenti previsti dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Estensione dei poteri del Commissario straordinario dell'ESU di Padova (DDGR n. 900 del 10/06/2014 e n. 1439 del 29/10/2015; D.Lgs. n. 175/2016).

Note per la trasparenza

Con il presente atto, in merito alla partecipazione dell’ESU di Padova nella Società “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.”, vengono estesi i poteri già conferiti al Commissario straordinario per porre in essere gli atti di straordinaria amministrazione necessari per dare attuazione al D.Lgs. n. 175/2016.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

La Regione ha dato avvio alla ricognizione dell’attività gestionale degli enti strumentali regionali, tra cui figurano gli ESU - Aziende Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Padova, di Venezia e di Verona (in breve: ESU), in esecuzione di quanto previsto dall’art. 10 “Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto” della L.R. 18/03/2011, n. 7 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011” così come modificato dall’art. 1 della L.R. 18/09/2015, n. 16.

Lo stesso articolo 10, ai commi 2 bis e 2 ter, ha previsto che, nelle more dell’approvazione del disegno di legge di riordino e razionalizzazione degli enti strumentali ed al fine di ridurre le loro spese di funzionamento, la Giunta regionale nomini dei Commissari straordinari per la gestione amministrativa ordinaria di tali Enti.

Contestualmente al procedimento di riordino degli enti strumentali volto all’adozione del provvedimento generale di riorganizzazione dell’intero sistema, la Regione ha avviato un’ulteriore ricognizione relativa alle partecipazioni, a qualsiasi titolo, degli enti strumentali in società, organismi, centri sperimentali e/o Aziende pilota che siano ricompresi nel bilancio consolidato di tali enti.

La razionalizzazione del ricorso allo strumento delle società pubbliche è stata prevista dall’art. 3, commi 27-29, della L. 24/12/2007, n. 244, e dal D.L. 06/07/2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 07/08/2012, n. 135 che all’art. 4 (abrogato dall’art. 1, comma 562, lett. a, della L. 27 dicembre 2013 n. 147 a decorrere dal 1° gennaio 2014) ha previsto, tra l’altro, la messa in liquidazione e privatizzazione di talune tipologie di società pubbliche.

Con la DGR n. 1937 del 28/10/2013 sono stati approvati i principi e i criteri direttivi da seguire per elaborare i piani di riordino delle partecipazioni possedute, a qualsiasi titolo, dagli enti strumentali in società, organismi, centri sperimentali e/o aziende pilota.

Nell’ottica di dare attuazione a quanto previsto dalla normativa statale, il legislatore regionale, con l’art. 3 della L.R. 08/08/2014 n. 24, ha previsto che, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, gli enti strumentali presentino, tra l’altro, al Consiglio e alla Giunta regionali l’elenco di tutte le partecipazioni societarie possedute direttamente ed indirettamente, con una motivata proposta di mantenimento di quelle ritenute strategiche, nonché la relazione tra l’attività della società partecipata e la specifica funzione istituzionale dell’Ente regionale partecipante, e che, entro 60 giorni dalla ricezione della proposta, la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni Consiliari, confermi il mantenimento delle partecipazioni ritenute necessarie.

In linea di continuità con il procedimento di riordino dell’intero sistema è ulteriormente intervenuto il legislatore statale con l’art. 1, comma 611, della L. 23-12-2014 n. 190, dove ha previsto che “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute.”

In merito al possesso di partecipazioni, solo l’ESU di Padova detiene una partecipazione del 100% della Società unipersonale “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.” con sede a Padova, in Via S. Francesco, 122, iscritta alla C.C.I.A.A. di Padova - Codice Fiscale e Numero di iscrizione al registro delle imprese: 03770230286.

Con la DGR n. 900 del 10/06/2014 è stata approvata la proposta del Piano operativo di riordino della partecipazione dell’ESU di Padova nella Società ESU Gestioni e Servizi S.r.l., stabilendo di “mantenere la partecipazione della società in capo all’ente” “senza le risorse pubbliche dell’ESU”, incaricando ciascun Direttore di Area/Dipartimento di presentare alla Giunta regionale un’apposita informativa entro il 31 dicembre di ogni anno.

L’attività di monitoraggio e di attuazione del Piano di riordino della partecipazione dell’ESU di Padova nella società è stata illustrata nella seduta del 20/01/2015 alla Giunta, che ne ha preso atto con DGR n. 2/INF.

Con la DGR n. 871 del 13/07/2015, a seguito del parere unanime favorevole della Commissione Consiliare competente espresso nella seduta del 21/04/2015 e comunicato con nota prot. n. 8126 del 23/04/2015, è stato confermato il mantenimento della partecipazione dell’ESU di Padova nella Società ESU Gestioni e Servizi S.r.l. fino al 30/09/2015, con alcune prescrizioni in base alle quali, in sintesi, l’ESU di Padova, per dimostrare il raggiungimento ed il mantenimento da parte della Società  del pareggio di bilancio, senza l’ottenimento dall’ESU di risorse pubbliche per la copertura dei costi di esercizio, doveva trasmettere alla  Sezione Istruzione tutti i documenti necessari idonei a dimostrare che la riduzione di € 141.000,00 di spese è stata effettuata entro il 31/08/2015, e un nuovo Piano strategico di riequilibrio economico della Società per il biennio2015-2016, al fine di garantire che tale pareggio perduri nel tempo.

A seguito della trasmissione del provvedimento deliberativo sopra citato con la nota della ex Sezione Istruzione prot. n. 313092 del 30/07/2015, l’ESU di Padova, con propria nota n. 0004649 del 23/09/2015, ha inviato, tra l’altro, alla Sezione Istruzione medesima, la comunicazione del 18/09/2015 della Società ESU Gestioni e Servizi S.r.l. con la quale la stessa ha dichiarato di non ritenere necessaria l’elaborazione di un nuovo Piano strategico di equilibrio 2015-2016, di cui alla DGR 871/2015, visto il pareggio di bilancio già raggiunto nel 2014 e i risultati ottenuti al 31/08/2015, che, proiettati al 31/12/2015, fanno prevedere un pareggio di bilancio anche per l’esercizio 2015.

Con la DGR n. 1439 del 29/10/2015 è stato confermato, in capo ai Direttori di Dipartimento o di Area presso i quali sono incardinate le strutture vigilanti degli enti strumentali, l’obbligo di presentare un’informativa alla Giunta regionale, e di trasmetterla successivamente al Dipartimento EE.LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti, Gestioni Commissariali e post emergenziali, Grandi Eventi.

In attuazione della citata DGR n. 1439/2015, l’attività di monitoraggio e di attuazione del Piano di riordino della partecipazione dell’ESU di Padova nella società, relativamente agli esercizi 2014-2015, è stata illustrata nella seduta dell’11/02/2016 alla Giunta, che ne ha preso atto con DGR n. 6/INF.

La Direzione EE.LL., con nota prot. n. 478001 del 06/12/2016, ha ricordato l’obbligo di invio, anche per l’esercizio 2016, di un’informativa alla Giunta regionale sullo stato di attuazione dei piani operativi di dismissione delle società partecipate dagli enti, in ottemperanza alle già richiamate DGR n. 900/2014 e n. 1439/2015.

In attuazione di quanto sopra è stata trasmessa all’Area programmazione e Sviluppo Strategico, con nota prot. n. 64678 del 16/02/2017 dell’Area Capitale Umano e Cultura, apposita informativa sul monitoraggio e l’attuazione del Piano di riordino della partecipazione dell’ESU di Padova nella “Società ESU Gestioni e Servizi Srl” che ha tenuto conto dei seguenti documenti trasmessi dall’ESU di Padova:

- la nota prot. n. 0000164 del 13/01/2017, con cui è stato comunicato, in ordine alla politica di contenimento della spesa già intrapresa dalla Società, che “dalla relazione prodotta da ESU Gestioni e Servizi S.r.l., assunta a prot. n. 6005 del 30/11/2016 si rileva che quest’ultima ha operato anche per il 2016 in continuità con le politiche di razionalizzazione e di contenimento della spesa adottate a partire dal 2014, e che dagli aggiornamenti delle scritture contabili e dalle proiezioni ricevute si prevede il raggiungimento dell’equilibrio economico anche per l’esercizio 2016.”;

- la nota prot. n. 0000399 del 27/01/2017, con cui è stata trasmessa alla Direzione Formazione e Istruzione la nota del 26/01/2017, redatta dalla Società, di aggiornamento della tabella “Avanzamento dei risultati dell’attuazione del piano strategico di riequilibrio economico 2014-2015 e previsione fino al 2016”.

Sempre nell’ambito del processo di riordino in corso, si evidenzia che è intervenuta una rilevante novità normativa, poiché in data 23/09/2016 è entrato in vigore il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, che prevede alcuni puntuali adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche che detengono partecipazioni. In particolare, merita di essere menzionato l’articolo 24, comma 1, nel quale è previsto che le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto citato (ovvero alla data del 23/09/2016) in società (non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2), siano alienate o siano oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, ovvero entro il 23 marzo 2017, ciascuna amministrazione pubblica doveva effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23/09/2016, individuando quelle che devono essere alienate.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, e le informazioni dovevano essere rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

Si ricorda che l’eventuale alienazione delle partecipazioni, da effettuare ai sensi dell’art. 10, dovrà avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui all’art. 24, comma 1, del decreto citato.

Pertanto con riferimento al processo di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, la Direzione Formazione e Istruzione, con nota prot. n. 93373 del 07/03/2017, ha ricordato all’ESU di Padova i contenuti del sopra citato articolo 24, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 175/2016 ha quindi impresso un ulteriore impulso al processo di razionalizzazione delle società pubbliche e delle partecipazioni societarie avviato da tempo dal legislatore statale e da quello regionale.

Inoltre si evidenzia che, dal Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019 adottato dall’ESU di Padova e trasmesso con nota prot. n. 491867 del 16/12/2016 alla Direzione Enti Locali e Strumentali, è emersa una sopravvenienza passiva di € 496.000,00 collegata al saldo di utenze pregresse riguardanti la struttura di ristorazione di Agripolis, e che sul punto è in corso una specifica istruttoria, come indicato nella DGR n. 35/CA del 14/03/2017, che approva il bilancio stesso con osservazioni e prescrizioni.

Tale sopravvenienza evidenzia un quadro economico-finanziario della società nuovo rispetto a quello rappresentato nel corso del processo di riordino e razionalizzazione delle partecipate degli enti strumentali, che, con la DGR n. 871 del 13/07/2015, si è concluso disponendo la conferma del mantenimento della partecipazione.

Pertanto, da quanto sopra esposto e sulla base della documentazione trasmessa dall’ESU agli uffici regionali, appare che il mantenimento della società non sia più economicamente sostenibile.

Risulta quindi necessario, essendo scaduto il termine entro il quale doveva essere conclusa la ricognizione sopra citata, che l’ESU provveda tempestivamente ad adempiere a quanto previsto dall’articolo 24, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2016.

A tale riguardo, è opportuno ricordare che, come previsto dall’art. 10, commi 2 bis e 2 ter, della L.R. 18/03/2011 n. 7, con DGR n. 2046 del 23/12/2015 è stato nominato Commissario straordinario dell’ESU di Padova, con i soli poteri di gestione amministrativa ordinaria, un dirigente regionale, e con successiva DGR n. 1674 del 21/10/2016 è stato nominato fino al 22/12/2017, con i medesimi poteri di sola gestione amministrativa ordinaria, un altro Commissario straordinario individuandolo in un soggetto esterno all’amministrazione regionale.

Tenuto conto che alcuni adempimenti richiesti dal citato D.Lgs. n. 175/2016 per completare il processo di razionalizzazione della partecipazione societaria posseduta direttamente dall’ESU comportano l’adozione di atti che eccedono dall’ambito della gestione amministrativa ordinaria, si ravvisa la necessità di porre l’ESU di Padova nella condizione di adempiere agli obblighi introdotti con il suddetto decreto legislativo.

Di conseguenza, con il presente provvedimento, vista l’urgenza di assicurare l’esecuzione degli atti di straordinaria amministrazione necessari ai fini degli adempimenti previsti dalla richiamata normativa, si propone di estendere i poteri conferiti all’attuale Commissario straordinario nominato con la citata DGR 1674/2016 per proseguire immediatamente e completare il già avviato processo di revisione straordinaria delle partecipazioni disciplinato dal D.Lgs. n. 175/2016. Il Commissario straordinario dovrà riferire periodicamente alla Giunta regionale inviando alla Direzione Formazione e Istruzione, su richiesta della stessa, una relazione sullo stato degli adempimenti previsti.

Nell’ambito dei suddetti adempimenti, il Commissario straordinario  dovrà assicurare la regolare erogazione dei servizi alloggio e ristorazione attualmente prestati dalla società, garantendo la continuità nell’erogazione delle prestazioni all’utenza.

Si evidenzia la necessità che il Commissario debba porre in essere ogni azione possibile al fine di assicurare la massima tutela degli attuali dipendenti della società, nell’ambito dell’ordinamento vigente.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la DGR n. 1937 del 28/10/2013;
Vista la DGR n. 900 del 10/06/2014;
Vista la DGR n. 72/CA del 10/06/2014;
Vista la DGR n. 275/CA del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 2/INF del 20/01/2015;
Vista la DGR n. 871 del 13/07/2015;
Vista la DGR n. 1439 del 29/10/2015;
Viste le DDGR n. 2046 del 23/12/2015 e n. 1674 del 21/10/2016;
Vista la DGR n. 6/INF del 11/02/2016;
Vista la L.R. 18/12/1993, n. 53;
Vista la L.R. 08/08/2014, n. 24;
Visto l’art. 10, commi 2 bis e 2 ter, della L.R. 18/03/2011, n. 7;
Visto il D.L. 06/07/2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla L. 07/08/2012, n. 135;
Vista la L. 23/12/2014, n. 190;
Visto il D.Lgs. 19/08/2016, n. 175;
Vista la L. 11/12/2016, n. 232;
Vista la nota del Consiglio regionale prot. n. 8126 del 23/04/2015;
Visto il Decreto del Commissario straordinario dell’ESU di Padova n. 36 del 12/12/2016;
Visto l’articolo 2, comma 2, lettera c) e lettera e), della L.R. n. 54/2012, come modificata dalla L.R. n. 14/2016;

delibera

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di estendere al Commissario straordinario  dell’ESU di Padova,  avv. Giuseppe Agostini, i poteri necessari a dare corso agli adempimenti richiamati in premessa, entro il 22/12/2017; 
  3. di stabilire che il Commissario straordinario prosegua immediatamente e concluda, secondo le indicazioni contenute in premessa, relativamente alla  Società unipersonale “ESU Gestioni e Servizi S.r.l.” con sede a Padova, in Via S. Francesco, 122, il processo di attuazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 175/2016, e riferisca periodicamente alla Giunta regionale inviando alla Direzione Formazione e Istruzione, su richiesta della stessa, una relazione sullo stato degli adempimenti previsti dalla citata normativa;
  4. di stabilire che il Commissario straordinario assicuri comunque la regolare erogazione dei servizi alloggio e ristorazione attualmente prestati dalla società, garantendo la continuità nell’erogazione delle prestazioni all’utenza, e che  ponga in essere ogni azione possibile al fine di assicurare la massima tutela degli attuali dipendenti della società, nell’ambito dell’ordinamento vigente; 
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto; 
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

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