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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 16 maggio 2017


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 600 del 08 maggio 2017

Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, con individuazione del relativo termine di conclusione.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si provvede all'aggiornamento della ricognizione dell'elenco dei procedimenti amministrativi, da ultimo approvata con DGR 2620 del 29 dicembre 2014, prevedendosi la relativa pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
 

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 2620 del 29 dicembre 2014 si è provveduto ad aggiornare la ricognizione dei procedimenti amministrativi della Giunta regionale, riportati nell'elenco allegato alla deliberazione medesima, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 2 della L. n. 241/1990.

Tale ricognizione ha consentito di rilevare i termini di conclusione di ciascun procedimento, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, la relativa giustificazione, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, a norma dell'articolo 2, comma 4, della L. 241/1990.

Essendo di recente intervenuta la riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale 17 maggio 2016, n. 14 (<<Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n.1 "Statuto del Veneto"">>), si rende ora necessario procedere all'aggiornamento della suddetta ricognizione nella consapevolezza che l'aggiornamento dei procedimenti amministrativi costituisce il presupposto per l'osservanza dei più stringenti obblighi di pubblicità introdotti dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. sul "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", emanato in attuazione della legge anticorruzione 6 novembre 2012, n. 190 (articolo 1, commi 35 e 36); obblighi concepiti come strumento per garantire la massima trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione.

A tal fine, avuto presenti le competenze e funzioni delle Direzioni e Strutture di Progetto, come da ultimo precisate con D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017, nonché quelle delle relative Aree di cui alla DGR n. 435 del 15 aprile 2016, con nota prot. n. 69643 del 20 febbraio 2017del Segretario Generale della Programmazione, ciascun direttore regionale, relativamente alle tipologie procedimentali di propria competenza, è stato invitato a formulare eventuali proposte di modifica o di integrazione all'elenco delle tipologie procedimentali approvato con la menzionata DGR n. 2620/2014. Nella stessa nota, richiamata l'importanza della celerità dell'azione amministrativa, si è altresì avuto modo di rilevare che la fissazione di termini superiori a quelli originariamente previsti deve essere supportata con congrua e approfondita motivazione.

La Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta, a ciò incaricata dal Segretario della Giunta regionale, ha quindi prestato la propria collaborazione in merito all'aggiornamento della ricognizione di cui trattasi, potendosi avvalere di un apposito staff volto a fornire alle strutture regionali il necessario supporto di carattere giuridico-amministrativo, oltre che informatico.

Dalla elaborazione delle proposte di aggiornamento in parola, risulta che il numero complessivo dei procedimenti censiti è notevolmente diminuito rispetto alla precedente rilevazione, attestandosi ad un totale di 558 procedimenti rispetto ai precedenti 1400. Una così forte riduzione è diretta conseguenza della riorganizzazione operata nel 2016, che ha consentito di razionalizzare e meglio definire le competenze delle strutture della Giunta regionale, permettendo al contempo di focalizzare l'attenzione sulle attività realmente rilevanti ai fini procedimentali.

La ricognizione restituisce così un quadro semplificato e di più agevole lettura del sistema nel suo complesso, in cui i procedimenti di parte, normalmente di maggiore interesse per i cittadini ed imprese, risultano nettamente prevalenti (87% del totale) rispetto a quelli di ufficio.

Per quanto riguarda i termini di durata, emerge, infine, che per 418 procedimenti (75% del totale) il termine risulta pari o inferiore a quello di 90 giorni fissato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010.

Ad esito della ricognizione compiuta è, quindi, possibile disporre l'approvazione dell'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale, allegato alla presente deliberazione (Allegato A), riconoscendoal Segretario Generale della Programmazione la possibilità di apportarvi, con proprio atto, le eventuali correzioni e modifiche che si rendessero necessarie, anche alla luce di procedimenti di nuova individuazione.

Si ricorda che, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso, rimane vigente il termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010 e che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione - d'ufficio ovvero mediante presentazione di istanza al protocollo dell'Amministrazione - dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti.

Nell'ottica di adesione al su citato principio di garanzia della massima trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, si stabilisce di procedere, ai sensi dall'articolo 35 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i, alla pubblicazione dell'elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all'Allegato A, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale. In particolare, per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: struttura, oggetto, fonte normativa, iniziativa (d'istanza o d'ufficio), organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Giunta regionale, direttore regionale), termine di conclusione.

Le ulteriori informazioni contemplate nel succitato articolo 35 saranno parimenti pubblicate nella citata sezione del sito internet regionale secondo le modalità che saranno individuate dalla Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta, in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale.

Sempre in tema di termini procedimentali corre l'obbligo di richiamare l'articolo 2, comma 9 bis, della L. n. 241/1990, a tenore del quale "L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia", previsione che ha trovato compiuta disciplina nell'art. 23 bis della legge regionale n. 54/2012 e nell'art. 8 del regolamento regionale attuativo n. 1/2016.

Con il presente atto, si ritiene di individuare, ai sensi del citato art. 23 bis, nei Direttori di Area le figure apicali cui attribuire detto potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso di inerzia rispetto all'adozione di atti o provvedimenti ovvero di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili o per il caso di necessità, nei confronti dei direttori delle strutture afferenti alle rispettive aree di coordinamento stabilendo, inoltre, che, in caso di impedimento di un Direttore di Area ed altresì con riguardo ai procedimenti di diretta competenza diquest'ultimo, il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale della Programmazione che lo può esercitare anche tramite la nomina di un commissario ad acta.

Si deve, infine, considerare che, ai sensi dell' articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le amministrazioni devono pubblicare e rendere consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali.

A tale riguardo, nel richiamare la massima attenzione sul rispetto dei termini procedimentali, si incarica il Segretario Generale della Programmazione di avviare ulteriori rilevazioni volte a verificare il rispetto dei termini dei procedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 9-quater, della L. 241/1990, al fine di riferire in merito alla Giunta regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e la relativa legge regionale di modifica 17 maggio 2016, n. 14;

VISTO il regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1 "Regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali della Giunta regionale e delle modalità di conferimento degli incarichi, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";

VISTE la DGR n. 1787 del 6 luglio 2010, la DGR n. 574 del 3 aprile 2012, la DGR n. 1049 del 28 giugno 2013, la DGR n. 2620 del 29 dicembre 2014;

RITENUTO di porre in essere idonee attività per la trasparenza dei procedimenti regionali, fornendo certezza circa i termini di conclusione di ciascuna tipologia di procedimento amministrativo,

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare l'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale di cui all'Allegato A, con indicazione dei relativi termini di conclusione, nonché, con riguardo ai procedimenti per i quali, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, si è reso indispensabile prevedere una durata compresa tra 91 e 180 giorni, della relativa giustificazione, a norma dell'articolo 2, comma 4, della L. 241/1990;
  3. di stabilire che sono superati i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale di cui all'Allegato A alla DGR n. 2620 del 2014, ferma restando la vigenza del termine di 90 giorni, indicato in via generale dalla DGR n. 1787 del 2010, relativamente ai procedimenti per i quali non risulti espressamente stabilito da legge statale, da legge regionale o dal presente provvedimento un termine diverso;
  4. di dare atto che i procedimenti avviati anteriormente alla data di pubblicazione della presente deliberazione - d'ufficio ovvero mediante presentazione di istanza al protocollo dell'Amministrazione - dovranno essere conclusi nei termini previsti dalle disposizioni previgenti;
  5. di disporre, ai sensi dall'articolo 35 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, la pubblicazione dell'elenco ricognitivo dei procedimenti, di cui all'Allegato A, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione. In particolare, per ciascuna tipologia di procedimento dovranno essere pubblicate le seguenti informazioni: struttura, oggetto, fonte normativa, iniziativa (d'istanza o d'ufficio), organo competente ad adottare il provvedimento finale (Giunta regionale, Presidente della Regione, direttore), nonché il termine di conclusione;
  6. di stabilire che le ulteriori informazioni contemplate nell'articolo 35 del succitato decreto, saranno parimenti pubblicate nella citata sezione del sito internet regionale secondo le modalità che saranno individuate dalla Direzione Verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta, in collaborazione con la Direzione ICT e Agenda Digitale;
  7. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di apportare, con proprio atto, le eventuali correzioni e modifiche al suddetto elenco di procedimenti (Allegato A) che si rendessero necessarie, anche alla luce di procedimenti di nuova individuazione;
  8. di individuare, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 23 bis della legge regionale n. 54/2012 e s.m.i., nei Direttori di Area le figure apicali cui attribuire il potere sostitutivo, da esercitarsi, in caso di inerzia rispetto all'adozione di atti o provvedimenti ovvero di mancato compimento di atti vincolati o indifferibili o per il caso di necessità, nei confronti dei direttori delle strutture afferenti alle rispettive aree di coordinamento stabilendo, inoltre, che, in caso di impedimento di un Direttore di Area ed altresì con riguardo ai procedimenti di diretta competenza di quest'ultimo, il potere sostitutivo è attribuito al Segretario Generale della Programmazione che lo può esercitare anche tramite la nomina di un commissario ad acta;
  9. di incaricare il Segretario Generale della Programmazione di procedere, ai sensidell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'articolo 2, comma 9-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, affinché riferisca in merito alla Giunta regionale;
  10. di stabilire che l'esito delle rilevazioni circa il monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali di cui al precedente punto 9 sia pubblicato e reso consultabile nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale della Regione;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

600_AllegatoA_345379.pdf

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